23.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/143


ACCORDO

tra l’Unione europea, da una parte, e Israele, dall’altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell’Unione europea,

da una parte,

e

il governo dello Stato di Israele (in appresso «Israele»),

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che il protocollo (1) dell’accordo euromediterraneo (2) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, in appresso denominato il «protocollo dell’accordo euromediterraneo», stabilisce i principi generali della partecipazione di Israele ai programmi dell’Unione, lasciando alla Commissione e alle autorità competenti di Israele l’incarico di stabilire i termini e le condizioni specifici, compresi i contributi finanziari, per quanto riguarda tale partecipazione a ciascun programma specifico (3);

CONSIDERANDO che il programma dell’Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso «programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell’Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell’ambito dell’agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l’innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull’innovazione e per la competitività e l’attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l’importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le attività strategiche, gli interessi, l’autonomia o la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell’innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell’associazione

1.   Israele partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione (UE) 2021/820 (7), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici di Israele alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Israele partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell’accordo euromediterraneo e secondo i termini e le condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all’articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione europea (8).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammissibili a partecipare a un’azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi e progetti israeliani esistenti e previsti, o parti di essi, equivalenti all’azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se Israele dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità israeliane informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto israeliano stabilito al di fuori di Israele o controllato al di fuori di Israele che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca a Israele l’elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Israele con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Israele è soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri dell’UE durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione. Israele condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l’ambito della partecipazione derivante dall’attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l’Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Israele e i soggetti giuridici israeliani possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell’Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti di Israele hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano Israele.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e nei relativi sottogruppi Israele gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti di Israele hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano Israele.

9.   Israele può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all’atto giuridico che istituisce l’ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti di Israele nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l’attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall’Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle disposizioni vigenti, ivi comprese la legislazione e le procedure concernenti l’ingresso e il soggiorno legali in Israele o nell’Unione europea, a seconda dei casi, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione di Israele o di soggetti giuridici israeliani al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario di Israele al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea (di seguito «bilancio dell’Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un’unica rata versata al più tardi in maggio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).

Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) di Israele a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell’anno precedente all’anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell’anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell’allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adeguamento, agli stanziamenti d’impegno iniziali iscritti nel bilancio dell’Unione europea adottato in via definitiva per l’anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuo iniziale calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell’allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell’anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l’applicazione del presente articolo sono riportate nell’allegato I.

9.   L’Unione europea fornisce a Israele le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell’Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione europea e di Israele e non pregiudicano le informazioni che Israele ha il diritto di ricevere a norma dell’allegato III.

10.   Tutti i contributi di Israele o i pagamenti dell’Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale di Israele per l’anno N, adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell’anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni di Israele e dei soggetti giuridici israeliani nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorate a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

L’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con Israele o con soggetti giuridici israeliani finanziati mediante stanziamenti d’impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4;

e

b)

il contributo operativo corrispondente dell’anno N versato da Israele, adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all’intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l’importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l’8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale di Israele per l’anno N viene corretto. L’importo che Israele deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all’importo che supera la soglia dell’8 %. L’importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell’allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare a programmi e progetti di Israele, o a parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione israeliani, ivi compresi quelli che disciplinano il funzionamento di tali programmi e progetti o di parti di essi.

2.   L’elenco dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, equivalenti di Israele aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea figura nella parte I dell’allegato II. Israele adotta le misure necessarie per aprire progressivamente i suoi programmi e progetti, o parti di essi, di cui all’allegato II, parte II, alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea.

3.   Il finanziamento da parte di Israele di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea è soggetto disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione, compresi quelli che disciplinano il funzionamento di programmi e progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti, o in parti di essi, conformemente alle disposizioni legislative, alle regolamentazioni, alle direttive governative, alle procedure, alle regole, ai sistemi e meccanismi di indennizzazione di Israele, compresi quelli che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei in questione, o di parti di essi.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell’Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione di Israele a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e Israele.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell’Unione europea nell’ambito del presente accordo, sono stabilite nell’allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Israele per la ricerca e l’innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Israele per la ricerca e l’innovazione (di seguito «comitato misto UE-Israele»). Il comitato misto UE-Israele è incaricato, tra l’altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l’attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici di Israele al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di disponibilità (reciproca) dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare a programmi e progetti, o a parti di essi, dell’altra parte;

iii)

l’attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

iv)

lo scambio di informazioni e l’esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all’accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all’innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l’altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l’attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Israele, composto da rappresentanti dell’Unione europea e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Israele può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell’attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Israele si riunisce almeno una volta all’anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall’Unione europea e dall’autorità nazionale per l’innovazione tecnologica dello Stato di Israele.

5.   Il comitato misto UE-Israele lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici di Israele. In particolare, il comitato misto UE-Israele può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa dall’Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto da Israele a norma del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica a Israele la sospensione dell’applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte di Israele.

In caso di sospensione dell’applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Israele non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Israele prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L’Unione europea informa immediatamente Israele non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici di Israele sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all’accordo. L’accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell’anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell’articolo 3. Il contributo operativo dell’anno N è adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all’articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N non è adeguata né corretta; e

c)

a decorrere dall’anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell’articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L’entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l’entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

8.   In linea con la politica dell’UE, il presente accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l’amministrazione dello Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di principio di Israele in materia. Di conseguenza, le parti convengono che l’applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021, corrispondente al 2 giorno di Tevet dell’anno 5782 nel calendario ebraico.

Per la Commissione europea, a nome dell’Unione europea

Mariya GABRIEL

Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e lo sport

Per il governo dello Stato di Israele

Haim REGEV

Ambasciatore dello Stato di Israele presso l’UE e la Nato


(1)  GU L 129 del 17.5.2008, pag. 40.

(2)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  Il presente accordo costituisce e produce gli stessi effetti giuridici del Memorandum d’intesa di cui al protocollo sull’accordo euromediterraneo sui principi generali che disciplinano la partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(7)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(8)  Le misure restrittive dell’UE sono adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(9)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario di Israele al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario di Israele

1.

Il contributo finanziario di Israele al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l’esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che Israele deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

L’adattamento del criterio di ripartizione è:

Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,93.

4.

In linea con l’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all’esecuzione del bilancio dell’anno N è effettuato nell’anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell’anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N alla somma:

i.

dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del bilancio adottato dell’Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii.

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell’anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell’anno N.

A partire dall’anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d’impegno derivanti dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l’Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell’anno N riducendo il contributo operativo di Israele dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell’anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo di Israele è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N all’importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo di Israele

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell’articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell’impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti israeliani, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell’anno N +2;

d)

per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all’intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l’anno N relative all’esecuzione degli stanziamenti di impegno per l’anno N, maggiorate conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all’anno N e all’anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell’anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo di Israele al programma Orizzonte Europa. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall’anno N +2 e fino al 2029, l’importo della correzione automatica è calcolato per l’anno N a partire dalla differenza tra:

i.

l’importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a Israele o a soggetti giuridici israeliani a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell’anno N; e

ii.

l’importo del contributo operativo adattato di Israele per l’anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d’impegno di autorizzati dell’anno N, compresi i costi estranei all’intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario di Israele, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo di Israele e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo di Israele

1.

La Commissione comunica a Israele, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l’esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a.

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell’Unione definitivamente adottati per l’anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione di Israele al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b.

l’importo della quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c.

a partire dall’anno N +1 dell’attuazione del programma Orizzonte Europa, l’esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all’esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d.

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici israeliani, ripartito in base all’anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell’esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l’anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo di Israele entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 60 giorni dall’applicazione in via provvisoria dell’accordo medesimo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l’importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l’anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato da Israele per l’attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui Israele ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l’importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati da Israele nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito da Israele.

4.

Israele versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte di Israele entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo comporteranno per Israele il pagamento di interessi di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all’intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un’organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, di Israele

I.   Elenco dei programmi e progetti israeliani, o parti di essi, equivalenti al programma Orizzonte Europa aperti alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea: (1)

Sovvenzioni personali per la ricerca finanziate dall’ISF (Fondazione israeliana per la Scienza);

Programmi industriali di R&S dell’Autorità nazionale per l’innovazione tecnologica dello Stato di Israele («IIA»):

Consorzio per le tecnologie generiche R&S (Componente 5a dell’IIA);

Trasferimento di conoscenze dal mondo accademico all’industria (Componente 5d dell’IIA);

R&S collaborativa – Procedura IIA per l’attuazione degli accordi internazionali in materia di R&S industriale:

cooperazione in materia di R&S con società multinazionali;

programmi bilaterali di sostegno parallelo

Programma dell’iniziativa nazionale israeliana «Quantum»:

Fondo per la ricerca accademica diretta (sostenuto nell’ambito delle sovvenzioni di ricerca personali dell’ISF);

Consorzi per il rilevamento quantistico (sostenuti nell’ambito della componente 5a dell’IIA);

Consorzi per la comunicazione quantistica (sostenuti nell’ambito della componente 5a dell’IIA).

II.   Elenco dei programmi e progetti israeliani, o parti di essi, per i quali Israele adotta le misure necessarie in vista dell’apertura progressiva alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea (1):

Inviti a presentare proposte per la R&S nel settore spaziale (sostenuti nell’ambito della componente 2 dell’IIA);

Ricerca scientifica nelle tecnologie spaziali (ministero dell’Innovazione, della scienza e della tecnologia);

Dati basati su UltraSat (Wide-field Ultraviolet Transient Astronomy Satellite dell’agenzia spaziale israeliana in collaborazione con l’Istituto Weizmann per la ricerca, il DESY in Germania e la NASA).


(1)  Si precisa che la partecipazione di soggetti europei a tali programmi e progetti israeliani, o parti di essi, è soggetta all’articolo 5 dell’accordo.


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L’Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Israele o soggetto giuridico stabilito in Israele che riceva un finanziamento dell’Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Israele coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   Israele non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Israele e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell’Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio di Israele. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell’Unione.

2.   Le autorità competenti israeliane informano la Commissione europea o l’OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Israele o persona giuridica stabilita in Israele che riceva un finanziamento dell’Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Israele e coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta cooperazione con l’autorità israeliana competente designata dal governo di Israele. L’autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità israeliane, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l’OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità israeliane, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l’adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l’OLAF informano le autorità israeliane dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l’OLAF comunicano quanto prima all’autorità israeliana competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l’applicazione del diritto penale di Israele, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell’Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche israeliane che partecipano all’attuazione di un programma o di un’attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l’OLAF e le autorità israeliane competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF, Israele designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l’OLAF e le autorità israeliane competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità israeliane cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l’autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata a tal fine dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Israele. L’esecuzione forzata avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell’Unione costituiscono titolo esecutivo in Israele nel rispetto del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.

3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell’esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni di Israele.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea coinvolti nell’attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Israele o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Israele che riceve fondi dell’Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Israele coinvolto nell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell’Unione applicabile al programma dell’Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.