5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 209/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/14]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 295 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"296.

32019 R 0913: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57).

297.

32019 R 0914: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2019/914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57.

(2)   GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.