16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 17/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 14at (Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 D 0536: Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione del 29 marzo 2019 (GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3)";

2.

al punto 14j (Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32019 R 0912: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione del 28 maggio 2019 (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3)";

3.

al punto 14m (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 0439: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione del 15 febbraio 2019 (GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/439 e (UE) 2019/912 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)   GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1.

(2)   GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3.

(3)   GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.