Decisione N 4-52 del 23 dicembre 1952 relativa alla riscossione durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato
Gazzetta ufficiale n. 001 del 30/12/1952 pag. 0006 - 0006
DECISIONE N° 4-52 del 23 dicembre 1952 relativa alla riscossione durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.
L'ALTA AUTORITA'
Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato Visto l'articolo 78 del Trattato Visti i §§ 6 e 7 della Convenzione Considerando che in virtù del § 7 della Convenzione i prelievi possono essere riscossi a decorrere dalla compilazione del primo bilancio preventivo della Comunità e che questo bilancio è stato fissato il 19 dicembre 1952 dalla Commissione prevista all'articolo 78 § 3 del Trattato;
Considerando che, in virtù del § 7 della Convenzione, il primo esercizio finanziario della Comunità si chiude il 30 giugno 1953
DECIDE:
Articolo 1
I prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato sono riscossi alle condizioni fissate dai testi e dalle decisioni in vigore fino alla chiusura del primo esercizio finanziario della Comunità, il cui termine è stato stabilito per il 30 giugno 1953 dal § 7 primo capoverso della Convenzione.
Articolo 2 La presente decisione entrerà in vigore sui territori della Comunità il 1 gennaio 1953. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.
Dall'Alta Autorità Il Presidente Jean MONNET