20.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/81 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 273/2022
del 23 settembre 2022
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/802]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (6). |
(7) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/33 abroga il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(8) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/934 abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(9) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:
1) |
al punto 8 [regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
2) |
dopo il punto 8b [regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione] è inserito quanto segue:
|
3) |
I testi dei punti 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] e 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] sono soppressi. |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) 2017/2393, dei regolamenti delegati (UE) 2019/33, rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, (UE) 2019/934 e (UE) 2020/565 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/34 e (UE) 2019/935 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 272/2022 del 23 settembre 2022 (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
(1) GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
(2) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.
(3) GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.
(4) GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.
(5) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46.
(6) GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53.
(7) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
(8) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(9) Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.