30.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/57


ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI THAILANDIA AI SENSI DELL’ARTICOLO XXVIII DELL’ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL’ELENCO CLXXV DELL’UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA

L’UNIONE EUROPEA, da una parte,

e

IL REGNO DI THAILANDIA, dall’altra parte,

di seguito denominate congiuntamente le «Parti»,

CONSIDERATO che le Parti hanno concluso con successo i negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea come comunicato ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio («membri dell’OMC») nel documento G/SECRET/42/Add.2,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente accordo è concordare i volumi di suddivisione rispetto a tutti i contingenti tariffari e i conseguenti impegni quantitativi dell’Unione europea che non include più il Regno Unito, laddove il Regno di Thailandia gode dei diritti di negoziazione e consultazione ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 come specificato nella lettera dell’Unione europea del 25 febbraio 2019.

Articolo 2

Principio e metodologia di suddivisione dei contingenti tariffari

Il Regno di Thailandia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’Unione europea che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’Unione europea che non include più il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.

Articolo 3

Contingenti tariffari dell’Unione europea che non include più il Regno Unito

1.   Il Regno di Thailandia e l’Unione europea concordano i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione europea che non include più il Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell’Unione europea, come riportato in dettaglio nell’ultima colonna dell’allegato al presente accordo.

2.   Il presente accordo non pregiudica i negoziati tra l’Unione europea e altri membri dell’OMC che godono dei diritti di cui all’articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari erga omnes in questione. L’Unione europea si impegna a consultare il Regno di Thailandia qualora il risultato di tali negoziati modifichi le quote indicate nel documento G/SECRET/42/Add.2.

3.   L’allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

Articolo 4

Clausole finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne. Esso si applica a decorrere da tale data o, se successiva, dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell’Unione europea.

2.   La presente intesa costituisce un accordo tra le parti ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.

3.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Съставено в Брюксел на седми май две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el siete de mayo de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne sedmého května dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende maj to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebten Mai zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta maikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the seventh day of May in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le sept mai deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu sedmog svibnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì sette maggio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gegužės septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év május havának hetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeven mei tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em sete de maio de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la șapte mai două mii douăzeci și unu.

V Bruseli siedmeho mája dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, sedmega maja dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Utfärdat i Bryssel den sjunde maj år tjugohundratjugoett.

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ALLEGATO

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI DELL’UE PER IL REGNO DI THAILANDIA DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO (A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021)

 

Numero in base alla notifica dell’UE G/SECRET/42/Add.2

Codice SA

Designazione

Concessione vigente dell’elenco UE CLXXV (UE a 28)

Paese fornitore

Concessione finale per l’UE (tonnellate)

1

029

0210 99 39

Carni di volatili salate

92 610

Regno di Thailandia

81 968

2

052

0714 10 00

Radici di manioca

5 750 000

Regno di Thailandia

3 096 027

3

055

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

5 000

Altri, esclusa la Cina

4 985

4

074

1006 10

Risone

7

Erga omnes

5

5

075

1006 20

Riso decorticato o riso bruno

1 634

Erga omnes

1 416

6

076

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

63 000

Erga omnes

36 731

7

077

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

4 313

Regno di Thailandia

3 663

8

078

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

1 200

Regno di Thailandia

1 019

9

078

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

25 516

Erga omnes

22 442

10

079

1006 40 00

Rotture di riso

1 000

Erga omnes

1 000

11

080

1006 40 00

Rotture di riso

31 788

Erga omnes

26 581

12

081

1006 40 00

Rotture di riso

100 000

Erga omnes

93 709

13

085

1108 14 00

Fecola di manioca

8 000

Erga omnes

6 632

14

086

1108 14 00

Fecola di manioca

2 000

Erga omnes

1 658

15

089

1602 32 11

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

340

Altri, escluso il Brasile

236

16

090

1602 32 19

Carni cotte di galli o galline

160 033

Regno di Thailandia

53 866

17

091

1602 32 30

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

14 000

Regno di Thailandia

2 435

18

092

1602 32 90

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

2 100

Regno di Thailandia

1 940

19

093

1602 39 21

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

10

Regno di Thailandia

10

20

094

1602 39 29

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

13 500

Regno di Thailandia

8 572

21

095

1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %

600

Regno di Thailandia

300

22

096

1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

600

Regno di Thailandia

278

23

105

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

Preparazioni alimentari contenenti cereali

191

Erga omnes

191

24

106

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Paste alimentari

532

Erga omnes

497

25

107

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Biscotti

409

Erga omnes

409

26

005

0304 89 90

Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

200

Erga omnes

200

27

007

1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

865

Erga omnes

631

28

008

1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1 410

Regno di Thailandia

423

29

009

1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

742

Erga omnes

742

30

010

1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1 816

Regno di Thailandia

1 816

31

011

1605 21 10

Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)

500

Erga omnes

474

 

 

1605 21 90

Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)

 

 

 

 

 

1605 29 00

Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)