4.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 75/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2021/310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, (2) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (4), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(3)

Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 derivano da disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicano solo alla regione EUR (europea) dell’ICAO, di cui l’Islanda non fa parte a causa della sua posizione geografica.

(4)

Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 si riferiscono a regolamenti UE il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR (europea) e AFI (africana) dell’ICAO, e che non possono essere applicati all’Islanda.

(5)

Trovandosi nella regione NAT (nordatlantica) dell’ICAO, l’Islanda è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 66xf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione] è inserito quanto segue:

«66xg.

32017 R 0373: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

a)

i riferimenti alle disposizioni dell’ICAO applicabili alla regione ICAO EUR contenuti nel regolamento e nei metodi accettabili di rispondenza (AMC)/nel materiale esplicativo (GM) non vanno intesi come un requisito per l’Islanda qualora l’Islanda si conformi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT. Le disposizioni ICAO NAT possono essere considerate AMC e GM per l’Islanda;

b)

i riferimenti, contenuti nel regolamento, a regolamenti europei il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR/AFI dell’ICAO non vanno intesi come un requisito per l’Islanda, a meno che l’Islanda non abbia indicato esplicitamente che i regolamenti in questione le si applicano. In alternativa, si applicano i regolamenti nazionali o le disposizioni applicabili dell’ICAO;

c)

i metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) non dovrebbero essere necessari nei casi in cui l’Islanda si conforma alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT;

d)

al punto ATM/ANS.AR.A.025 dell’allegato II, alla lettera b), le parole “, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “agli Stati membri”;

e)

al punto ATM/ANS.AR.C.050 dell’allegato II, alla lettera e) (1), le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;

f)

al punto ATM/ANS.OR.D.005 dell’allegato III, alla lettera c), le parole “e dell’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

g)

al punto ATM/ANS.OR.D.025 dell’allegato III:

i)

alla lettera c), le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”;

ii)

alla lettera e), le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”».

2)

Il punto 66wn [Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente trattino:

«-

32017 R 0373: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1)»;

b)

la lettera j) è soppressa.

3)

I testi dei punti 66wf [Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione], 66xb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione] e 66xc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

(3)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.

(4)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.