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20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 118/79 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO
del 10 marzo 2022
relativa all’adozione di un accordo di lavoro tra l’Unione europea e l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile [2022/647]
IL COMITATO MISTO UE/ICAO,
visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, firmato a Montréal e a Bruxelles il 28 aprile e il 4 maggio 2011 (MoC), in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c);
visto l’allegato del memorandum di cooperazione sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.1;
visti il piano globale di sicurezza aerea dell’ICAO (GASP) (documento ICAO 10004) e le iniziative globali in materia di sicurezza (GSI);
vista la tabella di marcia globale per la sicurezza aerea (GASR, 2006) concernente l’attuazione della condivisione internazionale dei dati/del sistema globale di comunicazione dei dati;
visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1);
visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (2);
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3);
considerando che le definizioni della tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) si basano principalmente su standard e pratiche raccomandate (SARP), manuali e materiale di orientamento dell’ICAO;
considerando che vi è l’esigenza tra gli utenti dell’ADREP e del Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (ECCAIRS) negli Stati membri dell’ICAO di utilizzare ulteriormente le informazioni ricavate dalla raccolta, dall’analisi e dalla condivisione dei dati al fine di individuare le minacce e i fattori che contribuiscono alla sicurezza su scala globale;
considerando che la sicurezza della navigazione aerea e il progresso di armonizzazione dell’aviazione civile internazionale si basano su standard riconosciuti, come il sistema ADREP, e riconoscendo l’importanza dell’assistenza reciproca e della cooperazione nel settore della gestione della sicurezza e dei sistemi di banche dati;
considerando l’obbligo, all’interno dell’Unione europea, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) di assistere la Commissione europea nella gestione dell’archivio centrale europeo che conserva tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell’Unione europea e, in particolare, il suo compito di sviluppare e mantenere una nuova versione della suite di software ECCAIRS denominata ECCAIRS 2;
considerando che l’AESA ha assunto tutte le funzioni attualmente svolte dalla direzione generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea in relazione alla suite di software ECCAIRS a decorrere dal 1o gennaio 2021;
considerando che è pertanto necessario sostituire l’accordo di lavoro concluso a Montréal il 21 settembre 2011 riguardante la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di lavoro allegato alla presente decisione è adottato e sostituisce l’accordo di lavoro concluso a Montréal il 21 settembre 2011 riguardante la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Per il comitato misto UE-ICAO
I presidenti [solo firme]
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.
ALLEGATO DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO DEL 10 MARZO 2022
ACCORDO DI LAVORO TRA L’ORGANIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI E INCONVENIENTI NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE CIVILE
Il presente accordo di lavoro contiene i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione tra l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e l’Unione europea (UE).
L’ICAO e l’UE sono di seguito denominate individualmente «la parte» o collettivamente «le parti».
1. OBIETTIVO DELL’ACCORDO DI LAVORO
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1.1. |
Il presente accordo di lavoro, che rientra nell’ambito di applicazione del memorandum di cooperazione e del relativo allegato sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione, ha l’obiettivo di attuare una cooperazione tra le parti volta a sostenere e promuovere, ove possibile, le rispettive attività nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile. |
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1.2. |
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo di lavoro, le parti concordano il seguente approccio generale.
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2. ACCORDO SPECIFICO TRA LE PARTI
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2.1. |
Al fine di promuovere l’uso della tassonomia ADREP, cfr. precedente punto 1.2, lettera b), le parti convengono quanto segue.
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2.2. |
Al fine di promuovere l’uso di ECCAIRS 2, cfr. precedente punto 1.2, lettera c), le parti convengono quanto segue.
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2.3. |
Al fine di armonizzare e condividere gli sforzi in materia di formazione e assistenza, cfr. precedente punto 1.2, lettera d), le parti convengono quanto segue.
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2.4. |
Al fine di collaborare all’istituzione della banca dati ECCAIRS 2, le parti convengono quanto segue.
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3. GESTIONE
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3.1. |
L’ICAO e l’AESA designano ciascuno punti di contatto che fungono da coordinatori responsabili delle attività congiunte. I coordinatori possono nominare altri membri del personale per rappresentarli o partecipare alle riunioni. |
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3.2. |
La corrispondenza relativa a tutte le questioni pratiche riguardanti il presente accordo di lavoro avviene tra i coordinatori. |
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3.3. |
Le parti si riuniscono, secondo necessità, per esaminare lo stato di avanzamento delle attività di cooperazione conformemente al presente accordo di lavoro. |
4. FINANZIAMENTO
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4.1. |
Salvo laddove diversamente concordato dalle parti mediante accordi separati, ciascuna parte sostiene le spese sostenute per lo svolgimento dei propri compiti nell’ambito del presente accordo di lavoro. |
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4.2. |
Tutte le attività svolte nell’ambito del presente accordo di lavoro sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati, di personale e di altre risorse e sono soggette a leggi e regolamenti applicabili, politiche e programmi di ciascuna parte. |
5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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5.1. |
La tassonomia ADREP è e rimane proprietà intellettuale dell’ICAO. |
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5.2. |
Il sistema ECCAIRS 2 e i relativi strumenti software sono e rimangono proprietà intellettuale dell’UE. |
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5.3. |
Le parti non sono responsabili della qualità o della quantità dei dati raccolti. |
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5.4. |
Ciascuna parte riconosce la proprietà e tutti i diritti relativi ai propri diritti d’autore, marchi commerciali, nome, loghi e qualsiasi altra proprietà intellettuale. Una delle parti utilizza la proprietà intellettuale dell’altra parte previa approvazione scritta della stessa. Se tale approvazione viene concessa, l’uso deve avvenire su base non esclusiva e la parte che utilizza la proprietà intellettuale dell’altra parte deve conformarsi rigorosamente, in buona fede, alle istruzioni scritte dell’altra parte e ai suoi orientamenti e specifiche. |
6. MODIFICA E DENUNCIA
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6.1. |
Il presente accordo di lavoro può essere modificato mediante decisione del comitato misto UE/ICAO. |
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6.2. |
Il presente accordo di lavoro può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso scritto di sei (6) mesi all’altra parte. |
(1) https://www.easa.europa.eu/.