8.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/39


DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA

del 24 luglio 2023

per quanto riguarda il meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca [2023/1611]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,

visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (in seguito denominato «accordo») (1), in particolare l’articolo 508, paragrafo 1, lettera m),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 498, paragrafo 8, dell’accordo prevede che il Regno Unito e l’Unione (singolarmente denominati «la parte» e congiuntamente denominati «le parti») istituiscano un meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca tra le parti.

(2)

L’articolo 508 dell’accordo stabilisce, in modo non esaustivo, le funzioni e i poteri del comitato specializzato per la pesca.

(3)

A norma dell’articolo 508, paragrafo 1, lettera m), dell’accordo il comitato specializzato per la pesca può sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca nel corso dell’anno tra le parti, di cui all’articolo 498, paragrafo 8. A norma dell’articolo 508, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni, in relazione alle materie di cui all’articolo 508, paragrafo 1, lettera m), dell’accordo.

(4)

Come indicato nei verbali delle consultazioni in materia di pesca tra le parti per il 2021 e il 2022, le parti hanno applicato un meccanismo provvisorio per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca rispettivamente per il 2021 e il 2022 in attesa dell’istituzione del meccanismo di cui all’articolo 498, paragrafo 8.

(5)

Nel corso della terza riunione del comitato specializzato per la pesca del 27 aprile 2022, le parti hanno approvato i principi per il funzionamento del meccanismo di cui all’articolo 498, paragrafo 8.

(6)

Come indicato nel verbale delle consultazioni in materia di pesca tra le parti per il 2023, il meccanismo provvisorio per il 2021 e il 2022 è stato esteso alle possibilità di pesca per il 2023 in attesa dell’istituzione del meccanismo di cui all’articolo 498, paragrafo 8.

(7)

È opportuno che il comitato specializzato per la pesca decida in merito ai dettagli del meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca di cui all’articolo 498, paragrafo 8,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca di cui all’articolo 498, paragrafo 8, dell’accordo.

Articolo 2

Il meccanismo si fonda sui seguenti principi:

1.

Consiste in un meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca tra le parti;

2.

Il meccanismo funzionerà ogni anno attraverso una serie di cicli individuali regolari tra le parti tra il 1° aprile e il 31 gennaio dell’anno successivo, solitamente con un intervallo di quattro settimane tra i cicli. Le parti concordano in anticipo un calendario per tali cicli, comprese le date entro le quali le parti, se entrambe desiderano proporre trasferimenti, si scambiano gli elenchi dei trasferimenti proposti.

3.

Le proposte di scambi individuali comprenderanno gli identificativi degli stock e i quantitativi che le parti propongono di trasferire in ciascuna direzione (verso il Regno Unito e verso uno Stato membro dell’Unione);

4.

Saranno attuate proposte identiche che figureranno negli elenchi scambiati da entrambe le parti;

5.

Il comitato specializzato per la pesca può effettuare un riesame periodico del meccanismo.

Articolo 3

Il meccanismo può essere sospeso o interrotto da una delle parti dandone ragionevole preavviso all’altra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, e a Londra, 24 luglio 2023

Per il comitato specializzato per la pesca

I co-presidenti

Eva María CARBALLEIRA FERNÁNDEZ

Mike DOWELL


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10