22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/98


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 141/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1585]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1o marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1o ottobre 2021, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 abroga la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/230 (5), (UE) 2016/2358 (6), (UE) 2019/536 (7) e (UE) 2019/2166 (8) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE, sono diventate obsolete e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Il testo del punto 14at (decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

« 32021 D 1753: decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1o ottobre 2021, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 31).».

2)

Dopo il punto 14azx [regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«14azy.

32021 R 0931: regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1o marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7).

14azz.

32021 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 52).».

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/931, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 e della decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021 (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7.

(2)   GU L 225 del 25.6.2021, pag. 52.

(3)   GU L 349 del 4.10.2021, pag. 31.

(4)   GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155.

(5)   GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23.

(6)   GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75.

(7)   GU L 92 del 1.4.2019, pag. 3.

(8)   GU L 328 del 18.12.2019, pag. 84.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale