25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0070: Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24),

32018 R 0073: Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8),

32018 R 0078: Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0070: Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24),

32018 R 0073: Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8),

32018 R 0078: Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/70, (UE) 2018/73 e (UE) 2018/78 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24.

(2)   GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8.

(3)   GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.