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22.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/154 |
DECISIONE N. 3/2022 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA
del 21 dicembre 2022
che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2022/2550]
IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 752, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale. |
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(2) |
Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. |
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(3) |
A norma dell'articolo 741 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. |
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(5) |
Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il consiglio di partenariato concordi i due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale e il sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura in allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles e a Londra, il 21 dicembre 2022
Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY
ALLEGATO
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(a) |
Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione:
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(b) |
Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:
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(c) |
Sottoelenco di persone per la funzione di presidente del collegio arbitrale:
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