25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/192]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione ADISSEO France SAS) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 256 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«257.

32018 R 0327: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7).

258.

32018 R 0328: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione ADISSEO France SAS) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 10).

259.

32018 R 0346: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/327, (UE) 2018/328 e (UE) 2018/346 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7.

(2)   GU L 63 del 6.3.2018, pag. 10.

(3)   GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.