25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2021/211]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione dell'Australia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 41 (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«41a.

32017 D 2356: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione della Croazia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 16.12.2017, pag. 55).

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 336 del 16.12.2017, pag. 55.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.