10.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 165/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2157]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), modificata da GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (2). |
(3) |
La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31e (Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 15 (Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: ", modificata da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: all'articolo 18, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
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3. |
Il testo del punto 16e (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: "32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
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4. |
Dopo il punto 16e (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
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Articolo 2
I testi della direttiva (UE) 2015/2366, rettificata dalla GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97, e del regolamento delegato (UE) 2017/2055 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.
(2) GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1.
(3) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.