4.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 75/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2018
del 21 settembre 2018
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2021/310]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, (2) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (4), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(3) |
Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 derivano da disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicano solo alla regione EUR (europea) dell’ICAO, di cui l’Islanda non fa parte a causa della sua posizione geografica. |
(4) |
Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 si riferiscono a regolamenti UE il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR (europea) e AFI (africana) dell’ICAO, e che non possono essere applicati all’Islanda. |
(5) |
Trovandosi nella regione NAT (nordatlantica) dell’ICAO, l’Islanda è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
dopo il punto 66xf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione] è inserito quanto segue:
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:
|
2) |
Il punto 66wn [Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è così modificato:
|
3) |
I testi dei punti 66wf [Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione], 66xb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione] e 66xc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione] sono soppressi. |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1.
(2) GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.
(3) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.
(4) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.