5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/5


Decisione del Comitato Misto SEE N. 208/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/13]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/781 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (10).

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (11), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (12), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006 (13), (CE) n. 186/2007 (14), (CE) n. 188/2007 (15), (CE) n. 209/2008 (16) e (CE) n. 232/2009 (17) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(14)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(15)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 223 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

", modificato da:

32019 R 0849: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019 (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 4)."

2.

Dopo il punto 286 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"287.

32019 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/781 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.). (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 1).

288.

32019 R 0857: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 18).

289.

32019 R 0892: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 57).

290.

32019 R 0893: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60).

291.

32019 R 0898: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29).

292.

32019 R 0899: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 32).

293.

32019 R 0900: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 36.)

294.

32019 R 0901: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41).

295.

32019 R 0929: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25)."

3.

I testi dei punti 1zzz (Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione), 1zzzb (Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione), 1zzzi (Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione), 1zzzk (Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione), 1zzzl (Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione), 1zzzzn (Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione) e 1zzzzu (Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/781, (UE) 2019/849, (UE) 2019/857, (UE) 2019/892, (UE) 2019/893, (UE) 2019/898, (UE) 2019/899, (UE) 2019/900, (UE) 2019/901 e (UE) 2019/929 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 127 del 16.5.2019, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 4.

(3)   GU L 140 del 28.5.2019, pag. 18.

(4)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 57.

(5)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60.

(6)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29.

(7)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 32.

(8)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 36.

(9)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41.

(10)   GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25.

(11)   GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(12)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

(13)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(14)   GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.

(15)   GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(16)   GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.

(17)   GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.