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5.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 4/5 |
Decisione del Comitato Misto SEE N. 208/2019
del 27 settembre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/13]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/781 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (10). |
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(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (11), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (12), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(13) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006 (13), (CE) n. 186/2007 (14), (CE) n. 188/2007 (15), (CE) n. 209/2008 (16) e (CE) n. 232/2009 (17) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
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(14) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(15) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 223 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
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2. |
Dopo il punto 286 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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3. |
I testi dei punti 1zzz (Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione), 1zzzb (Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione), 1zzzi (Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione), 1zzzk (Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione), 1zzzl (Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione), 1zzzzn (Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione) e 1zzzzu (Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione) sono soppressi. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/781, (UE) 2019/849, (UE) 2019/857, (UE) 2019/892, (UE) 2019/893, (UE) 2019/898, (UE) 2019/899, (UE) 2019/900, (UE) 2019/901 e (UE) 2019/929 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 127 del 16.5.2019, pag. 1.
(2) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 4.
(3) GU L 140 del 28.5.2019, pag. 18.
(4) GU L 142 del 29.5.2019, pag. 57.
(5) GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60.
(6) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29.
(7) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 32.
(8) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 36.
(9) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41.
(10) GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25.
(11) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.
(12) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.
(13) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.
(14) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.
(15) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.
(16) GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.
(17) GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.