1.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/88 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 21 giugno 2022
che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2022/1102]
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 95, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2022. |
(2) |
A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell'attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE. |
(3) |
L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo. |
(4) |
Il 23 maggio 2019, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3). |
(5) |
È opportuno pertanto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti una decisione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE, di modificare la decisione sulle misure transitorie, al fine di prorogare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o all'applicazione a titolo provvisorio tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore. |
(6) |
Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell'accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 giugno 2023».
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2022.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2022
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
Daniel Emery DEDE
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(2) Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).
(3) Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).