19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/25


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

in seguito denominata «Madagascar»,

in seguito denominate entrambe congiuntamente le «parti» e singolarmente «parte»,

CONSIDERANDO le strette relazioni di cooperazione tra l'Unione e il Madagascar, segnatamente nel quadro delle relazioni tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («paesi ACP») e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IMPEGNATE a garantire una rigorosa osservanza del diritto internazionale, dei diritti umani fondamentali e della sovranità del Madagascar e degli Stati membri dell'Unione,

VISTI la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay del 10 dicembre 1982 e i diritti sovrani del Madagascar sulle risorse naturali nella sua zona di pesca che ne derivano,

VISTO l'accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995, dall'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata entrato in vigore nel 2016 e dal piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato il 2 marzo 2001,

DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per la loro attuazione,

DETERMINATE a tener conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e di altre organizzazioni regionali pertinenti di gestione della pesca (ORGP),

DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e pertinenti e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle ORGP competenti per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,

DECISE a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca, l'integrità dell'ambiente marino e la gestione sostenibile delle risorse marine,

DESIDEROSE di rispettare il principio di non discriminazione per tutte le flotte pescherecce simili presenti nella zona di pesca del Madagascar,

CONVINTE che il partenariato debba basarsi sulla complementarità delle iniziative e delle azioni condotte sia congiuntamente che da ciascuna delle parti, garantendo la coerenza delle politiche e la sinergia degli sforzi, nell'interesse reciproco ed equo dell'Unione e del Madagascar, anche per la popolazione e l'industria della pesca locale,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Madagascar, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar le attività di pesca delle quali dovrebbero essere rivolte esclusivamente all'eccedenza del volume ammissibile delle catture, tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria di alcune specie,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più intensa ed equa volta a instaurare una pesca sostenibile e a rafforzarla e a contribuire a una migliore governance degli oceani e allo sviluppo delle attività dell'economia blu legate alla pesca, anche favorendo investimenti con la partecipazione di imprese delle parti e conformemente agli obiettivi di sviluppo del Madagascar,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«presente accordo» o «accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar;

b)

«protocollo» o «presente protocollo»: il testo che stabilisce le modalità di attuazione del presente accordo, il relativo allegato e le relative appendici;

c)

«autorità dell'Unione»: la Commissione europea o, se del caso, la delegazione dell'Unione europea in Madagascar;

d)

«Autorità del Madagascar»: il Ministero della Pesca;

e)

«zona di pesca del Madagascar»: la parte delle acque soggetta alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione europea a esercitare attività di pesca;

f)

«autorizzazione di pesca» o «licenza»: la licenza di pesca rilasciata dall’Autorità del Madagascar a un peschereccio dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

g)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

h)

«nave d'appoggio»: una nave dell'Unione, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca, non è attrezzata per la cattura del pesce e non è utilizzata per operazioni di trasbordo;

i)

«nave dell'Unione»: un peschereccio, o una nave d'appoggio, battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

j)

«armatore»: la persona che è legalmente responsabile del peschereccio, ne ha l'esercizio e lo controlla;

k)

«operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

l)

«attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

m)

«sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;

n)

«trasbordo»: il trasferimento dei prodotti della pesca da una nave all'altra;

o)

«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca;

p)

«prodotti della pesca»: gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca, comprese le catture accessorie;

q)

«stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;

r)

«pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;

s)

«settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Articolo 2

Oggetto

Scopo del presente accordo è instaurare un partenariato e istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale nel settore della pesca che stabilisca in particolare:

a)

le condizioni per le attività di pesca svolte dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar;

b)

una cooperazione economica e finanziaria per il settore della pesca e la governance degli oceani;

c)

una cooperazione volta a promuovere l'economia blu, in particolare attraverso la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, a preservare l'integrità dell'ambiente marino e a gestire in modo sostenibile le risorse marine;

d)

una cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria;

e)

una cooperazione scientifica e tecnica per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in Madagascar;

f)

una cooperazione economica e sociale tra operatori; e

g)

una cooperazione relativa alle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività nella zona di pesca del Madagascar, al fine di garantire l'osservanza delle norme e l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca e di lottare contro la pesca INN.

Articolo 3

Principi del presente accordo

Le parti agiscono e attuano il presente accordo conformemente ai principi seguenti.

1.

Il presente accordo e il protocollo, in particolare l'esercizio delle attività di pesca, sono attuati in modo da garantire un'equa ripartizione dei benefici che ne derivano.

2.

Le parti agiscono nel rispetto della sovranità e dei diritti sovrani ai sensi dell'articolo 56 dell'UNCLOS.

3.

Le parti attuano il presente accordo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, o in conformità dell'articolo corrispondente dell'accordo tra l'Unione e i paesi ACP che gli subentrerà.

4.

L'arruolamento e il lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione autorizzate nel quadro del presente accordo o del protocollo si svolgono in condizioni di rispetto dei principi stabiliti negli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, modificata nel 2022, e la convenzione (n. 188) dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. Tali principi comprendono in particolare l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, la libertà di associazione, l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.

5.

Conformemente al principio di trasparenza, le parti rendono pubblici gli accordi bilaterali o multilaterali che consentono alle navi straniere di accedere alla loro zona di pesca o alle loro navi di accedere ad altre zone di pesca. Si impegnano a scambiarsi le informazioni sullo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare sul numero di autorizzazioni rilasciate e sulle catture effettuate.

6.

Conformemente al principio di non discriminazione, il Madagascar si impegna ad applicare le stesse misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte tonniere industriali straniere operanti nella sua zona di pesca del Madagascar e aventi le stesse caratteristiche di quelle contemplate dal presente accordo e dal protocollo. Le condizioni in questione comprendono la conservazione e lo sfruttamento sostenibile, lo sviluppo e la gestione delle risorse, le disposizioni finanziarie, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pescaì. Tali condizioni si applicano alle disposizioni finanziarie, fatti salvi gli accordi di pesca che il Madagascar può concludere con i paesi in via di sviluppo membri della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), compresi gli accordi reciproci.

Articolo 4

Accesso all'eccedenza e pareri scientifici

1.   Le parti convengono che l'attività dei pescherecci dell'Unione sia esclusivamente limitata all'eccedenza della quota consentita di catture di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificata in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti in merito allo sforzo totale di pesca esercitato da tutte le flotte operanti nella zona di pesca del Madagascar sugli stock considerati.

2.   Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche pertinenti effettuate e delle misure di conservazione e di gestione disponibili.

3.   Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP competenti, in particolare dalla IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.

Articolo 5

Dialogo e concertazione

1.   Le parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi reciprocamente informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca, sulla governance degli oceani e sulla promozione dell'economia blu.

2.   Le parti cooperano al fine di realizzare valutazioni delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base al presente accordo.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6

Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar

L'Autorità del Madagascar autorizza le navi dell'Unione a esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar conformemente al presente accordo e alle condizioni previste dal protocollo.

Articolo 7

Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca di navi dell'Unione che non rientrino nel quadro del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicati agli armatori e i relativi termini di pagamento sono indicati nel protocollo.

3.   Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 8

Legislazione applicabile alle attività di pesca

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo e del protocollo, le attività delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alla legislazione applicabile del Madagascar. Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione la legislazione applicabile.

2.   Il Madagascar si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo, fatte salve le responsabilità dello Stato di bandiera delle navi dell'Unione. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con le Autorità del Madagascar per la realizzazione di tali attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

3.   L'Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione applicabile o qualsiasi nuova legge in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle suddette navi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione. Tuttavia, nel caso in cui l'Autorità del Madagascar invochi l'urgenza al momento della notifica, il termine di cui sopra è ridotto a sette giorni di calendario.

4.   L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, del presente accordo e della legislazione malgascia nel settore della pesca.

5.   Entro e non oltre sessanta giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica della normativa dell'Unione in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione e sugli interessi del Madagascar nell'ambito dell'accordo, le autorità dell'Unione ne informano l'Autorità del Madagascar.

Articolo 9

Cooperazione in campo scientifico e tecnico

1.   Le parti cooperano in ambito scientifico e tecnico al fine di valutare periodicamente lo stato delle risorse alieutiche nelle acque del Madagascar, contribuire alla conservazione dell'ambiente marino e rafforzare le capacità di ricerca nazionali.

2.   Le parti si adoperano per consultarsi nell'ambito della IOTC o di altre ORGP competenti al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine a livello regionale e di cooperare nel quadro della ricerca scientifica pertinente nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Se del caso, le parti possono concordare una riunione scientifica congiunta per discutere qualsiasi questione scientifica o tecnica pertinente al fine di garantire la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse biologiche marine.

4.   Sulla base dei migliori pareri scientifici pertinenti disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista («commissione mista») di cui all'articolo 14 per adottare, di comune accordo, le misure eventualmente necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione economica e sociale

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione economica, tecnica, tecnologica e commerciale nel settore della pesca e in quelli connessi, compresi alcuni ambiti dell'economia blu. Si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e sugli attrezzi da pesca, sui metodi di conservazione e sui processi industriali di trasformazione e valorizzazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, tecnologico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano la promozione degli investimenti nel rispetto della normativa in vigore in Madagascar e nell'Unione.

5.   Le parti promuovono e agevolano gli sbarchi delle catture effettuate dalle navi dell'Unione in Madagascar. Le navi dell'Unione si impegnano a procurarsi le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni principalmente in Madagascar.

6.   Le parti incoraggiano il rafforzamento delle capacità sia umane che istituzionali nel settore della pesca al fine di migliorare il livello di formazione e sviluppare le competenze in modo da contribuire alla sostenibilità delle attività di pesca in Madagascar.

Articolo 11

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Le parti si impegnano a collaborare per garantire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza (SCS) delle attività di pesca del Madagascar nella zona di pesca e a lottare contro la pesca INN al fine d'instaurare una pesca sostenibile.

2.   Il Madagascar garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo e dal protocollo e dalla legislazione malgascia. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con l'autorità del Madagascar competente per la realizzazione di tali operazioni.

Articolo 12

Cooperazione amministrativa

Per garantire l'applicazione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le parti:

instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino il presente accordo e il protocollo,

cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca INN, in particolare mediante scambi intensi e periodici di informazioni tra le amministrazioni interessate.

Articolo 13

Contropartita finanziaria

1.   Conformemente ai principi del presente accordo, l'Unione concede al Madagascar una contropartita finanziaria, i cui termini e le cui condizioni sono stabilite nel protocollo.

2.   La contropartita finanziaria è destinata a:

a)

coprire l'accesso alla zona di pesca del Madagascar e alle sue risorse alieutiche, fatti salvi i canoni a carico degli operatori delle navi dell'Unione;

b)

contribuire, attraverso un sostegno settoriale, all'attuazione di una politica della pesca sostenibile e alla promozione dell'economia blu da parte del Madagascar.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno conformemente al protocollo.

4.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai diritti di accesso. È attuata mediante programmi annuali e pluriennali conformemente al protocollo.

5.   L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:

a)

riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti; o

b)

aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti;

c)

sospensione o denuncia di cui agli articoli 20 e 21.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 14

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e delle autorità del Madagascar.

2.   La commissione mista esercita in particolare le funzioni seguenti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo e in particolare la definizione e la valutazione dell'attuazione del sostegno settoriale;

b)

assicura il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare l'analisi statistica dei dati sulle catture;

c)

funge da forum per l'interpretazione del presente accordo, la convalida delle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), e la composizione amichevole di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo.

3.   La commissione mista può adottare modifiche del protocollo per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b)

le modalità di attuazione del sostegno settoriale;

c)

le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione;

d)

qualsiasi altra funzione assegnatale di comune accordo dalle parti, anche in materia di lotta contro la pesca INN, di cooperazione amministrativa e di governance degli oceani.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Madagascar e nell'Unione, o, di comune accordo, in un altro luogo o in videoconferenza, ed è presieduta dalla parte ospitante. Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti nel mese che segue la domanda.

6.   Le decisioni sono adottate per consenso e sono riportate nel verbale della riunione. La commissione mista può, se del caso, deliberare e agire mediante scambio di lettere.

7.   La commissione mista può adottare le proprie regole di funzionamento mediante regolamento interno.

Articolo 15

Zona di applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso previste, e, dall'altra, al territorio del Madagascar e nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

Le parti si consultano su eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in sede di commissione mista, fatta salva, in caso di fallimento delle consultazioni, la possibilità di ricorrere alla giurisdizione di un organismo internazionale, previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 17

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 18

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, salvo denuncia a norma dell'articolo 21.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.

Articolo 20

Sospensione dell’applicazione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

a)

se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo;

b)

se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo;

c)

se una delle parti non rispetta il presente accordo;

d)

se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle parti a chiederne la modifica.

2.   La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3.   Nel caso in cui le divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi. Se del caso, le parti convengono di revocare la sospensione dell’applicazione.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per il periodo di sospensione dell’applicazione è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

Articolo 21

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

a)

se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo;

b)

in caso di variazione significativa degli stock interessati;

c)

in caso di riduzione significativa dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;

d)

in caso di violazione degli impegni sottoscritti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN;

e)

se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo;

f)

se una delle parti non rispetta il presente accordo;

g)

se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo.

2.   La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), la notifica avviene dopo che le condizioni per la denuncia sono state convalidate dalla commissione mista.

3.   A partire dal momento della notifica, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro sei mesi.

4.   L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 per l'anno in cui prende effetto la denuncia è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

Articolo 22

Abrogazione

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (2), entrato in applicazione il 1o gennaio 2007, è abrogato.

Articolo 23

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 1


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR (2023-2027)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:

1)

«osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;

2)

«dispositivo di concentrazione del pesce» (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.

Articolo 2

Oggetto

Scopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica:

alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,

all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 4

Specie ittiche e numero di navi autorizzate

1.   Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).

2.   È vietata la pesca delle specie seguenti:

le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;

le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.

3.   Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:

32 tonniere con reti a circuizione,

13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,

20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.

4.   Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 5

Durata

Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.

Articolo 6

Contropartita finanziaria

1.   Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12 880 000 EUR, equivalenti a 3 220 000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:

7 200 000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;

5 680 000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.

2.   La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:

a)

un importo annuo di 700 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14 000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;

b)

un importo annuo specifico di 1 100 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.

4.   La contropartita finanziaria è versata:

a)

per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;

b)

per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.

Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.

Articolo 7

Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar

1.   Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.

2.   L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.

4.   L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.

Articolo 8

Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale

1.   Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.

2.   Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:

dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;

del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;

della formazione dei marinai-pescatori;

del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»);

del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; e

della sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;

c)

i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.

3.   Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.

4.   Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.

5.   La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.

6.   L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:

a)

che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;

b)

che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.

7.   Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

8.   Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.

9.   Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.

10.   L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.

Articolo 9

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.

2.   Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.

4.   La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 10

Cooperazione economica e sociale

1.   Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.

2.   La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.

Articolo 11

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo

1.   La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.

3.   La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.

4.   Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.

Articolo 12

Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca

1.   Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.

2.   Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.

3.   Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.

4.   La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 13

Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.

2.   L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.

3.   Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.

Articolo 14

Sospensione dell’applicazione

1.   L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.

2.   La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

3.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.

4.   In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.

5.   Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.

Articolo 15

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.

2.   L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 16

Protezione dei dati

1.   Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.

2.   Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.

3.   I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4.   I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.

Articolo 17

Scambi elettronici di dati

1.   Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.

3.   Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.

4.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.

Articolo 20

Testi autentici

Il protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 2


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

CAPO I

Disposizioni generali

1.

Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea («Unione») o alla Repubblica del Madagascar («Madagascar») in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar;

per la Repubblica del Madagascar: il ministero della Pesca.

2.

Autorizzazione di pesca

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine francese « licence » (licenza) quale definito nella legislazione del Madagascar.

3.

Zona di pesca del Madagascar

3.1.

Le coordinate geografiche della zona di pesca del Madagascar quale definita all'articolo 1 dell'accordo e le linee di base sono riportate nell'appendice 3.

3.2.

Le zone vietate alla pesca, quali parchi nazionali, aree marine protette e zone di riproduzione delle risorse alieutiche, sono indicate nell'appendice 3. In caso di modifica delle coordinate nella legislazione malgascia, le nuove coordinate sono comunicate dal Madagascar.

3.3.

Le navi dell'Unione esercitano le loro attività di pesca in acque situate oltre:

20 miglia nautiche dalla linea di base per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100 e per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100, per il lato occidentale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie;

12 miglia nautiche dalla linea di base per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100, per il lato orientale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie.

3.4.

Intorno ai ancorati FAD) utilizzati dai pescatori malgasci è stabilita una zona di protezione di tre miglia nautiche in cui non possono accedere le navi dell'Unione. L'Autorità del Madagascar notifica alle navi dell'Unione la posizione dei FAD ancorati oltre le 9 miglia.

3.5.

Le zone del Banc du Leven e del Banc du Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 3, sono riservate unicamente alle attività malgasce di pesca artigianale e di piccola pesca.

4.

Designazione di un raccomandatario

Gli armatori dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca a norma del protocollo devono essere rappresentati da un raccomandatario residente in Madagascar.

5.

Pagamenti a carico degli armatori

Anteriormente alla data di applicazione provvisoria del protocollo, l'Autorità del Madagascar comunica all'Unione le coordinate bancarie dei conti della Tesoreria dello Stato su cui saranno versati i vari importi finanziari a carico degli armatori dell'Unione nell'ambito dell'accordo.

L'Autorità del Madagascar notifica qualsiasi modifica di tali coordinate alle autorità dell'Unione.

I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

6.

Contatti

I dati dei punti di contatto utili per l'attuazione del protocollo figurano nell'appendice 4.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

1.

Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca - navi ammissibili

Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e figuri nell'elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC). Inoltre, al comandante o alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività svolte nella zona di pesca del Madagascar.

Se del caso, il peschereccio è in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità sanitaria competente del suo Stato di bandiera.

2.

Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.

Le autorità dell'Unione presentano per via elettronica all'Autorità del Madagascar una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende svolgere attività di pesca in virtù dell'accordo.

2.2.

La domanda è presentata conformemente all'appendice 5.

2.3.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai documenti seguenti:

la prova del pagamento del canone forfettario anticipato per il periodo di autorizzazione e del contributo specifico di cui al capo III, punto 6, del presente allegato;

una fotografia digitale a colori recente della nave, vista lateralmente, con risoluzione grafica minima di 1 400 x 1 050 pixel;

una copia del certificato di navigabilità aggiornato;

la copia del contratto concluso con una società di reclutamento e collocamento (equipaggio) accreditata in Madagascar, come previsto al capo V, punto 7, del presente allegato.

3.

Canone e canone forfettario anticipato

3.1.

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il canone espresso in EUR/tonnellata catturata nella zona di pesca del Madagascar è fissato a 85 EUR/t per l'intera durata del protocollo.

3.2.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari anticipati seguenti:

 

per le tonniere con reti a circuizione:

16 150 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all'anno;

 

per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:

4 930 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 58 tonnellate all'anno;

 

per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:

3 145 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 37 tonnellate all'anno.

3.3.

L'importo del canone forfettario include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

4.1.

Dal ricevimento della domanda di autorizzazione di pesca, il Madagascar dispone di 20 giorni lavorativi per rilasciare l'autorizzazione di pesca per un peschereccio dell'Unione la cui domanda sia ritenuta ammissibile.

4.2.

Una copia elettronica dell'autorizzazione è trasmessa immediatamente alle autorità dell'Unione e all'armatore o al suo raccomandatario. Tale copia, tenuta a bordo, è valida per un periodo di 45 giorni di calendario dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà tenere a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca. Tale termine può essere prorogato in caso di forza maggiore.

4.3.

Il Madagascar trasmette l'originale dell'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo raccomandatario, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar.

4.4.

Non appena rilasciata l'autorizzazione di pesca, il Madagascar iscrive senza indugio la nave dell'Unione nell'elenco delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Tale elenco è comunicato immediatamente al centro di controllo della pesca (CCP) del Madagascar e all'Unione. Il Madagascar aggiorna regolarmente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato immediatamente al CCP del Madagascar e all'Unione.

5.

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

5.1.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

5.2.

Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di comprovata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata della nave a causa di un'avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di tale nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

5.3.

In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare tiene conto della somma delle catture totali delle due navi nella zona di pesca del Madagascar.

5.4.

La vecchia autorizzazione scade il giorno del rilascio dell'autorizzazione sostitutiva.

5.5.

L'armatore, il suo raccomandatario e le autorità dell'Unione sono informati della sostituzione delle autorizzazioni di pesca.

5.6.

L'armatore della nave interessata o il suo raccomandatario consegna l'autorizzazione di pesca non più valida all'Autorità del Madagascar tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar.

5.7.

L'elenco delle navi autorizzate è aggiornato di conseguenza dall'Autorità del Madagascar.

6.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una durata annuale nel modo seguente:

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

in seguito, ogni anno civile completo;

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

7.

Documenti da tenere a bordo della nave

Durante la loro permanenza nella zona di pesca del Madagascar, le navi dell'Unione tengono a bordo in qualsiasi momento i seguenti documenti:

l'originale dell'autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, conformemente alle condizioni di cui al punto 4.2;

il certificato di navigabilità della nave;

il ruolo d'equipaggio;

il giornale di pesca elettronico;

la licenza di pesca comunitaria rilasciata dal proprio Stato di bandiera;

il piano di capacità della nave sotto forma di disegni o descrizioni aggiornati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi.

8.

Navi d'appoggio

8.1.

Il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla IOTC. Se la legislazione malgascia applicabile viene modificata al fine di renderla più rigorosa riguardo a tali limiti o condizioni, le modifiche apportate alla legislazione applicabile o le nuove norme sono notificate e si applicano conformemente all'articolo 8 dell'accordo.

8.2.

Le navi d'appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

8.3.

Nella misura ad esse applicabile, le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura per la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo. Il Madagascar stila l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

8.4.

Il canone applicabile alle navi d'appoggio ammonta a 5 000 EUR/anno.

9.

Implementazione di un sistema elettronico automatizzato per la gestione delle autorizzazioni

9.1.

Le parti si adoperano per utilizzare il sistema LICENCE messo a disposizione dalla Commissione europea per la trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione e per la notifica del loro rilascio.

9.2

In via provvisoria, fino a quando le parti non utilizzano il sistema LICENCE, gli scambi elettronici tra le parti avvengono via email.

CAPO III

Misure tecniche di conservazione

1.

Le navi dell'Unione autorizzate a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la legislazione malgascia ad esse applicabili.

2.

Per ciascuna categoria di pesca, le misure tecniche applicabili sono definite nelle schede tecniche riportate nell'appendice 1.

3.

Nell'ambito dell’accordo sono consentiti la cala e l'uso di FAD derivanti artificiali. La cala e l'uso dei FAD avvengono conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti della IOTC. In particolare, al fine di limitare il loro impatto sugli ecosistemi e di ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici, i FAD sono costruiti con materiali non impiglianti, naturali o biodegradabili non plastici, ad eccezione dei segnalatori. Essi evitano le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe.

4.

Tuttavia, il Madagascar si riserva il diritto di proporre misure più rigorose sulla base di raccomandazioni scientifiche affidabili.

5.

All'inizio della campagna di pesca l'armatore comunica inoltre al CCP del Madagascar il numero di FAD che intende calare nella zona di pesca del Madagascar per ogni nave d'appoggio. Dopo la fine della campagna è dichiarato anche il numero dei FAD recuperati.

6.

Ai fini della gestione ambientale e della protezione degli ecosistemi marini nelle acque del Madagascar, gli armatori dell'Unione versano annualmente un contributo specifico il cui importo totale stimato dovrebbe ammontare a circa 200 000 EUR. Il contributo di ciascuna nave si basa sulla sua stazza lorda ed è pari a 2,5 EUR per GT. Il contributo è versato contestualmente all'anticipo. I fondi sono amministrati dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura e versati sul conto bancario riservato al sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del protocollo.

7.

L'Autorità del Madagascar informa la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») sul programma d'azione finanziato da tale contributo specifico e riferisce in merito al suo utilizzo, ai suoi risultati e al suo impatto. Essa garantisce la promozione e la visibilità delle azioni realizzate.

CAPO IV

Sezione 1

Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.

Giornale di pesca

1.1.

Il comandante di un peschereccio dell'Unione che opera nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni applicabili della IOTC.

1.2.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

1.3.

Il comandante registra quotidianamente nel giornale di pesca:

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie (principale o accessoria) catturata e tenuta a bordo, identificata dal rispettivo codice alfa-3 della FAO;

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari di ciascuna specie rigettata in mare;

le catture pari a zero, conformemente alle disposizioni pertinenti della IOTC.

1.4.

L'armatore e il comandante sono responsabili in solido dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.

Dichiarazione delle catture

2.1

Il comandante dichiara le catture della nave notificandole al servizio statistico responsabile della pesca e al CSP del Madagascar i cui dati figurano ai punti 3, 4 e 6 dell’appendice 4:

su base settimanale, durante la permanenza nella zona di pesca del Madagascar;

immediatamente, in caso di passaggio in un porto del Madagascar;

entro 24 ore dall'uscita dalla zona di pesca del Madagascar senza passare per un porto del Madagascar.

2.2.

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di dichiarazione delle catture, anche in caso di dichiarazione non conforme, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave in questione, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

2.3.

L'Autorità del Madagascar notifica all'armatore ogni sanzione irrogata in tale contesto e ne informa le autorità dell'Unione.

3.

Entrata in funzione di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS)dei dati di pesca

Le parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell'appendice 6. Le parti si informano reciprocamente quando il sistema è operativo. A partire da quel momento le dichiarazioni ERS sostituiscono le dichiarazioni delle catture di cui al punto 2 del presente capo.

4.

Dichiarazione trimestrale delle catture

4.1.

Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, le autorità dell'Unione comunicano al Madagascar i dati relativi alle catture per ciascuna categoria prevista dal protocollo corrispondenti ai mesi del trimestre o dei trimestri precedenti dell'anno in corso. Tali dati sono presentati secondo una ripartizione mensile, per nave e per specie indicata con il rispettivo codice FAO, utilizzando il modello riportato di cui all'appendice 7.

4.2.

Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte delle autorità dell'Unione, di un computo annuo definitivo delle catture e dello sforzo.

5.

Computo delle catture annuali e canoni a carico delle navi dell'Unione

5.1.

Le autorità dell'Unione redigono un computo definitivo delle catture annuali e dei canoni dovuti da ciascuna nave per la campagna di pesca annuale dell'anno civile precedente, sulla base dei dati relativi alle catture convalidati dalle amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera.

5.2.

Le autorità dell'Unione trasmettono all'Autorità del Madagascar, per conferma, il computo definitivo delle catture e dei canoni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

5.3.

L'Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione il ricevimento di tali dichiarazioni e di tale computo e può chiedere, entro un termine di due mesi, tutti i chiarimenti che ritiene necessari.

5.3.1.

In tal caso le autorità dell'Unione consultano le amministrazioni degli Stati di bandiera e gli istituti nazionali competenti dell'Unione e trasmettono all'Autorità del Madagascar i supplementi d'informazione richiesti entro un termine di 20 giorni lavorativi.

5.3.2.

All'occorrenza può essere convocata una riunione specifica del gruppo di lavoro scientifico, alla quale sono invitati rappresentanti degli istituti nazionali competenti dell'Unione e del Madagascar, al fine di esaminare i dati relativi alle catture e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.

5.4.

Il Madagascar dispone di 30 giorni lavorativi dal ricevimento del supplemento d'informazione di cui al punto 5.3.1 per contestare, sulla base di elementi giustificativi, la dichiarazione annuale delle catture e il computo definitivo dei canoni.

5.4.1.

In assenza di contestazioni, trascorso tale termine le parti considerano adottati la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo e il computo definitivo dei canoni.

5.4.2.

In caso di disaccordo, le parti si consultano in sede di commissione mista.

5.5.

Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Madagascar entro e non oltre 30 giorni dall'intesa delle parti sul computo. Se il computo definitivo è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

Sezione 2

Entrata e uscita dalla zona di pesca del Madagascar

1.

I comandanti dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del protocollo nella zona di pesca del Madagascar notificano al CCP del Madagascar, con almeno tre ore di anticipo, l'intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca.

2.

Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la posizione stimata di entrata nella zona di pesca del Madagascar o di uscita dalla zona di pesca del Madagascar nonché i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3 tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, utilizzando i formati di comunicazione definiti nell'appendice 8.

3.

In caso di mancato rispetto dei punti 1 e 2 o di dichiarazione fraudolenta l'armatore e il comandante della nave sono soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia.

4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. L'Autorità del Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata. In caso di recidiva, può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

5.

Il ruolo d'equipaggio della nave è trasmesso all'entrata nella zona di pesca del Madagascar.

6.

Tali comunicazioni sono effettuate tramite ERS, posta elettronica o messaggio radio agli indirizzi che figurano nell'appendice 4. L'Autorità del Madagascar è tenuta ad informare immediatamente le navi interessate e le autorità dell'Unione di qualsiasi modifica dell'indirizzo di posta elettronica o della frequenza radio.

7.

L'Autorità del Madagascar conferma il ricevimento del messaggio elettronico rispondendo mediante posta elettronica.

Sezione 3

Trasbordi e sbarchi

1.

È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare.

2.

Il trasbordo in un porto designato del Madagascar può essere effettuato previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto la supervisione degli ispettori della pesca e dell'autorità sanitaria per la pesca del Madagascar.

3.

I porti pescherecci designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco sono Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina e Mahajanga.

4.

L'armatore di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all'autorità portuale del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, a norma dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, se del caso tramite ERS, le informazioni seguenti:

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo e il relativo numero di immatricolazione nel registro dei pescherecci della IOTC;

il porto di trasbordo o di sbarco e, se del caso, il nome del cargo vettore;

la data e l'ora prevista per il trasbordo o lo sbarco;

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie da trasbordare o da sbarcare, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3;

la presentazione e la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

Il presente punto lascia impregiudicati gli obblighi di fornire alle autorità competenti i documenti per l'ingresso nel porto.

5.

Previo esame delle informazioni di cui al punto 4 ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del Madagascar rilascia all'armatore o al suo rappresentante un'autorizzazione preventiva di trasbordo o di sbarco.

6.

Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un'uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applica la sezione 2 del presente capo.

7.

Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco, l'armatore o il suo rappresentante notifica al CCP e all'autorità marittima e portuale l'intenzione di proseguire l'attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona.

8.

Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco non conforme ai punti da 1 a 7. Chiunque contravvenga alla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia in vigore.

9.

I pescherecci dell'Unione si impegnano a mettere una parte delle catture accessorie a disposizione delle imprese di trasformazione locali ai prezzi di mercato locali. Su richiesta degli armatori dei pescherecci dell'Unione, le direzioni regionali del ministero della Pesca del Madagascar forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali con i relativi recapiti.

Sezione 4

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1.

Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

1.1.

Le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione devono essere dotate di un sistema di controllo delle navi via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

1.2.

Ogni messaggio di posizione è configurato secondo il formato di cui all'appendice 9 e contiene:

l'identificazione della nave;

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

la data e l'ora di registrazione della posizione;

la velocità e la rotta della nave.

1.3.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca del Madagascar è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar, che è identificata con il codice «EXI».

1.4.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

2.1.

Il comandante si accerta che il sistema VMS della nave sia sempre pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.2.

Le navi dell'Unione il cui sistema VMS è difettoso non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

2.3.

Se si verifica un guasto dopo l'entrata nella zona di pesca del Madagascar, il CCP del Madagascar deve esserne informato immediatamente. Il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 15 giorni. Trascorso tale termine, o in caso di guasto ripetuto successivo, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca del Madagascar.

2.4.

Le navi con sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o via radio al CCP dello Stato di bandiera e al CCP del Madagascar, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie, conformemente al punto 1.2.

3.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

3.1.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi email di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

3.2.

La trasmissione dei messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e quello del Madagascar avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto, utilizzando la rete elettronica messa a disposizione dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

3.3.

Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca nel caso in cui la nave in questione non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca del Madagascar.

4.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1.

Le parti provvedono affinché le loro apparecchiature elettroniche siano compatibili con gli standard di comunicazione dei dati di pesca.

4.2.

Le parti si informano senza indugio di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di comunicazione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

4.3.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. Il comandante non può essere ritenuto responsabile dei malfunzionamenti dei sistemi di comunicazione di cui al punto 4.2.

4.4.

In caso di controversie viene adita la commissione mista.

5.

Modifica della frequenza d'invio dei messaggi di posizione

5.1.

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il CCP del Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo d'indagine determinato.

5.2.

Gli elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e alle autorità dell'Unione.

5.3.

Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al CCP del Madagascar i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

5.4.

Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione.

5.5.

Al termine del periodo d'indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle ulteriori misure eventualmente necessarie.

6.

Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizione forniti dal sistema VMS.

Sezione 5

Osservatori

1.

Osservazione delle attività di pesca

1.1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare il programma di osservazione nazionale e gli obblighi derivanti dalle risoluzioni applicabili della IOTC per quanto riguarda il programma di osservazione scientifica.

1.2.

A tal fine:

1.2.1.

Ogni nave imbarca un osservatore durante la sua permanenza nella zona di pesca del Madagascar. Almeno il 30 % delle navi deve imbarcare osservatori designati dall'autorità del Madagascar. Per il restante 70 %, la copertura di osservazione è organizzata, se del caso, attraverso programmi di osservazione regionali o elettronici.

1.2.2.

Gli osservatori hanno il compito di vigilare sull'applicazione del punto 1.1 e di provvedere alla raccolta delle informazioni scientifiche richieste dall'istituto nazionale competente del Madagascar o dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

2.

Navi e osservatori designati

2.1.

All'atto del rilascio delle autorizzazioni di pesca l'autorità di pesca del Madagascar compila e, se del caso, aggiorna l'elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore del Madagascar nel rispetto degli obiettivi di cui al punto 1.2.1.

2.2.

Subito dopo aver stilato o aggiornato tale elenco, l'autorità del Madagascar lo trasmette per via elettronica alle autorità dell'Unione e agli armatori interessati. Se una delle navi selezionate non dispone di spazio sufficiente, e tale situazione è debitamente documentata e imputabile a esigenze di sicurezza connesse in particolare ad atti di pirateria, l'autorità del Madagascar adegua l'elenco delle navi selezionate per tener conto di tale situazione, pur garantendo il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1.2.1.

2.3.

Una volta completato l'elenco dei pescherecci selezionati per imbarcare un osservatore, il Madagascar indica contemporaneamente agli armatori interessati o ai loro raccomandatari le navi che devono imbarcare un osservatore designato conformemente al punto 1.2.1.

2.4.

Una volta concordata la data dell'imbarco tra le Autorità del Madagascar e l'armatore della nave selezionata di cui al punto 7.2, l’Autorità del Madagascar comunica alle autorità dell'Unione e all'armatore interessato o al suo raccomandatario il nome e i dati di contatto dell'osservatore designato.

2.5.

L'autorità del Madagascar informa senza indugio le autorità dell'Unione e gli armatori interessati, o i loro raccomandatari, in merito a ogni modifica dell'elenco delle navi e degli osservatori designati.

2.6.

Un peschereccio dell'Unione designato per imbarcare un osservatore è esonerato da tale obbligo se a bordo è già presente un osservatore la cui permanenza sulla nave è prevista per l'intero periodo in questione, a condizione che tale osservatore sia riconosciuto nell'ambito di un programma di osservazione regionale di cui il Madagascar è parte contraente.

2.7.

La permanenza dell'osservatore a bordo non supera il tempo necessario allo svolgimento delle sue mansioni.

3.

Contributo finanziario degli armatori

3.1.

L'armatore versa, per ogni osservatore del Madagascar, un contributo di 30 EUR per giorno d'imbarco. Tale importo è versato dagli armatori a favore del programma di osservazione gestito dal CCP del Madagascar.

3.2.

Tutte le spese relative agli spostamenti dell'osservatore del Madagascar tra il porto di imbarco o di sbarco e il suo domicilio abituale sono a carico dell'armatore.

4.

Retribuzione e contributi previdenziali dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore designato dall’Autorità del Madagascar e i relativi contributi previdenziali sono a carico delle Autorità del Madagascar.

5.

Condizioni d'imbarco

5.1.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di permanenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dall’ Autorità del Madagascar.

5.2.

A bordo, l'osservatore ha diritto allo stesso trattamento riservato a un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.

Il vitto e l'alloggio dell'osservatore a bordo sono a carico dell'armatore.

5.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

5.5.

Il comandante fornisce all'osservatore tutte le agevolazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni e gli garantisce l'accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti a bordo della nave e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, e alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

6.

Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.

Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al CCP del Madagascar, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso d'imbarco in un paese straniero le spese di viaggio e di transito (comprese quelle di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3.

Se l'osservatore non si presenta all'imbarco entro 12 ore dalla data e dall'ora previste, il comandante, o l'armatore o il suo rappresentante, informa immediatamente il CCP del Madagascar al fine di trovare una soluzione di comune accordo.

7.4.

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l'armatore si fa carico delle spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il suo domicilio abituale in Madagascar.

7.5.

Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto e alloggio).

7.6.

Se la nave non si presenta, l'armatore informa immediatamente il CCP del Madagascar. L’Autorità del Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave e applicare le sanzioni previste dalla legislazione malgascia vigente, salvo in caso di forza maggiore notificata al CCP del Madagascar. In quest'ultimo caso, l'armatore concorda con le Autorità del Madagascar una nuova data per l'imbarco dell'osservatore e la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar fino all'imbarco effettivo dell'osservatore. L’Autorità del Madagascar notifica immediatamente alle autorità dell'Unione e all'armatore le misure adottate in applicazione del presente punto.

8.

Compiti dell'osservatore

8.1.

L'osservatore assolve i compiti seguenti:

8.1.1.

Raccoglie tutte le informazioni concernenti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo agli aspetti seguenti:

gli attrezzi da pesca utilizzati;

la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie affine, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali;

la stima delle catture tenute a bordo e dei rigetti.

8.1.2.

Effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici.

8.2.

Durante l'attività della nave nella zona di pesca del Madagascar, comunica quotidianamente via radio o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture principali e di catture accessorie tenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP del Madagascar.

9.

Rapporto dell'osservatore

9.1.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta al comandante della nave un rapporto contenente le proprie osservazioni. Il comandante della nave ha il diritto di includervi i propri commenti. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, che ne riceve copia. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante annota nel rapporto dell'osservatore i motivi del rifiuto e vi appone l'indicazione «rifiuto di firma».

9.2.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al CCP del Madagascar, che ne trasmette copia alle autorità dell'Unione entro un termine di 15 giorni lavorativi dallo sbarco dell'osservatore.

Sezione 6

Ispezione in mare o in porto

1.

Le ispezioni in mare nella zona di pesca del Madagascar, o in porto, al molo o in rada, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca in corso di validità sono effettuate da navi e ispettori di pesca giurati del Madagascar.

2.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Madagascar comunicano al comandante della nave dell'Unione che intendono effettuare un'ispezione. Prima dell'inizio dell'ispezione, gli ispettori comunicano la loro identità e qualifica e presentano l'ordine di missione.

3.

Gli ispettori restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Conducono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

3.1.

Il comandante della nave dell'Unione agevola l'accesso a bordo e l'operato degli ispettori.

3.2.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di includervi i propri commenti. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota nel rapporto i motivi del rifiuto e vi appone l'indicazione «rifiuto di firma».

3.3.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Fatta salva la sezione 7, punto 1, l’Autorità del Madagascar trasmette copia del rapporto di ispezione alle autorità dell'Unione entro un termine massimo di otto giorni lavorativi dallo sbarco degli ispettori.

4.

Il Madagascar può autorizzare rappresentanti dell'Unione o dei suoi Stati membri a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.

5.

Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle navi dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, per garantire la conformità alla normativa dell'Unione e alla legislazione del Madagascar. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione del Madagascar. Tali operazioni si svolgono sotto la direzione e l'autorità degli ispettori del Madagascar. Nel quadro delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, le parti possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di follow-up conformemente alla loro normativa in materia. Su richiesta delle autorità dell'Unione, l'Autorità del Madagascar può inoltre autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell'Unione a effettuare ispezioni sulle navi dell'Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle rispettive competenze a norma della legislazione nazionale.

Sezione 7

Infrazioni

1.

Trattamento delle infrazioni

1.1.

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell'Unione è oggetto di una notifica di infrazione ed è menzionata in un rapporto di ispezione.

1.2.

La notifica dell'infrazione e delle sanzioni irrogate al comandante o all'impresa di pesca è inviata direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione malgascia.

1.3.

L'Autorità del Madagascar trasmette per via elettronica all'Unione, entro un termine di 72 ore, una copia del rapporto di ispezione e della notifica dell'infrazione e comunica le sanzioni irrogate.

1.4.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante prevista alla sezione 6, punto 3.2, non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore avverso l'infrazione constatata.

2.

Fermo della nave - Riunione informativa

2.1.

In caso di infrazione constatata ai sensi della legislazione malgascia, l'Autorità del Madagascar ordina alla nave dell'Unione che ha commesso l'infrazione di cessare la sua attività nella zona di pesca del Madagascar e, se la nave si trova in mare, di rientrare in un porto del Madagascar.

2.2.

L'Autorità del Madagascar notifica per via elettronica alle autorità dell'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata.

2.3.

Le autorità dell'Unione possono chiedere all'Autorità del Madagascar di organizzare il prima possibile, dopo la notifica del fermo della nave, una riunione informativa per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo della nave e le eventuali sanzioni irrogate o previste. A questa riunione informativa possono partecipare i rappresentanti dello Stato di bandiera e dell'armatore della nave.

3.

Sanzione in caso di infrazione – Procedimento transattivo

3.1.

La sanzione relativa all'infrazione constatata è stabilita dal Madagascar secondo la legislazione malgascia.

3.2.

Se la regolarizzazione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima che sia avviato e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, l'Autorità del Madagascar e la nave dell'Unione avviano un procedimento transattivo volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Il procedimento transattivo si conclude entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

3.3.

Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave dell'Unione.

4.

Procedimento giudiziario - Cauzione bancaria

4.1.

Se il procedimento transattivo non porta ad una soluzione e l'infrazione è deferita all'organo giudiziario competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Madagascar il cui importo, fissato dal Madagascar, copra i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

Dopo la pronuncia della sentenza definitiva passata in giudicato, la cauzione bancaria è svincolata e restituita quanto prima all'armatore:

integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3.

L’Autorità del Madagascar comunica alle autorità dell'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8

Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

1.

Obiettivo

Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta alla pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell'elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar.

2.

Procedimento

2.1.

Il comandante di una nave che nota un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili riguardo a tale avvistamento.

2.2.

Tali informazioni sono trasmesse per via elettronica immediatamente e contemporaneamente al CCP del Madagascar, alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave dalla quale è stato effettuato l'avvistamento e all’Autorità del Madagascar, con copia alle autorità dell'Unione.

3.

Reciprocità

L'Autorità del Madagascar trasmette quanto prima alle autorità dell'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca del Madagascar.

CAPO V

Imbarco di marittimi

1.

Principi e obiettivi alla base del presente capo

1.1.

L'arruolamento e il lavoro dei marittimi con cittadinanza malgascia a bordo delle navi dell'Unione autorizzate a norma del presente protocollo avvengono in condizioni conformi ai principi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo.

1.2.

Le parti si impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai marittimi e a garantire che l'attuazione del presente capo sia coerente con i principi di tali convenzioni.

1.3.

Le parti si impegnano a promuovere un'adeguata formazione dei marittimi. A tal fine può essere utilizzata una parte dei finanziamenti riservati al sostegno settoriale.

2.

Norme per l'imbarco di marittimi del Madagascar

2.1.

L'armatore arruola marittimi con cittadinanza malgascia per lavorare a bordo della sua nave come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca della nave nella zona di pesca del Madagascar.

2.2.

A tal fine, l'autorità marittima e portuale del Madagascar invia agli armatori un elenco contenente un numero sufficiente di marittimi idonei con cittadinanza malgascia, in possesso dei requisiti di cui all'appendice 10, con indicazione delle loro competenze. Se non riesce a trovare nell'elenco marinai qualificati disponibili, l'armatore è esonerato dall'obbligo di imbarcarli a norma del presente capo previa notifica all'autorità marittima e portuale del Madagascar.

2.3.

Il numero minimo di marittimi da arruolare a bordo di pescherecci dell'Unione è il seguente:

tre per ogni peschereccio con reti a circuizione,

due per ogni peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100.

2.4.

Il comandante registra i marittimi presenti a bordo della sua nave in un ruolo d'equipaggio recante la sua firma o quella di un'altra persona da lui autorizzata. Una copia del ruolo è inviata all'autorità marittima e portuale del Madagascar prima dell'inizio della bordata.

2.5.

L'armatore o il comandante che agisce per suo conto rifiuta l'autorizzazione ad arruolare un pescatore malgascio a bordo della sua nave se questi non soddisfa i requisiti di cui all'appendice 10. Egli notifica tale decisione all'autorità marittima e portuale del Madagascar.

3.

Contratti d'imbarco individuali

3.1.

Per ogni cittadino malgascio che lavora a bordo, viene negoziato e firmato un contratto d'imbarco individuale scritto tra il marittimo e l'armatore o il suo rappresentante. Il contratto individuale può basarsi su un contratto collettivo negoziato tra i sindacati, di concerto con le Autorità del Madagascar competenti.

3.2.

Il contratto deve soddisfare le condizioni minime di cui all'appendice 11. L'armatore o il suo rappresentante presenta il contratto all'Autorità del Madagascar competente, che lo vidima prima dell'imbarco.

3.3.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari e all'autorità marittima e portuale del Madagascar entro il primo giorno di lavoro del marittimo.

4.

Retribuzione

4.1.

La retribuzione dei marittimi con cittadinanza malgascia imbarcati (retribuzione fissa, indennità e premi vari) è a carico dell'armatore.

4.2.

Il salario minimo corrisposto ai marittimi è determinato in base alla legislazione malgascia o, se superiore, alle norme dell'OIL per i marittimi.

4.3.

La retribuzione è versata mensilmente o a intervalli regolari più brevi. I marittimi devono disporre dei mezzi per inviare gratuitamente, in tutto o in parte, i pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi, alle loro famiglie.

5.

Obblighi dell'armatore

5.1.

Tutte le spese relative agli spostamenti tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale del cittadino malgascio sono a carico dell'armatore.

5.2.

Se la nave non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco di un cittadino malgascio, l'armatore si fa carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (ad esempio vitto e alloggio).

6.

Obblighi dei marittimi

6.1.

I cittadini malgasci ingaggiati dagli armatori di pescherecci dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco.

6.2.

Se il marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco per motivi propri, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

7.

Intermediari

Gli armatori delle navi dell'Unione si avvalgono di società di reclutamento e collocamento (equipaggio) riconosciute in Madagascar, che garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo.

8.

Rispetto del presente capo

8.1.

L'autorità competente di ciascuna parte garantisce che la normativa applicabile ai marittimi sia facilmente accessibile, completa, trasparente e gratuita.

8.2.

A norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS, le autorità dello Stato di bandiera sono responsabili della corretta applicazione del presente capo. Tali autorità sono tenute ad esercitare le proprie responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

8.3.

Alla corretta applicazione del presente capo provvede anche l'autorità marittima e portuale del Madagascar.

8.4.

Se, per una nave, l'armatore non rispetta l'obbligo di imbarcare cittadini malgasci, l'Autorità del Madagascar può rifiutare di rinnovare l'autorizzazione di pesca di tale nave.


ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1 –   

Scheda tecnica - Specie autorizzate

Appendice 2 –   

Trattamento dei dati personali

Appendice 3 –   

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base

Appendice 4 –   

Dati di contatto in Madagascar

Appendice 5 –   

Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)

Appendice 6 –   

Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca

Appendice 7 –   

Modello di dichiarazione trimestrale dell’Unione delle catture aggregate mensili provvisorie

Appendice 8 –   

Formato della dichiarazione di entrata e di uscita delle zone di pesca del Madagascar

Appendice 9 –   

Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 10 –   

Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione

Appendice 11 –   

Disposizioni minime del contratto di lavoro dei marittimi con cittadinanza malgascia


Appendice 1

Scheda tecnica - Specie autorizzate

1 -

Misure tecniche di conservazione

1.1.

Zona di pesca del Madagascar:

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base (unicamente per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda inferiore a 100) sul lato orientale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie. La delimitazione da rispettare in longitudine corrisponde alla longitudine di ciascuno dei punti indicata nell'appendice 3, punto 3.

Al di là di 20 miglia nautiche dalla linea di base negli altri casi.

Zona di pesca del Madagascar indicata nell'appendice 3.

Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi ancorati di concentrazione del pesce nazionali.

Le zone del Banc du Leven e del Banc du Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 3, sono riservate esclusivamente alle attività malgasce di pesca artigianale e di piccola pesca tradizionale.

1.2.

Attrezzi autorizzati:

Rete a circuizione.

Palangaro di superficie.

1.3.

Specie autorizzate

Tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione:

delle specie protette da convenzioni internazionali;

delle specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae, e Lamnidae;

delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus.

1.4.

Catture regolamentate nell'ambito di contingenti

Il quantitativo autorizzato di squali catturati in associazione con tonnidi e specie affini nella zona di pesca del Madagascar da pescherecci con palangari di superficie è limitato a 220 tonnellate all'anno.

Una volta raggiunto tale limite di cattura, la pesca degli squali è chiusa.

Le raccomandazioni della IOTC e la normativa dell'Unione vigente devono essere rispettate.

2 -

Canoni a carico degli armatori/equivalente catture

Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata

85 EUR/t

Anticipi forfettari per nave

16 150  EUR/anno per tonniera con rete a circuizione per un quantitativo di cattura di 190 t

4 930  EUR/anno per peschereccio con palangaro di superficie > 100 GT per un quantitativo di cattura di 58 t

3 145  EUR/anno per peschereccio con palangaro di superficie ≤ 100 GT per un quantitativo di cattura di 37 t

5 000  EUR/anno per nave d'appoggio

Numero di navi autorizzate a pescare

32 tonniere con reti a circuizione

13 pescherecci con palangari di superficie > 100 GT

20 pescherecci con palangari di superficie ≤ 100 GT

3 –

Altro

Marittimi:

tonniere con reti a circuizione: almeno tre cittadini del Madagascar imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

pescherecci con palangari di superficie > 100 GT: almeno due cittadini del Madagascar imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar.

Contributo specifico alla gestione ambientale e alla protezione degli ecosistemi:

 

2,5 EUR/GT

Osservatori:

su richiesta dell’Autorità del Madagascar, i pescherecci dell'Unione imbarcano un osservatore allo scopo di garantire una copertura di osservazione del 30 % delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar;

per ogni nave che imbarca un osservatore l'armatore è tenuto a versare un contributo di 30 EUR per giorno d'imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.


Appendice 2

Trattamento dei dati personali

1.   Definizioni e ambito di applicazione

1.1.

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo e le definizioni seguenti:

a)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, «persona interessata»); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati relativi alla sua ubicazione;

b)

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

c)

«violazione dei dati»: la violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.

1.2.

Le persone interessate sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci operanti nell'ambito del protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del protocollo, in particolare le domande di rilascio, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

i dati di identificazione e le coordinate della nave;

i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di una nave o relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o attività connessa alla pesca;

i dati relativi al proprietario o ai proprietari della nave o al suo rappresentante o loro rappresentanti, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito,

i dati relativi ai marittimi imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3.

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera per l'Unione e il ministero della Pesca per il Madagascar.

2.   Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1.

Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione dello stesso. Le parti si scambiano dati personali a norma del protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate. I dati ricevuti non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Su richiesta, l'Autorità del Madagascar informa le autorità dell'Unione dell'uso dei dati forniti.

2.2.

Esattezza dei dati

Le parti garantiscono che i dati personali trasferiti a norma del protocollo sono esatti, attuali e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità competente che opera il trasferimento. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa l'altra senza indebito ritardo.

2.3.

Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati più a lungo, sono anonimizzati.

2.4.

Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le parti si impegnano ad attuare misure tecniche o organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al protocollo. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. Le Autorità del Madagascar notificano senza indugio tale violazione all'autorità interessata che effettua il trasferimento; entrambe le autorità garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere agli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

2.5.

Le parti provvedono affinché l'autorità che effettua il trasferimento e l'autorità ricevente adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento. Ciò comprende la notifica alla controparte di qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6.

Trasparenza

Ciascuna parte provvede affinché gli interessati siano informati delle modalità di trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti ai sensi dell'allegato mediante avviso generale, ad esempio la pubblicazione del protocollo, o avviso individuale, ad esempio le informative sulla privacy da trasmettere durante la procedura di domanda di autorizzazione di pesca.

2.7.

Trasferimento successivo

Le Autorità del Madagascar non trasferiscono i dati personali ricevuti a norma del protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati di bandiera. In via eccezionale e ove ritenuto necessario, può essere effettuato un trasferimento successivo a terzi verso un paese diverso dallo Stato di bandiera o a un'organizzazione internazionale, previo consenso dell'autorità che effettua il trasferimento e a condizione che il terzo in questione fornisca garanzie adeguate conformi a quelle previste nella presente appendice.

3.   Diritti degli interessati

3.1.

Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:

a)

confermare all'interessato se sono in corso o meno trattamenti di dati personali che lo riguardano;

b)

fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione (se possibile), sul diritto di chiedere la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

c)

fornire una copia dei dati personali;

d)

fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2.

Rettifica dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar rettificano i suoi dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3.

Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:

a)

cancellare i dati personali che lo riguardano e che sono stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dalla presente appendice;

b)

cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati.

3.4.

Modalità

Le Autorità del Madagascar sono tenute a rispondere, entro un termine ragionevole e in tempo utile, alla richiesta dell'interessato riguardante l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali. Le Autorità del Madagascar possono adottare misure appropriate, come l'addebito di spese ragionevoli per coprire le spese amministrative o il rifiuto di soddisfare una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

3.5.

I suddetti diritti possono essere limitati se il trattamento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e altre importanti finalità di vigilanza, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri in tali casi. Possono inoltre essere limitati per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni devono essere previste per legge.

4.   Ricorso

Gli interessati godono di diritti effettivi e azionabili ai sensi dei requisiti giuridici applicabili nella giurisdizione di ciascuna autorità. Le autorità forniscono garanzie per proteggere i dati personali attraverso un complesso di leggi e regolamenti e di politiche e procedure interne. In particolare, qualsiasi reclamo contro le autorità delle parti in merito al trattamento dei dati personali può essere presentato al garante europeo della protezione dei dati, nel caso dell'Unione, o alla commissione malgascia per l'informatica e le libertà, nel caso del Madagascar.


Appendice 3

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base

1.   Zona di pesca del Madagascar

Punto

Lat GD

Lon GD

Stringa latitudine

Stringa longitudine

1

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2

-11,0935

50,1877

11° 05' 37" S

050° 11' 16" E

3

-11,5434

50,4776

11° 32' 36" S

050° 28' 39" E

4

-12,7985

53,2164

12° 47' 55" S

053° 12' 59" E

5

-14,0069

52,7392

14° 00' 25" S

052° 44' 21" E

6

-16,1024

52,4145

16° 06' 09" S

052° 24' 52" E

7

-17,3875

52,3847

17° 23' 15" S

052° 23' 05" E

8

-18,2880

52,5550

18° 17' 17" S

052° 33' 18" E

9

-18,7010

52,7866

18° 42' 04" S

052° 47' 12" E

10

-18,8000

52,8000

18° 48' 00" S

052° 47' 60" E

11

-20,4000

52,0000

20° 23' 60" S

052° 00' 00" E

12

-22,3889

51,7197

22° 23' 20" S

051° 43' 11" E

13

-23,2702

51,3943

23° 16' 13" S

051° 23' 39" E

14

-23,6405

51,3390

23° 38' 26" S

051° 20' 20" E

15

-25,1681

50,8964

25° 10' 05" S

050° 53' 47" E

16

-25,4100

50,7773

25° 24' 36" S

050° 46' 38" E

17

-26,2151

50,5157

26° 12' 54" S

050° 30' 57" E

18

-26,9004

50,1112

26° 54' 01" S

050° 06' 40" E

19

-26,9575

50,0255

26° 57' 27" S

050° 01' 32" E

20

-27,4048

49,6781

27° 24' 17" S

049° 40' 41" E

21

-27,7998

49,1927

27° 47' 59" S

049° 11' 34" E

22

-28,1139

48,6014

28° 06' 50" S

048° 36' 05" E

23

-28,7064

46,8002

28° 42' 23" S

046° 48' 01" E

24

-28,8587

46,1839

28° 51' 31" S

046° 11' 02" E

25

-28,9206

45,5510

28° 55' 14" S

045° 33' 04" E

26

-28,9301

44,9085

28° 55' 48" S

044° 54' 31" E

27

-28,8016

44,1090

28° 48' 06" S

044° 06' 32" E

28

-28,2948

42,7551

28° 17' 41" S

042° 45' 18" E

29

-28,0501

42,2459

28° 03' 00" S

042° 14' 45" E

30

-27,8000

41,9000

27° 48' 00" S

041° 53' 60" E

31

-27,5095

41,5404

27° 30' 34" S

041° 32' 25" E

32

-27,0622

41,1644

27° 03' 44" S

041° 09' 52" E

33

-26,4435

40,7183

26° 26' 37" S

040° 43' 06" E

34

-25,7440

40,3590

25° 44' 38" S

040° 21' 32" E

35

-24,8056

41,0598

24° 48' 20" S

041° 03' 35" E

36

-24,2116

41,4440

24° 12' 42" S

041° 26' 38" E

37

-23,6643

41,7153

23° 39' 51" S

041° 42' 55" E

38

-22,6317

41,8386

22° 37' 54" S

041° 50' 19" E

39

-21,7798

41,7652

21° 46' 47" S

041° 45' 55" E

40

-21,3149

41,6927

21° 18' 54" S

041° 41' 34" E

41

-20,9003

41,5831

20° 54' 01" S

041° 34' 59" E

42

-20,6769

41,6124

20° 40' 37" S

041° 36' 45" E

43

-19,6645

41,5654

19° 39' 52" S

041° 33' 55" E

44

-19,2790

41,2489

19° 16' 44" S

041° 14' 56" E

45

-18,6603

42,0531

18° 39' 37" S

042° 03' 11" E

46

-18,0464

42,7813

18° 02' 47" S

042° 46' 53" E

47

-17,7633

43,0335

17° 45' 48" S

043° 02' 01" E

48

-17,2255

43,3119

17° 13' 32" S

043° 18' 43" E

49

-16,7782

43,4356

16° 46' 42" S

043° 26' 08" E

50

-15,3933

42,5195

15° 23' 36" S

042° 31' 10" E

51

-14,4487

43,0263

14° 26' 55" S

043° 01' 35" E

52

-14,4130

43,6069

14° 24' 47" S

043° 36' 25" E

53

-14,5510

44,3684

14° 33' 04" S

044° 22' 06" E

54

-14,5367

45,0275

14° 32' 12" S

045° 01' 39" E

55

-14,3154

45,8555

14° 18' 55" S

045° 51' 20" E

56

-13,8824

46,3861

13° 52' 57" S

046° 23' 10" E

57

-12,8460

46,6944

12° 50' 46" S

046° 41' 40" E

58

-12,6981

47,2079

12° 41' 53" S

047° 12' 28" E

59

-12,4637

47,7409

12° 27' 49" S

047° 44' 27" E

60

-12,0116

47,9670

12° 00' 42" S

047° 58' 01" E

61

-11,0158

48,5552

11° 00' 57" S

048° 33' 19" E

62

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2.   Banc du Leven e Banc du Castor

Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività malgasce di pesca artigianale e tradizionale

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11o53S

48o00E

4

12o18S

48o14E

5

12o30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12o56S

47o47E

8

13o01S

47o31E

9

12°53S

47o26E

3.   Coordinate geografiche delle linee di base

(articolo 3 del decreto n. 2018-1008, del 14 agosto 2018, che stabilisce le linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle varie zone marittime soggette alla giurisdizione nazionale della Repubblica del Madagascar)

N.

Nome dei punti

Longitudine

Latitudine

1

Tanjona Bobaomby (Cap d'Ambre)

49° 15' E

11o 56' S

2

Nosy Anambo

48° 39' E

12° 16' S

3

Nosy Lava

48° 40' E

12° 45' S

4

Nosy Ankarea

48° 34' E

12° 50' S

5

Nosy Fanihy

48° 14' E

13° 11' S

6

Nosy Iranja

47° 48' E

13° 36' S

7

Nosy Lava

47° 35' E

14° 35' S

8

Lohatanjona Maromanjo

46° 28' E

15° 31' S

9

Nosy Makamby

45° 54' E

15° 42' S

10

Tanjona Tanjona

45° 40' E

15° 46' S

11

Tanjona Amparafaka

45° 15' E

15° 56' S

12

Tanjona Vilanandro (Cap St-André)

44° 26' E

16° 12' S

13

Nosy Chesterfield

43° 56' E

16° 21' S

14

Nosy Vao

43° 45' E

17° 30' S

15

Nosy Mavony

43° 45' E

18° 19' S

16

Nosy Androtra

43° 48' E

18° 30' S

17

Tanjona Kimby

44° 14' E

18° 53' S

18

Amboanio

44° 13' E

19° 03' S

19

Ilot Indien

44° 22' E

19° 48' S

20

Tanjona Ankarana

44° 07' E

20° 29' S

21

Tanjona Andravoho

43° 50' E

20° 40' S

22

Nosy Andriangory

43° 45' E

20° 50' S

23

Lohatanjona Marohata

43° 29' E

21° 19' S

24

Nosy Lava

43° 16' E

21° 45' S

25

Nosy Andranombolo

43° 12' E

21° 58' S

26

Nosy Hao

43° 11' E

22° 06' S

27

Ambohitsobo

43° 13' E

22° 20' S

28

Solary Avo

43° 17' E

22° 34' S

29

Lohatanjona Rendrehana

43° 21' E

22° 49' S

30

Toliara (Tuléar)

43° 38' E

23° 22' S

31

Nosy Ve

43° 36' E

23° 38' S

32

Falaise de Lanivato

43° 40' E

24° 20' S

33

Miary

43° 41' E

24° 23' S

34

Helodrano Salapaly

43° 54' E

24° 43' S

35

Helodrano Langarano

44° 01' E

25° 02' S

36

Nosy Manitse

44° 13' E

25° 14' S

37

Lohatonjano Fenambosy

44° 19' E

25° 16' S

38

Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie)

45° 10' E

25° 36' S

39

Betanty (Faux Cap)

45° 31' E

25° 35' S

40

Helodrano Ranofotsy

46° 43' E

25° 11' S

41

Tanjona Ranavalona

46° 58' E

25° 05' S

42

Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina)

47° 06' E

25° 00' S

43

Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce)

47° 13' E

24° 46' S

44

Mahavelona (Foulepointe)

49° 32' E

17° 41' S

45

Lohatanjona Vohibato

49° 49' E

17° 07' S

46

Fitariho

49° 55' E

16° 56' S

47

Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand)

50° 02' E

16° 42' S

48

Tanjona Belao (Cap Bellone)

49° 52' E

16° 13' S

49

Nosy Nepato

50° 14' E

16° 00' S

50

Tanjona Tanjondaingo

50° 21' E

15° 49' S

51

Nosy Voara

50° 28' E

15° 28' S

52

Nosy Ngontsy

50° 29' E

15° 15' S

53

Lohatanjona Ampandrozonana

50° 12' E

14° 18' S

54

Mahavanona

50° 08' E

13° 48' S

55

Iharana (Vohémar)

50° 01' E

13° 21' S

56

Nosy Manampaho

49° 53' E

12° 48' S

57

Ambatonjanahary

49° 18' E

11° 58' S


Appendice 4

Dati di contatto in Madagascar

1.   

Ministero della Pesca

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: mpeb.sp@gmail.com

2.   

Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: sgpt.dp.mrhp@gmail.com

3.   

Servizio statistico responsabile della pesca

Email: snstatpecheaqua@gmail.com

Numero di telefono: +261 34 05 563 82

4.   

Agenzia malgascia per la pesca e l'acquacoltura (AMPA)

Indirizzo postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101

Email: mpeb.ampa@gmail.com;

Numero di telefono: +261 34 05 579 89

5.   

Agenzia portuale marittima e fluviale (APMF)

Indirizzo postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP: 581

Email: apmf@apmf.mg

Numero di telefono: +261 32 11 257 00

6.   

Centro di controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscita

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numero di telefono: +261 32 07 231 50

7.   

Autorità sanitaria per la pesca (ASH)

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: christiane.rakotoarivony@ash.mg

Numero di telefono: +261 034 05 800 48


Appendice 5

Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)

Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene le informazioni seguenti:

1)

Nome del richiedente

2)

Indirizzo del richiedente

3)

Nome dell'agente in Madagascar

4)

Indirizzo dell'agente in Madagascar

5)

Nome della nave

6)

Tipo di nave

7)

Stato di bandiera

8)

Porto di immatricolazione

9)

Numero di immatricolazione

10)

Marcatura esterna del peschereccio

11)

Indicativo internazionale di chiamata radio

12)

Radiofrequenza

13)

Numero di telefono satellitare della nave

14)

Email della nave

15)

Numero IMO (se del caso)

16)

Lunghezza fuori tutto della nave

17)

Larghezza della nave

18)

Modello del motore

19)

Potenza del motore (kW)

20)

Stazza lorda (GT)

21)

Numero minimo dei membri d'equipaggio

22)

Nome del comandante

23)

Categoria di pesca

24)

Specie bersaglio

25)

Data di inizio del periodo richiesto

26)

Data di fine del periodo richiesto


Appendice 6

Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca

1.   Disposizioni generali

1.1.

I pescherecci dell'Unione devono essere dotati di un sistema elettronico, ("sistema ERS"), in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, ("dati ERS"), quando la nave opera nella zona di pesca del Madagascar.

1.2.

Le navi dell'Unione non dotate di sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi attività di pesca.

1.3.

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che provvede alla loro trasmissione automatica al CCP del Madagascar.

1.4.

Lo Stato membro di bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS in formato XML e di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile al computer per un periodo di almeno tre anni.

1.5.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione.

1.6.

Lo Stato di bandiera e il Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

a)

i corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi;

b)

i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, email) del rispettivo corrispondente ERS;

c)

ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

2.   Compilazione e comunicazione dei dati ERS

2.1.

Il peschereccio dell'Unione:

a)

comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca del Madagascar;

b)

registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e tenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c)

per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, dichiara anche le catture pari a zero;

d)

identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari;

f)

registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registra nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Madagascar, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, i quantitativi tenuti a bordo al momento di ogni entrata o uscita;

h)

trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al punto 1.4, al massimo entro le 23:59 UTC.

2.2.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

2.3.

Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Madagascar.

2.4.

Il CCP del Madagascar conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

3.   Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

3.1.

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

3.2.

Lo Stato di bandiera informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.3.

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. La nave che effettua uno scalo entro tale termine di 10 giorni può riprendere le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Madagascar.

Dopo un guasto tecnico del suo sistema ERS, il peschereccio non può lasciare il porto:

a)

fino a quando tale sistema non sia tornato a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Madagascar, oppure

b)

fino ad autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Madagascar della sua decisione prima della partenza della nave.

3.4.

Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar.

3.5.

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, fermo restando che i tempi di trasmissione normalmente applicabili potrebbero non essere rispettati.

3.6.

Se il CCP del Madagascar non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, il Madagascar può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

4.   Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar

4.1.

Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

4.2.

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

4.3.

Quando il CCP del Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Madagascar e l'Unione in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

4.4.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5.

4.5.

Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar dovuta a un problema operativo di uno dei CCP.

5.   Manutenzione presso un CCP

5.1.

Gli interventi di manutenzione pianificati da un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

5.2.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non sia tornato operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

5.3.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5.

5.4.

Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

6.   Invio dei dati ERS al Madagascar

6.1.

Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar si utilizzano le risorse messe a disposizione dalla Commissione europea.

6.2.

Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione.

7.   Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX

7.1.

Una volta pienamente operative, la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange – Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio UE/FLUX possono essere utilizzate per scambiare le posizioni delle navi e i giornali di pesca elettronici.

7.2.

Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.

7.3.

Le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici sono definite, ove necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea.

7.4.

Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. L'Autorità del Madagascar stabilisce il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Essa definisce il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.

Appendice 7

Modello di dichiarazione trimestrale dell'Unione delle catture aggregate mensili provvisorie

 

Nome della nave

Codice FAO della specie*

Nome della specie

Mese

Categoria di pesca

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonniere con reti a circuizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:

sono riportate le catture di tutte le specie.


Appendice 8

Formato delle dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca del Madagascar

1.   FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL'ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA (1):

POSIZIONE ALL'ENTRATA:

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:

YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg:

SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg:

BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg:

ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg:

SQUALI in kg (specie da specificare):

ALTRI (specie da specificare) in kg:

2.   FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL'USCITA)

DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA (2):

POSIZIONE ALL'USCITA:

DATA E ORA (UTC) DI USCITA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:

YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg:

SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg:

BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg:

ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg:

SQUALI in kg (specie da specificare):

ALTRI (specie da specificare) in kg:

Tutti i rapporti sono trasmessi all'autorità competente all'indirizzo di posta elettronica seguente:

csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numero di telefono: +261 32 07 231 50

Centro di controllo della pesca del Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo

Copia inviata all'indirizzo MARE-CATCHES@ec.europa.eu


(1)  Numero della licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.

(2)  Numero di licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.


Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

FORMATO DEI DATI VMS - RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato obbligatorio da segnalare

Codice

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Da

FR

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Stato di bandiera

FS

Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera

Tipo di messaggio

TM

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]

Indicativo di chiamata

RC

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte

IR

Dato relativo alla nave – numero unico della parte (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)

Longitudine

LG

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Rotta

CO

Rotta della nave su scala di 360°

Rapporto

SP

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione


Appendice 10

Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione

Per lavorare su un peschereccio dell'Unione:

a)

i marittimi con cittadinanza malgascia devono essere in possesso di un documento d'identità rilasciato dall'Autorità del Madagascar;

b)

devono avere almeno 18 anni;

c)

devono essere in possesso di un libretto marittimo in corso di validità rilasciato dal Madagascar o di un documento equivalente che ne attesti le competenze e l'esperienza per almeno una delle posizioni vacanti a bordo della nave;

d)

essere in possesso di qualifiche conformi alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW) e disporre di una certificazione attestante tra l'altro una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:

le tecniche di sopravvivenza e la sicurezza personale,

la lotta e la prevenzione antincendio,

il pronto soccorso di base, ecc.;

e)

essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni da svolgere in mare.


Appendice 11

Disposizioni minime del contratto di lavoro individuale dei marittimi con cittadinanza malgascia

Il contratto di lavoro ("contratto") contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

il cognome e il nome/i nomi del marittimo, la data di nascita o l'età e il luogo di nascita;

b)

il luogo e la data in cui è stato stipulato il contratto;

c)

il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;

d)

il nome del datore di lavoro o dell'armatore del peschereccio o di un'altra parte del contratto;

e)

il viaggio o i viaggi da intraprendere, se possono essere determinati al momento dell'ingaggio; le condizioni per la copertura dei costi sostenuti dal datore di lavoro;

f)

la posizione per la quale il lavoratore deve essere assunto;

g)

se possibile, il luogo e la data in cui la persona assunta è tenuta a presentarsi a bordo per prendere servizio;

h)

il vitto da fornire al lavoratore, a meno che la legislazione applicabile non preveda un sistema diverso;

i)

l'importo del salario del lavoratore o, se è retribuito a cottimo, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto;

j)

la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:

se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;

se il contratto è stato sottoscritto a viaggio, il porto di destinazione concordato per la sua risoluzione e l'indicazione del periodo entro il quale il lavoratore è svincolato dal contratto dopo l'arrivo a destinazione;

se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ciascuna parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte che per il lavoratore;

k)

la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del lavoratore connessi al servizio prestato;

l)

la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile;

m)

le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al lavoratore, a seconda dei casi;

n)

il diritto del lavoratore al rimpatrio;

o)

il riferimento all'eventuale contratto collettivo;

p)

i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione applicabile o ad altre misure;

q)

qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dalla legislazione applicabile.