31952S0004

Decisione N 4-52 del 23 dicembre 1952 relativa alla riscossione durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

Gazzetta ufficiale n. 001 del 30/12/1952 pag. 0006 - 0006


DECISIONE N° 4-52 del 23 dicembre 1952 relativa alla riscossione durante l'esercizio finanziario 1952-1953 dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato

Visto l'articolo 78 del Trattato

Visti i §§ 6 e 7 della Convenzione

Considerando che in virtù del § 7 della Convenzione i prelievi possono essere riscossi a decorrere dalla compilazione del primo bilancio preventivo della Comunità e che questo bilancio è stato fissato il 19 dicembre 1952 dalla Commissione prevista all'articolo 78 § 3 del Trattato;

Considerando che, in virtù del § 7 della Convenzione, il primo esercizio finanziario della Comunità si chiude il 30 giugno 1953

DECIDE:

Articolo 1

I prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato sono riscossi alle condizioni fissate dai testi e dalle decisioni in vigore fino alla chiusura del primo esercizio finanziario della Comunità, il cui termine è stato stabilito per il 30 giugno 1953 dal § 7 primo capoverso della Convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore sui territori della Comunità il 1 gennaio 1953.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET