22.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 301/214 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO
del 25 ottobre 2022
riguardo all’aggiornamento dell’allegato XV (Ravvicinamento della normativa doganale) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2022/2286]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), in particolare l’articolo 465, paragrafo 3, e l’articolo 84,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017. |
(2) |
Il consiglio di associazione, mediante decisione n. 3/2014 (2), delega al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare l’allegato XV dell’accordo. |
(3) |
Il preambolo dell’accordo afferma il desiderio delle parti di sostenere il processo di riforma in Ucraina mediante il ravvicinamento normativo, e di contribuire così alla graduale integrazione economica e all’approfondimento dell’associazione politica. |
(4) |
In conformità dell’articolo 84 dell’accordo, l’Ucraina ha assunto l’impegno di attuare un graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell’Unione nelle modalità indicate nell’allegato XV (Ravvicinamento della normativa doganale) dell’accordo. |
(5) |
Considerando che l’acquis dell’Unione elencato nell’allegato XV (Ravvicinamento della normativa doganale) dell’accordo è stato oggetto di notevoli modifiche dopo la conclusione dei negoziati sull’accordo, è necessario tenere conto di tali modifiche in tale allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XV (Ravvicinamento della normativa doganale) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022
Per il comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
Taras KACHKA
I segretari
Oleksandra NECHYPORENKO
Alberto FERNÁNDEZ-DÍEZ
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).
ALLEGATO
«ALLEGATO XV DEL CAPO 5
RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE
Codice doganale dell’Unione
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Calendario: le disposizioni del suddetto regolamento, fatta eccezione per gli articoli 1, 2, 4 e 26, l’articolo 42, paragrafo 3, l’articolo 46, paragrafi 3 e da 5 a 7, gli articoli 49, 50 e da 64 a 68, l’articolo 88, lettera c), gli articoli 112, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e l’articolo 114, paragrafo 1, secondo e terzo comma, gli articoli 136, da 179 a 181 e 204, l’articolo 206, lettera b), gli articoli da 208 a 209, 234 e da 278 a 288, sono recepite nel diritto ucraino entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento agli articoli da 5 a 8, 16,17, da 18 a 21, da 52 a 55, 56, 57 e da 77 a 87, articolo 88, lettere a) e b), articoli da 89 a 111, articolo 112, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 112, paragrafo 2, primo comma, articolo 113, articolo 114, paragrafo 1, primo comma, articolo 114, paragrafi 2, 3 e 4, articoli da 115 a 126, da 133 a 135, 137, 138 e da 182 a 187, articolo 203, paragrafi 3 e 4, articoli 205, da 211 a 213, 218, 219, da 222 a 225, 254, 255 e 261, 262, da 263 a 276 e 277 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Calendario: le disposizioni delle suddette convenzioni, anche attraverso un’eventuale adesione a tali convenzioni da parte dell’Ucraina, sono incorporate nella normativa Ucraina entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Franchigie doganali
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Calendario: i titoli I e II del suddetto regolamento sono incorporati nella normativa ucraina entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Calendario: le disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell’articolo 26, sono recepite nella normativa ucraina entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. L’obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non impone in alcun modo all’Ucraina di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.
Nota esplicativa:
Ai fini del presente allegato, per “ravvicinamento” si intende l’obbligo per l’Ucraina di incorporare nella normativa nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in linea con l’articolo 84 dell’accordo.
Ai fini del presente allegato, per “ adoperarsi al massimo” si intende l’obbligo per l’Ucraina di incorporare nella normativa nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione nella massima misura possibile e ove fattibile, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 76 dell’accordo.