10.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/54


DECISIONE n. 2021/03 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

sul regolamento relativo al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio [2023/561]

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l’articolo 30 e l’articolo 35,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento relativo al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio che figura nell’allegato.

Dopo la sua adozione, il regolamento è pubblicato dal segretariato permanente della Comunità dei trasporti sul sito web della Comunità dei trasporti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Sarajevo, il 7 giugno 2021

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente


ALLEGATO

REGOLAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI IN OCCASIONE DELL’ENTRATA IN SERVIZIO E DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1.   Ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda:

a)

il rimborso delle spese di viaggio del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("segretariato permanente") soggetto allo statuto del personale della Comunità dei trasporti ("personale"), dei loro coniugi e dei figli a carico di età compresa tra i 2 e i 18 anni effettivamente conviventi in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio;

b)

il rimborso delle spese di trasloco e di deposito del personale in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio; e

c)

il pagamento di un’indennità di prima sistemazione al personale in occasione dell’entrata in servizio.

2.   Spese di viaggio

2.1.

Sono rimborsate le seguenti spese di viaggio:

a)

le spese di viaggio in occasione dell’entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b)

le spese di viaggio in occasione della cessazione dal servizio: dalla sede di servizio al luogo di origine, a condizione che il trasferimento comporti un cambiamento della residenza e sia effettuato entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

In generale per i tragitti inferiori a 400 km (di sola andata, sulla base della distanza ufficiale per ferrovia) si tratta di un biglietto ferroviario in seconda classe, mentre per distanze uguali o superiori a 400 km si tratta di un biglietto aereo in classe economica.

2.2.

A ciascun viaggiatore avente diritto spetta il rimborso delle spese per il bagaglio in eccesso fino a 10 kg.

2.3.

Le spese di viaggio sono rimborsate solo su presentazione dei documenti giustificativi originali.

2.4.

Quando il trasporto aereo o ferroviario non è disponibile o non è efficace in termini di costi, vengono autorizzati viaggi in corriera o in automobile.

2.5.

Le spese di viaggio con veicolo privato sono rimborsate applicando un importo di 0,22 EUR per km.

2.6.

Le spese di taxi non sono rimborsate.

3.   Spese di trasloco

3.1.

Previa autorizzazione del direttore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("direttore"), le spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio, ecc.), sono rimborsate:

a)

in occasione dell’entrata in servizio, entro un anno dalla fine del periodo di prova, in caso di trasloco dal luogo di assunzione alla sede di servizio; le spese sostenute per un trasloco effettuato prima dell’entrata in servizio di un agente non sono rimborsate;

b)

in occasione della cessazione dal servizio, in caso di trasloco dalla sede di servizio al luogo di origine o a un luogo che si trova alla stessa distanza o a una distanza inferiore, a condizione che il trasloco sia effettuato entro un anno dalla data di cessazione del servizio.

3.2.

Le spese che devono essere rimborsate sono un’indennità di trasloco forfettaria o le spese effettivamente sostenute.

3.3.

L’indennità di trasloco forfettaria è pari al 30 % dello stipendio base dell’agente, con un massimale di 1 500 EUR.

3.4.

Le spese effettivamente sostenute, comprese le spese di deposito per un massimo di 60 giorni e di assicurazione per la copertura di rischi correnti, sono rimborsate fino a un massimo di 6 000 EUR ed entro i limiti di volume seguenti, a seconda dei casi:

a)

8 000 kg o 40 m3 per gli agenti aventi diritto che sono accompagnati alla sede di servizio o ivi raggiunti da almeno un familiare che viaggia a spese del segretariato permanente;

b)

4 000 kg o 30 m3 per gli agenti aventi diritto che non sono accompagnati da alcun familiare che viaggia a spese del segretariato permanente.

3.5.

Il trasporto del mobilio e degli effetti personali avviene per via terrestre o marittima o con il mezzo più economico, secondo quanto stabilito dal direttore, tenendo conto delle eventuali spese relative all’imballaggio, al trasporto, al disimballaggio e ai dazi doganali.

3.6.

Il personale sottopone all’approvazione del segretariato permanente le offerte di almeno tre società di trasloco.

4.   Indennità di prima sistemazione

4.1.

Gli agenti che non sono accompagnati alla sede di servizio né ivi raggiunti da almeno un familiare e che viaggiano a spese del segretariato permanente hanno diritto a ricevere, al momento della nomina, un’indennità di prima sistemazione pari all’importo di uno stipendio mensile.

4.2.

Gli agenti che sono accompagnati alla sede di servizio o ivi raggiunti da almeno un familiare e che viaggiano a spese del segretariato permanente hanno diritto a ricevere, al momento della nomina, un’indennità di prima sistemazione pari all’importo di due stipendi mensili. Il segretariato permanente versa tale importo al membro del personale sotto forma di un’indennità forfettaria unica.

5.   Disposizioni amministrative e finali

5.1.

Gli agenti informano il segretariato permanente se le loro spese di viaggio e di trasloco o, se del caso, quelle dei loro familiari, sono parzialmente o totalmente coperte da terzi (ad esempio autorità governative, ente invitante, datore di lavoro del coniuge, altro datore di lavoro), nel qual caso il segretariato permanente rimborsa o copre soltanto la parte delle spese che non è coperta da terzi.

5.2.

Il direttore è responsabile della corretta attuazione del presente regolamento.

5.3.

Il segretariato permanente conserva registrazioni, documenti e prove relativi al rimborso delle spese di trasloco e di viaggio e al pagamento delle indennità di prima sistemazione per un periodo di cinque anni.

5.4.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello dell’adozione.

5.5.

Gli agenti che sono entrati in servizio prima dell’adozione del presente regolamento hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco e al pagamento di un’indennità di prima sistemazione in linea con il presente regolamento, previa presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti ai punti da 2 a 4.

5.6.

A seconda dell’evoluzione dei prezzi, il direttore può proporre al comitato direttivo regionale di rivedere il presente regolamento.