5.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 4/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 209/2019
del 27 settembre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/14]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 295 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
"296. |
32019 R 0913: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57). |
297. |
32019 R 0914: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60)." |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2019/914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57.
(2) GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.