10.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 163/2019

del 14 giugno 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2155]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 1542: Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017 (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24."

2.

Al punto 1p (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 2189: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3)".

3.

al punto 1r (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32017 R 2190: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30)".

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1542, rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2189 e (UE) 2017/2190 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018 (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14.

(2)   GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3.

(3)   GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30.

(*)   GU L 26 del 30.1.2020, pag. 50.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.