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16.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 49/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 17/2020
del 7 febbraio 2020
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/295]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 14at (Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
al punto 14j (Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
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3. |
al punto 14m (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/439 e (UE) 2019/912 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT
(1) GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1.
(2) GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3.
(3) GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.