8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/38


DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 24 aprile 2023

che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2023/930]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» («comitato per il commercio»),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'allegato XVII,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

(3)

All'articolo 124 dell'accordo, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L'Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'Unione. Tale ravvicinamento dovrebbe estendersi progressivamente a tutti gli atti dell'acquis dell'Unione di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell'allegato XVII dell'accordo e, una volta che siano rispettate tutte le relative condizioni, portare alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento «mercato interno», a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(4)

L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, in particolare il trattamento «mercato interno» ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(5)

Le norme applicabili al roaming rientrano nell'acquis, dell'Unione sulle telecomunicazioni, ma non sono state incluse nell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo. L'appendice XVII-3 dovrebbe pertanto essere integrata dai pertinenti atti dell'Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di telecomunicazioni mobili.

(6)

Allo stadio attuale di sviluppo economico e giuridico del mercato interno dell'UE in relazione ai servizi di telecomunicazione, gli atti pertinenti dell'Unione relativi al roaming sono i seguenti: direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) , regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (3), e regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (4).

(7)

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio è già inclusa nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. Occorre inserire in tale appendice gli altri atti relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di consentire la progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nel settore delle telecomunicazioni e in particolare in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(8)

Una valutazione positiva della legislazione ucraina, della sua attuazione e della sua applicazione in linea con i principi di cui all'allegato XVII dell'accordo costituisce un presupposto necessario per qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento «mercato interno» a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII in un particolare settore. Nel contesto dell'acquis dell'Unione concernente il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, il requisito di conseguire la piena adozione e la piena e completa attuazione prima dell'adozione della decisione sul trattamento «mercato interno» a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII non è da intendersi come comprensivo dell'applicazione, tra le Parti dell'accordo, dei limiti di salvaguardia per le tariffe medie all'ingrosso per la fornitura di servizi regolamentati relativi al roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili. Lo stesso vale per le tariffe massime regolamentate di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete. Si tratta di concessioni reciproche tra le Parti dell'accordo che devono essere accordate a partire dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

(9)

La progressiva integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare per i servizi di telecomunicazione, richiederà tra l'altro la piena e completa attuazione del regolamento delegato (UE) 2021/654, in linea con gli obiettivi di tale regolamento. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione ai fini dei servizi di terminazione nazionali in Ucraina. L'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini dei servizi di terminazione per le chiamate vocali nazionali in Ucraina tuttavia non è indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione entro tre anni da una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2021/654 si applica, a determinate condizioni, anche alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi, con l'obiettivo di applicare le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria, nonché di limitare l'esclusione delle chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi a quanto strettamente necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del mercato interno e assicurare la proporzionalità. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione per le chiamate effettuate da numeri di paesi terzi. Benché l'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini della terminazione da numeri di paesi terzi non sia indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la piena adozione e la piena e completa applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/654 da parte dell'Ucraina sarebbero necessarie per garantire l'allineamento alle norme applicabili nel mercato interno dell'UE per i servizi di telecomunicazione. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per quanto riguarda tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per i sevizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(11)

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/654 si riferiscono a tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Attualmente la Banca centrale europea non pubblica tassi di cambio per la hrivna ucraina. È pertanto necessario un adeguamento di tali disposizioni per prevedere l'utilizzo dei tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina.

(12)

L'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo autorizza il comitato per il commercio ad aggiungere i restanti quattro atti dell'Unione all'allegato XVII dell'accordo mediante una modifica delle sue disposizioni.

(13)

Quando ritiene che un determinato atto giuridico dell'Unione sia stato promulgato e attuato correttamente, l'Ucraina trasmette le tabelle di recepimento pertinenti, unitamente a una traduzione ufficiale in lingua inglese dell'atto giuridico ucraino di esecuzione, al co-segretario Unione del comitato per il commercio, affinché la Commissione europea proceda alla valutazione globale di cui all'appendice XVII-6 dell'allegato XVII dell'accordo.

(14)

In considerazione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attualmente in corso, l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente decisione può risultare oggettivamente impossibile o estremamente difficoltosa entro i termini previsti. In tal caso, l'Ucraina dovrebbe sottoporre la questione al comitato per il commercio, a norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, che considera la questione in conformità all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'allegato XVII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2023

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

Léon DELVAUX

Le segretarie

Rikke MENGEL-JØRGENSEN

Oleksandra NECHYPORENKO


(1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(2)  Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificata aggiungendo alla sezione «A. Politica globale europea in materia di comunicazioni elettroniche» e dopo la voce «Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità» quanto segue:

«Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.

Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di:

Articolo 7 - Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3. L'eccezione riguardante l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l'obbligo dell'Ucraina di attuare atti di esecuzione concernenti l'applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità

Articolo 20 - Procedura di comitato

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.

Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima di quelle del regolamento (UE) 2022/612 ed entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023], con le eccezioni seguenti:

per quanto riguarda le chiamate nazionali effettuate da e destinate a numeri dell'Ucraina in Ucraina, diventa applica l'articolo 1, paragrafo 3, entro tre anni dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

l'articolo 1, paragrafo 4, è attuato prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per i servizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC. L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina nello svolgimento dei suoi compiti.

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].».