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25.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 132/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/194]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti (3). |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32018 R 0070: Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24), |
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32018 R 0073: Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8), |
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32018 R 0078: Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32018 R 0070: Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24), |
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32018 R 0073: Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8), |
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32018 R 0078: Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) 2018/70, (UE) 2018/73 e (UE) 2018/78 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 12 del 17.1.2018, pag. 24.
(2) GU L 13 del 18.1.2018, pag. 8.
(3) GU L 14 del 19.1.2018, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.