20.4.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 273/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (6).

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 abroga il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1)

al punto 8 [regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).»;

2)

dopo il punto 8b [regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione] è inserito quanto segue:

«8c.

32019 R 0033: regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

nella tabella della parte A dell'allegato I è inserito quanto segue:

«in islandese:

“súlfít” o “brennisteinsdíoxíð”

“egg”, “eggjaprótín”, “eggjaafurð”, “lýsósím úr eggjum” o “eggjaalbúmín”

“mjólk”, “mjólkurvörur”, “mjólkurkasein” o “mjólkurprótín”

in norvegese:

“sulfitter” o “svoveldioksid”

“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin”

“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein”»;

b)

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

«IS

“vinnsluaðili” o “vínræktarmaður”

“unnið af”

NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av”»;

8d.

32019 R 0034: regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1, le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati EFTA alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, seguono la procedura di cui alla lettera b). Il punto 4 del protocollo 1 non si applica all'articolo 30.

8e.

32019 R 0934: regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1), modificato da:

32020 R 0565: regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020 (GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1).

8f.

32019 R 0935: regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53).».

3)

I testi dei punti 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] e 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/2393, dei regolamenti delegati (UE) 2019/33, rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, (UE) 2019/934 e (UE) 2020/565 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/34 e (UE) 2019/935 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 272/2022 del 23 settembre 2022 (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

(2)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

(3)  GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.

(4)  GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.

(5)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46.

(6)  GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53.

(7)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(8)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.