7.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 3/37


DECISIONE n. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 16 ottobre 2019

concernente le modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) [2021/10]

Il COMITATO MISTO UE-MESSICO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (1) e il suo allegato III, in particolare l’articolo 38 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (2), firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 («accordo»).

(2)

L’Unione europea ha istituito un’unione doganale con il Principato di Andorra e con la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportate verso questi due paesi.

(3)

È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell’Unione europea ai sensi dell’allegato III i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.

(4)

È opportuno pertanto aggiungere all’allegato III un’appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell’Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all’applicazione dell’allegato III a tali prodotti.

(5)

Il 7 aprile 2017 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017 (3) che proroga per la quarta volta l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III («note 2 e 3»), appendice 2 bis. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.

(6)

È opportuno prorogare l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell’accordo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all’allegato I della presente decisione.

2.   All’allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta un’appendice VI, che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per il comitato misto

Edita HRDA,

Servizio europeo per l’azione esterna, direttrice esecutiva per le Americhe


(1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

(2)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(3)  Decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico, del 7 aprile 2017, concernente le modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici).


ALLEGATO I

Nell’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000, il testo delle voci SA 2914 e 2915 è sostituito dal seguente:

Voce SA

Descrizione del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

«ex 2914

Diacetonalcole

Metilisobutilchetone

Ossido di mesitile

Fabbricazione a partire da acetone

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica  (*1)

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica  (*1)


(*1)  Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Ai fini dell’origine non devono essere considerati i seguenti processi:

a)

la dissoluzione in acqua o altri solventi;

b)

l’eliminazione di solventi compresa l’acqua come solvente, o

c)

l’aggiunta o l’eliminazione di acqua di cristallizzazione.»


ALLEGATO II

All’allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice VI

IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.   

I prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall’Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l’unione doganale istituita dalla decisione 90/680/CEE del Consiglio (1).

2.   

I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all’importazione ad Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all’importazione nell’Unione europea, fintanto che rimane in vigore l’unione doganale istituita dalla decisione 90/680/CEE.

3.   

I prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall’Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (2), fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

4.   

I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all’importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all’importazione nell’Unione europea, fintanto che rimane in vigore l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

5.   

L’allegato III si applica mutatis mutandis agli scambi dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

6.   

L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “Messico” e “Principato di Andorra” o “Repubblica di San Marino” nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Inoltre, tale informazione è inserita nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura se i prodotti sono originari del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino.

7.   

L’Unione europea invia al Messico i modelli dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei timbri che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti a utilizzare nonché gli indirizzi delle autorità responsabili delle verifiche nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.

8.   

Se l’autorità governativa competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni dell’allegato III, il Messico può deferire il caso al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito dall’articolo 17 della decisione n. 2/2000, al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione».


(1)  Decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

(2)  GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.