28.9.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 240/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 206/2020

dell'11 dicembre 2020

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2023/2008]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione non si applica ai sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.

(3)

Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato ad altro sistema di trasmissione, il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.

(4)

A causa delle sue dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il Liechtenstein non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica. Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.

(5)

I riferimenti ai gestori del sistema di trasmissione ("TSO"), ai gestori del sistema di distribuzione ("DSO"), agli utenti rilevanti della rete ("SGU"), alle autorità di regolamentazione, ai portatori di interessi e alle entità designate dovrebbero essere intesi come comprensivi dei TSO, dei DSO, degli SGU, delle autorità di regolamentazione, dei portatori di interessi e delle entità designate che rappresentano la Norvegia.

(6)

In sede di elaborazione congiunta di termini, condizioni e metodologie a norma del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, è essenziale che tutte le informazioni necessarie siano presentate senza indugio. Una stretta collaborazione tra TSO e autorità di regolamentazione dovrebbe garantire che le informazioni sensibili che possono essere usate per atti di sabotaggio, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e le dettagliate analisi delle vulnerabilità, siano efficacemente protette nel processo di sviluppo di termini, condizioni o metodologie. Per garantire l'attuazione efficace del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, è opportuno stabilire con la Norvegia lo stesso livello di collaborazione in materia di scambio di informazioni e protezione delle informazioni sensibili.

(7)

Ai fini dell'efficacia del quadro normativo transfrontaliero è essenziale che tutti i principali portatori di interessi contribuiscano allo sviluppo, a livello regionale o a livello SEE, dei termini, condizioni e metodologie che potrebbero divenire vincolanti mediante approvazione regolamentare. I TSO e gli altri portatori di interessi dovrebbero pertanto partecipare ai processi relativi allo sviluppo di proposte di termini, condizioni e metodologie, come previsto in varie disposizioni del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione. Il TSO norvegese dovrebbe in particolare partecipare al processo decisionale dei portatori di interessi in modo analogo ai TSO che rappresentano gli Stati membri dell'UE.

(8)

Per le proposte a livello regionale o dell'Unione, laddove è necessaria la decisione di più di un'autorità di regolamentazione per l'approvazione delle proposte avanzate dai TSO, le autorità di regolamentazione dovrebbero consultarsi e collaborare strettamente al fine di raggiungere un accordo prima di adottare la decisione. L'autorità di regolamentazione norvegese dovrebbe essere coinvolta in tale collaborazione.

(9)

Poiché il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2), i testi di adattamento elaborati e adottati per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009 con la decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (3), in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 5, che prevedono adattamenti riguardanti il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nel contesto SEE, sono rilevanti per l'applicazione nel SEE del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, in particolare per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 7, paragrafo 3.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 50 (Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"51.

32017 R 1485: Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein;

(b)

all'articolo 5:

(i)

i riferimenti alla "popolazione dell'Unione" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), alla "popolazione della regione interessata" di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e alla "popolazione degli Stati membri partecipanti" di cui all'articolo 5, paragrafo 6, devono essere intesi come comprensivi della popolazione della Norvegia ai fini del raggiungimento della soglia relativa alla popolazione necessaria per ottenere la maggioranza qualificata;

(ii)

i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 5, paragrafo 7, devono essere intesi rispettivamente come riferimenti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia" o come "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia";

(c)

all'articolo 12 è aggiunto il testo seguente:

"Accordi tra TSO e/o autorità di regolamentazione possono garantire che le informazioni riservate o sensibili siano efficacemente protette e aiutare ad assicurare che tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di termini, condizioni e metodologie comuni siano presentate senza indugio."."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2017/1485 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2020 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1.

(2)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(3)   GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.