7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 240/5


DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 1o giugno 2021

riguardante la modifica delle appendici I e III della convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) («convenzione»), il comitato congiunto istituito dalla convenzione deve adottare, mediante decisione, modifiche delle appendici della convenzione.

(2)

L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) («regolamento di esecuzione»), realtivo alla richiesta di trasferimento del recupero dell'obbligazione doganale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 (3). Pertanto, l'articolo 50 dell'appendice I della convenzione, che riprendel'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3)

L'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione, relativo alla procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione (4) ed è applicato dal 30 giugno 2020. Mediante il regolamento di esecuzione (EU) 2020/893, la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo di cui a tale allegato è stata prorogata al fine di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e di ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice I, articolo 79, e l'appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l'allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, del regolamento di esecuzione. Tale modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2020 per concedere pari condizioni ai garanti ai sensi della normativa doganale dell'Unione e della convenzione.

(4)

I formulari per gli impegni del garante figurano negli allegati C1, C2, C4, C5 e C6, dell'appendice III della convenzione. Tali formulari, tra l'altro, elencano gli Stati membri dell'Unione europea e le altre parti contraenti della convenzione. La decisione n. 2/2018 del comitato congiunto UE-PTC (5) ha soppresso i riferimenti al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea e ha inserito il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune a decorrere dalla data in cui l'adesione del Regno Unito alla convenzione quale parte contraente distinta diventaeffettiva. Tuttavia, in conseguenza dell'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord che forma parte integrante dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6) («protocollo»), per le operazioni di transito unionale l'Irlanda del Nord dovrebbe essere elencata in modo da indicare che qualsiasi garanzia valida negli Stati membri dell'Unione europea deve essere valida anche in Irlanda del Nord.

(5)

A seguito dell'applicazione del protocollo e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è stato introdotto un nuovo codice «XI» ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 (8) per operare una distinzione fra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. È opportuno modificare di conseguenza l'uso dei codici paese di cui all'appendice III, allegati A2 e B1, della convenzione.

(6)

Al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo codice «XI», tutte le indicazioni contenute nella convenzione relative all'uso dei codici paese dovrebbero fare riferimento all'appendice III, allegato A2 o B1, della convenzione.

(7)

La decisione n. 2/2018 è entrata in vigore il 1o gennaio 2021, e la decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-PTC (9)è entrata in vigore, il 4 dicembre 2019. La decisione n. 1/2019 ha introdotto la nuova denominazione ufficiale «Repubblica di Macedonia del Nord» nei formulari per gli impegni del garante di cui agli allegati C1, C2, C4, C5 e C6, dell'appendice III della convenzione, mentre la decisione n. 2/2018 ha reintrodotto innavvertitamente la vecchia denominazione ufficiale «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» negli allegati C1, C2 e C4. Pertanto la nuova denominazione ufficiale «Repubblica di Macedonia del Nord» dovrebbe essere reinserita nei formulari per gli impegni del garante di cui agli allegati C1, C2 e C4.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'appendice I della convenzione è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione.

2.   L'appendice III della convenzione è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

I punti 2 e 3 dell'allegato A si applicano a decorrere dal 30 giugno 2020.

I punti da 1 a 4 dell'allegato B si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione quale parte contraente distinta.

Fatto a Belgrado, il 1o giugno 2021

Per il comitato congiunto

Il presidente

B. RADUJKO


(1)   GU UE L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione (GU UE L 234 dell'11.9.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 206 del 30.6.2020, pag. 8).

(5)  Decisione n. 2/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1988] (GU UE L 317 del 14.12.2018, pag. 48).

(6)   GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(7)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU UE L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU UE L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

(9)  Decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, del 4 dicembre 2019, che modifica tale convenzione [2020/487] (GU UE L 103 del 3.4.2020, pag. 47).


ALLEGATO A

L'appendice I della convenzione è così modificata:

1)   

all'articolo 50 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.

Se l'autorità doganale di un paese che partecipa a un'operazione di transito comune ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), prove che dimostrano che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale del paese di partenza affinché trasferisca la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente.

4.

L'autorità doganale del paese di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.»;

2)   

l'articolo 79 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.

Se durante il periodo di validità del certificato l'ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.

4.

I certificati con una validità di due anni restano validi. La loro durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.»;

3)   

nell'allegato II, capo III, il punto 19.3 è sostituito dal seguente:

«19.3.

La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Se durante il periodo di validità del certificato l'ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.

I certificati con una validità di due anni restano validi. La loro durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.».


ALLEGATO B

L'appendice III della convenzione è così modificata:

1)

nell'allegato A1, titolo II, capo II, lettera B, concernente gli elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito, al punto «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA», nel campo 2, il testo «(codice paese ISO alfa-2)» è sostituito dal seguente:

«(codice paese di cui all'allegato A2)»;

2)

nell'allegato A2, punto 1, è aggiunta la frase seguente:

«XI è utilizzato per l'Irlanda del Nord. Il codice XI è facoltativo per le parti contraenti per i dati Paese (casella 8 e casella ex 8) e Paese di destinazione (casella 17 bis e casella ex 17 bis)»;

3)

nell'allegato A4, punto 1, nel campo 2, il testo «(codice paese ISO alfa-2)» è sostituito dal seguente:

«(codice paese di cui all'allegato A2)»;

4)

nell'allegato B1, la casella 51 è così modificata:

a)

il testo «GB Regno Unito» è sostituito dal seguente:

«GB Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)»;

b)

all'elenco è aggiunto il codice seguente:

«XI Irlanda del Nord»;

5)

nell'allegato C1, il punto 1 è così modificato:

a)

i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

b)

prima della nota 3, dopo i termini «dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord», è inserita la nota seguente:

«Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.»;

6)

nell'allegato C2, il punto 1 è così modificato:

a)

i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

b)

dopo i termini «dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» è inserita la nota seguente:

«Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.»;

7)

nell'allegato C4, il punto 1 è così modificato:

a)

i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

b)

prima della nota 3, dopo il testo «dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord», è aggiunta la nota seguente:

«Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.»;

8)

nell'allegato C5, casella 7, dopo i termini «Regno Unito», è inserita la nota seguente:

«(**)

Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia.»;

9)

nell'allegato C6, casella 6, dopo i termini «Regno Unito» è aggiunta la nota seguente:

«(**)

Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia.».