10.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/54 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 167/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/2159]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (4). |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 5la (Decisione 2000/709/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:
"5lb. |
32015 R 0806: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (GU L 128 del 23.5.2015, pag. 13). |
5lc. |
32015 D 1505: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 26). |
5ld. |
32015 D 1506: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37). |
5le. |
32016 D 0650: Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 40)." |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1505, (UE) 2015/1506 e (UE) 2016/650 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successiva, alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 22/2018 del 9 febbraio 2018 (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 128 del 23.5.2015, pag. 13.
(2) GU L 235 del 9.9.2015, pag. 26.
(3) GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37.
(4) GU L 109 del 26.4.2016, pag. 40.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.