8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/36


DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 16 marzo 2023

sulla proroga dell'accordo [2023/929]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato misto ha adottato il suo regolamento interno con decisione n. 1/2023 del 16 marzo 2023.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), l'accordo si applica fino al 30 giugno 2023.

(3)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo e di quanto.

(4)

Dal monitoraggio è risultato che l'accordo è diventato essenziale per il buon funzionamento dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina.

(5)

La proroga dell'accordo è pertanto una risposta all'invito rivolto dai capi di Stato e di governo dell'Unione Europea all'Unione europea a «continuare a migliorare l'efficienza di tutti i corridoi di solidarietà», che «hanno reso possibile l'esportazione di volumi significativi di colture, prodotti agricoli e fertilizzanti ucraini verso i paesi più bisognosi» (2).

(6)

L'accordo si è rivelato positivo anche per l'Unione europea, in quanto ha consentito un aumento delle esportazioni verso l'Ucraina. Tuttavia, ha comportato soltanto un lieve aumento delle operazioni degli operatori di trasporto ucraini sulle strade dell'Unione europea e non ha innalzato in misura inaccettabile il livello di concorrenza nei confronti degli operatori dell'UE.

(7)

L'accordo è stato inoltre di ausilio alle autorità degli Stati membri competenti per il controllo dei documenti dei conducenti in relazione al contrasto delle frodi e delle falsificazioni.

(8)

La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti.

(9)

È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 30 giugno 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga dell'accordo

L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 30 giugno 2024.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Oleksandr KUBRAKOV

Kristian SCHMIDT


(1)   GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.

(2)  Conclusioni della riunione del Consiglio Europeo del 20 e del 21 ottobre 2022, punto 15 (EUCO 31/22 del 21.10.2022).