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29.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 91/89 |
DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA P), DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA
del 10 marzo 2023
per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento [2023/698]
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale»), ai fini dell’attuazione di tale protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi. |
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(2) |
A norma dell’articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. |
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(3) |
L’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ai fini dell’attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sarebbe vantaggioso per gli Stati membri e il Regno Unito, le istituzioni di sicurezza sociale e le persone che si spostano tra l’Unione europea e il Regno Unito, in quanto garantirebbe uno scambio più rapido, accurato e sicuro di informazioni sulla sicurezza sociale nell’ambito del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe pertanto adottare una decisione che approvi la trasmissione dei dati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. |
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(4) |
Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’articolo 34, paragrafo 2, del primo accordo prevede che il Regno Unito debba partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e sostenere i relativi costi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Ciò non pregiudica situazioni eccezionali e oggettivamente giustificate.
Articolo 2
Il Regno Unito sostiene i relativi costi derivanti dalla sua partecipazione al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale a norma dell’articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles e Londra, il 10 marzo 2023
Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale
I copresidenti
Jordi CURELL GOTOR
Ronan O’CONNOR