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10.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 163/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2155]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 1p (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
al punto 1r (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1542, rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2189 e (UE) 2017/2190 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018 (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14.
(2) GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3.
(3) GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30.
(*) GU L 26 del 30.1.2020, pag. 50.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.