7.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/4


ACCORDO

Tra L'unione Europea, Da Una Parte, E Il Governo Delle Isole Fær Øer, Dall'altra, Sulla Partecipazione Delle Isole Fær Øer Ai Programmi Dell'unione

L'Unione europea (in appresso «l'Unione»),

da una parte,

e

il governo delle Isole Fær Øer (in appresso «le Isole Fær Øer»),

dall'altra,

in appresso denominate insieme «le parti»,

PRENDENDO ATTO del desiderio delle Isole Fær Øer di associarsi a una gamma più ampia di programmi e attività dell'Unione,

CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude il presente accordo a nome del Regno di Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Isole Fær Øer,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con modalità e condizioni chiare e precise per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione,

PRENDENDO ATTO, in particolare, del desiderio delle Isole Fær Øer di rafforzare ulteriormente le relazioni con l'Unione nei loro settori di competenza, compresa, tra l'altro, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, giovani, cultura e sport,

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato mediante gli accordi che associano le Isole Fær Øer ai programmi quadro di ricerca e innovazione che si sono succeduti (1), e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano delle Nazioni Unite d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche,

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695,

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, ivi comprese le università, lo scambio di migliori prassi e l'attrattività delle carriere di ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo,

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei,

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le società a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità,

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi programma o attività dell'Unione («accordo»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«atto di base»:

i)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro; o

ii)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;

b)

«accordo di finanziamento»: accordi che riguardano programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipano le Isole Fær Øer, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

c)

«altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;

d)

«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

e)

«entità delle Isole Fær Øer» qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente al pertinente atto di base e che risiede o è stabilita nelle Isole Fær Øer.

Articolo 3

Definizione della partecipazione

1.   Le Isole Fær Øer sono autorizzate a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, aperti alla partecipazione delle Isole Fær Øer, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

2.   Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) sono stabilite nel protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, tale protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma del presente accordo.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite in ulteriori protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dello stesso.

4.   I protocolli del presente accordo:

a)

individuano i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, ai quali le Isole Fær Øer parteciperanno;

b)

stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale le Isole Fær Øer e le entità delle Isole Fær Øer possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

c)

stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;

d)

ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo delle Isole Fær Øer a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

Articolo 4

Conformità alle regole del programma o dell'attività

1.   Le Isole Fær Øer partecipano ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo e nei suoi protocolli, nonché negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2.   Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

l'ammissibilità delle entità delle Isole Fær Øer e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alle Isole Fær Øer, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza;

b)

le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili delle Isole Fær Øer.

3.   Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (4) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Partecipazione delle Isole Fær Øer alla governance dei programmi o delle attività dell’Unione

1.   I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività dell’Unione cui le Isole Fær Øer non partecipano, e purché si tratti di comitati, riunioni dei gruppi di esperti o altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano conformemente all'articolo 3 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, non sono presenti al momento della votazione. Le Isole Fær Øer sono informate dell'esito della votazione.

2.   Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere gli esperti e i valutatori delle Isole Fær Øer.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti delle Isole Fær Øer alle riunioni di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il diritto di parola, il ricevimento di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività cui le Isole Fær Øer non partecipano, e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4.   I protocolli possono definire ulteriori modalità specifiche per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo.

Articolo 6

Condizioni finanziarie

1.   La partecipazione delle Isole Fær Øer o delle entità delle Isole Fær Øer a programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che le Isole Fær Øer contribuiscano finanziariamente al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio dell'Unione.

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

una quota di partecipazione; e

b)

un contributo operativo.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.

4.   Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto.

5.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo del presente accordo.

6.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) delle Isole Fær Øer a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a a tale norma, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei pertinenti protocolli del presente accordo.

7.   Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano.

8.   La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2 ha il valore seguente per gli anni dal 2021 al 2027:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

9.   Su richiesta, l'Unione europea fornisce alle Isole Fær Øer le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi e le attività dell'Unione cui le Isole Fær Øer partecipano. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e delle Isole Fær Øer e non pregiudicano le informazioni che le Isole Fær Øer hanno il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.

10.   Tutti i contributi delle Isole Fær Øer o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi in euro.

11.   Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei pertinenti protocolli.

Articolo 7

Programmi e attività cui si applica un meccanismo di adattamento

1.   Se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività, o di parti di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2.   Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, alla somma:

a)

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

b)

eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun pertinente protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3.   Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo delle Isole Fær Øer dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

4.   In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal pertinente protocollo del presente accordo, il contributo delle Isole Fær Øer al pertinente programma o attività dell'Unione, o a parti di essi, è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo lo prevede, all'importo annullato.

Articolo 8

Programmi e attività dell’Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1.   Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parte di essi, qualora la sua applicazione sia prevista dal pertinente protocollo del presente accordo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell’Unione, specificati nel pertinente protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività dell’Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel pertinente protocollo.

2.   L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell'Unione, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con le Isole Fær Øer o le entità delle Isole Fær Øer finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalle Isole Fær Øer adattato a norma dell'articolo 7, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.

3.   Le modalità per la determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2, anche nel caso di consorzi, e per il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel pertinente protocollo del presente accordo.

Articolo 9

Verifiche e audit

1.   L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o soggetto giuridico stabilito nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.

2.   Gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   Le Isole Fær Øer non impediscono né pongono particolari ostacoli al diritto di entrare nelle Isole Fær Øer e all'accesso ai locali degli agenti dell’Unione e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

Articolo 10

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio delle Isole Fær Øer. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti delle Isole Fær Øer informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente faroese designata dalle Isole Fær Øer. L'autorità designata è informata entro un termine ragionevole dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità faroesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

5.   Su richiesta delle autorità competenti delle Isole Fær Øer, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora una persona, un'entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità competenti delle Isole Fær Øer, operando in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti delle Isole Fær Øer dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente delle Isole Fær Øer qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale delle Isole Fær Øer, la Commissione europea può imporre, conformemente al diritto dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche residenti o a entità giuridiche stabilite nelle Isole Fær Øer che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell’Unione.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, le Isole Fær Øer designano un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità competenti delle Isole Fær Øer cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente al diritto applicabile.

Articolo 11

Modifiche degli articoli 9 e 10

Il comitato misto a norma del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Articolo 12

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer. La formula esecutiva è apposta alla pertinente decisione, senza alcuna altra formalità tranne una verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo delle Isole Fær Øer designerà a tal fine. Il governo delle Isole Fær Øer comunica alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 13, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti nelle Isole Fær Øer. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali delle Isole Fær Øer.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della sua esecuzione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni delle Isole Fær Øer.

Articolo 13

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare conformemente al diritto dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

Articolo 14

Il comitato misto

1.   È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi, ai progetti, alle azioni e alle attività dell’Unione, o a parte di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

iv)

lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;

f)

adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, o modificare tali protocolli, se necessario;

g)

modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti adottati da una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Fær Øer. Esso adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

5.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dalle Isole Fær Øer.

6.   Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni delle entità delle Isole Fær Øer. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 15

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2.   Le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

3.   Qualora le Isole Fær Øer notifichino all'Unione che non espleteranno le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell’Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.

4.   L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalle Isole Fær Øer a norma del pertinente programma o della pertinente attività dell'Unione.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera formale di sollecito, l'Unione, mediante una lettera formale, notifica alle Isole Fær Øer la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di detta notifica da parte delle Isole Fær Øer.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, le entità delle Isole Fær Øer non sono ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell’Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell’Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con le entità delle Isole Fær Øer nell'ambito del pertinente programma o dell'attività dell’Unione. Il protocollo pertinente continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente le Isole Fær Øer non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data in cui è revocata la sospensione, le entità delle Isole Fær Øer sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione, avviate prima di detta data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta all'altra parte in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza.

L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale a favore del pertinente programma o della pertinente attività dell’Unione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 dell'accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai pertinenti protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o alla pertinente attività dell’Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8 dello stesso. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il pertinente programma o la pertinente attività dell’Unione non viene adattata né corretta.

c)

qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali al pertinente programma o alla pertinente attività dell’Unione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8.

7.   Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.

9.   I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.

10.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e faroese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Image 1


(1)  Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer (GU UE L 245 del 17.9.2010, pag. 2); accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU UE L 35 dell'11.2.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO

Sull'associazione Delle Isole Fær Øer A Orizzonte Europa – Il Programma Quadro Di Ricerca E Innovazione (2021-2027)

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   Le Isole Fær Øer partecipano in qualità di paese associato e contribuiscono a tutte le parti del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (2), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione delle entità delle Isole Fær Øer alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

1.   Prima di decidere se le entità delle Isole Fær Øer sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se alle entità dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, progetti, azioni e attività, o a parti di essi, esistenti e previsti delle Isole Fær Øer equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se le Isole Fær Øer dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità competenti faroesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto faroese stabilito o controllato al di fuori delle Isole Fær Øer che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione europea fornisca alle Isole Fær Øer l'elenco dei soggetti faroesi pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti faroesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Le Isole Fær Øer condivideranno ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

2.   I soggetti faroesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.

3.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Isole Fær Øer e i soggetti faroesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

4.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi le Isole Fær Øer godono dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati della categoria pertinente, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili.

5.   I rappresentanti delle Isole Fær Øer hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative a un punto che riguarda le Isole Fær Øer.

6.   Le Isole Fær Øer possono partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (5), nelle loro versioni più aggiornate, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

7.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

8.   Le Isole Fær Øer adottano tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati nelle Isole Fær Øer, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente protocollo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili nelle Isole Fær Øer.

Articolo 3

Reciprocità

I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, delle Isole Fær Øer equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.

L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti delle Isole Fær Øer figura nell'allegato II del presente protocollo.

Il finanziamento da parte delle Isole Fær Øer di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti, azioni o attività, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione e regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.

Articolo 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1.   Al contributo operativo delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa si applicano un meccanismo di adattamento e un meccanismo di correzione automatica.

2.   Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

3.   Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.

2.   Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Allegato I:

Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II:

Elenco dei programmi, progetti, azioni e attività, o loro parti, equivalenti delle Isole Fær Øer

(1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU UE L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU UE L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(4)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(5)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario delle Isole Fær Øer

1.

Il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione delle Isole Fær Øer è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 8, del presente accordo.

3.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che le Isole Fær Øer devono versare per la loro partecipazione al programma Orizzonte Europa è calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adattamento del criterio di ripartizione.

L'adattamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × Coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adattare il criterio di ripartizione è pari a 0,4.

4.

Il contributo operativo delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa è adattato conformemente alle norme di cui all'articolo 7 del presente accordo.

II.   Correzione automatica del contributo operativo delle Isole Fær Øer

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e dell'articolo 5 del presente protocollo, si applicano le seguenti modalità specifiche:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono entità faroesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (1);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (2).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 7 del presente accordo al contributo delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alle Isole Fær Øer o a entità delle Isole Fær Øer a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii)

l'importo del contributo operativo adattato delle Isole Fær Øer per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario delle Isole Fær Øer, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo delle Isole Fær Øer e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo delle Isole Fær Øer

1.

La Commissione europea comunica alle Isole Fær Øer, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a)

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo;

b)

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo;

c)

a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d)

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di entità delle isole Fær Øer, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea trasmette alle Isole Fær Øer una richiesta di fondi che corrisponde ai contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.

Ciascuna richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo delle Isole Fær Øer entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche adeguamenti del contributo finanziario versato dalle Isole Fær Øer per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui le Isole Fær Øer hanno partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalle Isole Fær Øer nel 2026 e 2027 o dopo gli adattamenti effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalle Isole Fær Øer.

4.

Le Isole Fær Øer versano il loro contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte delle Isole Fær Øer entro la scadenza prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per le Isole Fær Øer il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del CCR, abbonamenti (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l’Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(2)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se tali organizzazioni sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, delle Isole Fær Øer

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti, alle azioni, alle attività, o a parti di essi, delle Isole Fær Øer considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

la fondazione per la ricerca delle Fær Øer;

la fondazione per la ricerca sulla pesca delle Isole Fær Øer.