CECA Alta Autorità: Décisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticate nelle imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro
Gazzetta ufficiale n. 002 del 12/02/1953 pag. 0003 - 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0008
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0008
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0003
ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE Nº 4-53 del 12 febbraio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticate nelle imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro. L'ALTA AUTORITÀ. Viso l'art. 60, § 2 a) e l'art. 63, § 2 del Trattato, Considerando che i listini di prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese devono consentire di verificare l'osservanza delle regole di concorrenza definite nel Trattato, in particolare nell'art. 4 e nell'art. 60; Considerando che tali listini devono assicurare agli utilizzatori i mezzi per conoscere la qualità e per calcolare esattamente il costo dei prodotti di cui sono acquirenti, come anche di comparare le offerte provenienti da differenti fornitori; Considerando che le regole corrispondenti a tali obiettivi devono essere applicate sia dalle organizzazioni di vendita e dai commissionari che dalle imprese stesse; Dopo consultazione del Comitato Consultivo, DECIDE: Articolo 1 1) Le imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro devono pubblicare i loro listini di prezzi e condizioni di vendita in conformità alle prescrizioni della presente decisione. 2) Tuttavia, esse possono soddisfare tale obbligo rendendo noto, alle condizioni fissate nell'art. 4 qui appresso, che i listini di prezzi e condizioni di vendita di un'organizzazione di vendita sono applicabili, sotto la loro responsabilità, alla loro produzione, se tali listini e condizioni rispondono alle stesse prescrizioni. Articolo 2 1) Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a) prezzo per tonnellata b) luogo di consegna c) modi di quotazione d) spese afferenti il modo di caricamento e) sconto al commercio f) condizioni di pagamento. 2) Inoltre, i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono indicare, qualora siano applicate, le seguenti condizioni particolari: a) natura e ammontare delle tasse e altri oneri che si aggiungono ai prezzi dei listini nelle condizioni praticate agli acquirenti b) premio di qualità c) maggiorazione stagionale d) ribasso stagionale e) maggiorazione per provenienza garantita 3) I premi di quantità e i premi di fedeltà devono essere indicati alle stesse condizioni, salvo autorizzazione speciale dell'Alta Autorità Articolo 3 I listini di prezzi e condizioni di vendita devono comprendere, oltre queste condizioni generali, indicazioni specifiche per certi prodotti: 1) per il carbon fossile: a) categoria e, a titolo indicativo, tenore in materie volatili per ogni categoria b) pezzatura e, a titolo indicativo, tenore in ceneri c) per le pezzature vagliate e lavate, indicazione del calibro d) per i prodotti lavati, a titolo indicativo, tenore di umidità. 2) per il coke di carbon fossile: - calibro per il coke grosso e il coke frantumato 3) per gli agglomerati di carbon fossile: - categoria e peso del prodotto 4) per gli agglomerati di lignite: - peso del prodotto 5) per il minerale di ferro: a) calibro b) indicazione del tenore in ferro calce silicio fosforo precisando se questi tenori s'intendono per minerale secco. Articolo 4 1) a) I listini di prezzi e condizioni di vendita sono applicabili non prima di cinque giorni dall'avvenuto invio in stampa all'Alta Autorità. b) Devono essere comunicati dai venditori, a richiesta, a qualsiasi persona interessata. c) L'Alta Autorità può decidere di assicucurare la loro diffusione mediante un'apposita pubblicazione. 2) Il capoverso 1 si applica egualmente per ogni modifica dei listini di prezzi e condizioni di vendita. Articolo 5 1) Le imprese dovranno stabilire le loro condizioni di vendita in modo che le loro organizzazioni di vendita e i loro commissionari si impegnino ad attenersi, per i loro listini di prezzi e condizioni di vendita, alle regole fissate dalla presente decisione. 2) Le imprese sono rese responsabili delle infrazioni all'obbligo di cui sopra, commesse dalle loro organizzazioni di vendita o dai commissionari. Articolo 6 Le disposizioni precedenti sono applicabili ai listini di prezzi e condizioni di vendita da stabilire successivamente alla presente decisione e, in ogni caso, a tutti i listini e condizioni applicabili il 15 maizo 1953. Tuttavia, il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 4 è obbligatorio solo per i listini e condizioni che entrano in vigore non prima del 1º marzo. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la sua seduta del 12 febbraio 1953. Dall'Alta Autorità Il Presidente Jean MONNET