CECA Alta Autorità: Décisione n. 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato
Gazzetta ufficiale n. 018 del 01/08/1954 pag. 0470 - 0472
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0022
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0009
DECISIONE Nº 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato. L'ALTA AUTORITÀ, Visto l'art. 60, § 2 a) e l'art. 63, § 2 del Trattato, Visto l'allegato III del Trattato, Vista la decisione Nº 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio, modificata dalla decisione Nº 2-54 del 7 gennaio 1954 (Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1953, pag. 111 e del 13 gennaio 1954, pag. 218), Considerando che i listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese devono consentire di verificare la conformità alle regole di concorrenza definite nel Trattato, in particolare all'articolo 4 e all'articolo 60, Considerando tuttavia che per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato la pubblicazione dei prezzi e condizioni di vendita non può essere richiesta che nella misura in cui le transazioni riguardino sia qualità prodotte da più imprese e utilizzate da più acquirenti, sia una determinata qualità prodotta da una sola impresa e utilizzata da più acquirenti, sia infine una qualità utilizzata da un solo acquirente ma prodotta da più imprese, Considerando che le regole rispondenti a queste finalità devono essere applicate sia dagli acquirenti rivenditori di merce non trasformata e dai commissionari, sia dalle stesse imprese, Considerando infine che le transazioni riguardanti acciai speciali presentano caratteristiche che non giustificano l'estensione a tali transazioni delle disposizioni della decisione Nº 2-54 del 7 gennaio 1954, DECIDE: Articolo 1 Le disposizioni della decisione Nº 31-53 di cui sopra, modificata dalla decisione Nº 2-54 sopramenzionata, non sono applicabili alle imprese delle industrie dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato. Articolo 2 Le imprese delle industrie dell'acciaio devono pubblicare i loro listini di prezzi e condizioni di vendita concernenti gli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato conformemente alle disposizioni della presente decisione. Articolo 3 Prima di effettuare un'offerta o di concludere una transazione sulle qualità di acciai enumerate qui di seguito, le imprese devono pubblicare, conformemente agli articoli seguenti, i prezzi e condizioni di vendita applicabili sul mercato comune a tali qualità: a) acciaio al mangano-silicio per molle di veicoli, b) acciaio automatico allo zolfo, al piombo, al piombo-zolfo, c) lamierini magnetici in genere, senza far distinzione per quanto riguarda la perdita in watt, d) acciai da costruzione non legati con un tenore di carbonio del 0,6 % e oltre, e) acciai da costruzione legati, della categoria a) dell'allegato III del Trattato e definiti da un capitolato di appalto proprio del consumatore, f) acciai da costruzione legati secondo le seguenti norme: >PIC FILE= "T0001213"> Articolo 4 Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono comprendere almeno le seguenti indicazioni: a) prezzo base per qualità e per categoria di prodotti, b) extra che vengono applicati, indicando come minimo: - gli scarti per dimensioni e lunghezze, - le maggiorazioni e diminuzioni di quantità per ordinazione, - le tolleranze non soggette a soprapprezzo, - le maggiorazioni per tolleranze ridotte di laminazione, di taglio e di peso, - come pure tutti i soprapprezzi e maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti, c) luogo di consegna, d) modo di quotazione, e) spese connesse al modo di caricamento, f) quando ne viene fatta applicazione, tutti i ribassi e in particolare, - ribassi di quantità, siano essi accordati mediante specificazione, sull'insieme di un'ordinazione, su un quantitativo acquistato presso il venditore durante un certo periodo, ovvero in base al consumo globale dell'acquirente, - ribassi di fedeltà, - ribassi, ristorni e qualsiasi forma di rimunerazione al commercio o alle organizzazioni di vendita, g) condizioni di pagamento, h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi dei listini nelle condizioni fatte agli acquirenti, i) nel caso in cui le condizioni applicabili alla transazione si riferiscano al listino in vigore il giorno dell'ordinazione e ammettano l'eventualità di questa revisione, - modalità di questa revisione. Articolo 5 I listini non possono fare riferimento aqualità e a prodotti che non entrino effettivamente nella gamma di produzione dell'impresa in questione. Articolo 6 1. a) I listini di prezzi e condizioni di vendita sono applicabili soltanto allo scadere del primo giorno utile dopo l'invio degli esemplari a stampa all'Alta Autorità, b) devono essere comunicati dai venditori, a richiesta, a ogni persona interessata, c) l'Alta Autorità può decidere di assicurare la loro diffusione mediante una speciale pubblicazione al riguardo, 2. Il comma 1 si applica parimenti a ogni modificazione dei listini di prezzi e condizioni di vendita. Articolo 7 1. Le imprese dovranno fissare le loro condizioni di vendita in modo che i loro acquirenti, le loro organizzazioni di vendita e i loro commissionari si impegnino per la rivendita di merce non trasformata, eccezion fatta per la vendita da magazzino, a conformarsi per i loro listini di prezzi e condizioni di vendita alle regole fissate dalla presente decisione. Salvo per quanto riguarda i prezzi e condizioni di vendita che sono loro proprî, gli acquirenti, le organizzazioni di vendita e i commissionari possono soddisfare il loro obbligo facendo conoscere, nelle condizioni fissate all'articolo 6 di cui sopra, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese produttrici in conformità della presente decisione, che sono applicabili alle loro vendite. 2. Le imprese sono rese responsabili delle infrazioni all'obbligo di cui sopra commesse dai loro agenti diretti, dalle loro organizzazioni di vendita o dai loro commissionari. Articolo 8 Le disposizioni che precedono sono applicabili ai listini di prezzi e condizioni di vendita da fissare successivamente alla presente decisione e, in ogni caso, a tutti i listini e condizioni in vigore a partire dal 20 agosto 1954. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 29 luglio 1954. Dall'Alta Autorità Il Vice-Presidente Franz ETZEL