25.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 46/125


DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 17 dicembre 2021

che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2022/308]

IL COMITATO,

visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (il «Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

(3)

Con decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019 (2) il Comitato misto, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 erano inizialmente applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 2020 (5) il Comitato misto ha prorogato il termine al 31 dicembre 2021.

(4)

In attesa dell’adozione delle disposizioni finali che sostituiscono le attuali disposizioni transitorie, è necessaria una proroga delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2022, per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.

(5)

Con decisione n. 1/2021 del 30 giugno 2021 (6) il termine entro cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità, dovrebbero essere rivedute ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Alla luce della situazione attuale, tale termine dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2022.

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 1, sezione 4, dell’accordo è così modificato: La data « 31 dicembre 2021 », entro la quale dovrebbe essere riesaminata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere con le corrispondenti specifiche tecniche di interoperabilità dell’Unione, è sostituita dalla data « 31 dicembre 2022 » per le seguenti disposizioni:

per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea:

CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0 del giugno 2015),

CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-037 (versione 1.0 del giugno 2019);

per quanto riguarda il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea:

CH-TSI CCS-006 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-019 (versione 3.0 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-026 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-032 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-033 (versione 1.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-035 (versione 1.0 del giugno 2019),

CH-TSI CCS-038 (versione 1.1 del novembre 2020),

CH-CSM-RA-001 (versione 1.0 del giugno 2019),

CH-CSM-RA-002 (versione 1.0 del giugno 2019).

Articolo 2

L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificato:

«3.   L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 31 dicembre 2022, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo diversa decisione del Comitato misto.».

Articolo 3

L’articolo 8, secondo comma, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificato:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2022.».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Bruxelles, 17 dicembre 2021

Per la Confederazione svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

Il presidente

Kristian SCHMIDT


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)  Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alla misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).

(3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(5)  Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 15 del 18.1.2021, pag. 34).

(6)  Decisione n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 30 giugno 2021, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 255 del 16.7.2021, pag. 7).