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17.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 298/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 184/2019
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2208]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/387 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/388 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione, del 20 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/506 della Commissione, del 26 marzo 2019, che autorizza l'immissione sul mercato del D-ribosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (4). |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 124b [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
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2. |
Dopo il punto 160 [Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/387, (UE) 2019/388, (UE) 2019/456 e (UE) 2019/506 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 70 del 12.3.2019, pag. 17.
(2) GU L 70 del 12.3.2019, pag. 21.
(3) GU L 79 del 21.3.2019, pag. 13.
(4) GU L 85 del 27.3.2019, pag. 11.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.