8.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/5


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

e

LA REPUBBLICA GABONESE, di seguito denominata «Gabon»,

di seguito collettivamente denominate «parti»,

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, segnatamente nel quadro delle relazioni tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

ESSENDO parti contraenti dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (di seguito «accordo»),

RICORDANDO le disposizioni dell'accordo,

RICORDANDO altresì il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo,

RIAFFERMANDO l'obiettivo di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine,

RIAFFERMANDO altresì l'obiettivo di garantire uno sfruttamento e una gestione comune sostenibili degli stock condivisi,

CONSIDERANDO che è importante promuovere la cooperazione internazionale nel settore della ricerca scientifica,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 dell'accordo. Si applicano, inoltre, le definizioni seguenti:

1)

«attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, messa in gabbia, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

2)

«autorità dell'Unione»: la Commissione europea;

3)

«autorità del Gabon»: il ministero del Gabon responsabile della pesca;

4)

«catture»: specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;

5)

«sbarco»: lo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

6)

«delegazione»: la delegazione dell'Unione europea in Gabon;

7)

«controversia grave»: disaccordo derivante dall'interpretazione del presente protocollo che ne impedisce l'attuazione;

8)

«dispositivi di concentrazione del pesce» o «DCP»: oggetto artificiale o naturale in superficie al di sotto del quale si raggruppano varie specie di pesci che esso attira, aumentando in tal modo le possibilità di catturare tali specie;

9)

«legislazione gabonese»: la legislazione relativa alle attività di pesca del Gabon;

10)

«licenza di pesca»: autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità gabonesi a un operatore, che gli conferisce il diritto di pescare nella zona di pesca del Gabon durante un dato periodo; è equivalente all'autorizzazione di pesca definita dalla legislazione dell'Unione;

11)

«nave dell'Unione»: peschereccio o nave di appoggio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

12)

«nave di appoggio»: una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;

13)

«osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente all'allegato, a osservare l'attuazione delle norme applicabili all'attività di pesca o a osservare l'attività stessa a fini scientifici;

14)

«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

15)

«possibilità di pesca» diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;

16)

«protocollo»: il presente protocollo di attuazione dell'accordo, con l'allegato e le appendici;

17)

«rigetti»: catture non conservate a bordo;

18)

«surplus di catture ammissibili»: la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;

19)

«trasbordo»: il trasferimento di una parte o della totalità delle catture effettuate da un peschereccio a un'altra nave, anche, conformemente alla legislazione gabonese, mediante magazzinaggio in container o altro imballaggio;

20)

«zona di pesca del Gabon»: le parti delle acque soggette alla giurisdizione del Gabon in cui il Gabon autorizza le navi dell'Unione a esercitare attività di pesca a norma dell'articolo 5 dell'accordo.

Articolo 2

Obiettivo e periodo di applicazione

1.   Obiettivo del presente protocollo è attuare l'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Gabon e le modalità di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

2.   Il presente protocollo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma conformemente all'articolo 24.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica:

a)

alla zona di pesca del Gabon le cui coordinate geografiche figurano nell'allegato, appendice 1. Tale definizione non pregiudica gli eventuali negoziati sulla delimitazione delle zone marittime degli Stati costieri confinanti con la zona di pesca del Gabon e in generale i diritti degli Stati terzi;

b)

alle specie bersaglio elencate nell'allegato, appendice 2, escluse le specie protette o vietate nel quadro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altri accordi internazionali e della legislazione gabonese;

c)

alle attività di pesca praticate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca del Gabon.

Articolo 4

Rapporti tra il protocollo e l'accordo

Le disposizioni del presente protocollo sono interpretate e applicate nel quadro dell'accordo e conformemente ad esso.

Articolo 5

Rapporti tra il protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

Le disposizioni del presente protocollo sono interpretate e applicate nel rispetto:

a)

delle raccomandazioni e risoluzioni dell'ICCAT o di altre organizzazioni regionali della pesca competenti, come la Commissione regionale per la pesca del Golfo di Guinea (COREP);

b)

dell'accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;

c)

del codice di condotta per una pesca responsabile adottato nel 1995 in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO);

d)

dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata approvato dalla conferenza della FAO nel 2009;

e)

degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»), o all'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione e gli Stati ACP che gli subentrerà;

e conformemente ad essi.

Articolo 6

Accesso al surplus di catture ammissibili e accesso sulla base di un parere scientifico

1.   Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), identificato in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona di pesca del Gabon.

2.   Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti terranno debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP competenti.

Articolo 7

Cooperazione economica e valorizzazione

1.   A norma dell'articolo 8 dell'accordo le parti cooperano in ambito economico, commerciale, scientifico e tecnico nel settore della pesca e nei settori connessi. A tal fine si accordano sulla creazione di un meccanismo di consultazione, che coinvolga gli operatori, destinato a migliorare il contesto imprenditoriale e a individuare le opportunità di cooperazione e di investimento nel settore della pesca nel quadro della strategia nazionale di sviluppo del settore attuata dal Gabon. Tale meccanismo di consultazione assume la forma di riunioni periodiche che possono sfociare, in particolare, in proposte e raccomandazioni alla commissione mista o in cooperazioni di natura operativa. Se del caso, si basa anche sul finanziamento di azioni specifiche nel quadro del sostegno settoriale.

2.   Le parti cooperano al fine di promuovere lo sbarco delle catture da parte delle navi dell'Unione operanti nella zona di pesca del Gabon.

3.   Il Gabon incoraggia gli operatori o i gruppi di operatori a trasbordare, sbarcare e valorizzare a livello locale la totalità o una parte delle risorse alieutiche catturate nella zona di pesca del Gabon. A tal fine il Gabon istituisce regimi di incentivi a vantaggio degli operatori conformemente alla legislazione gabonese.

4.   In funzione dell'offerta di approvvigionamento e di servizi connessi, le navi dell'Unione si procurano in Gabon, per quanto possibile, le forniture e i servizi necessari per le loro attività di pesca.

5.   A tale riguardo le parti incoraggiano il rafforzamento delle capacità umane e istituzionali nel settore della pesca per migliorare lo sviluppo delle competenze e potenziare le capacità di formazione al fine di promuovere attività di pesca sostenibili in Gabon e lo sviluppo dell'economia blu.

6.   Il presente protocollo contribuisce allo sviluppo delle relazioni commerciali tra le parti e tiene conto degli sviluppi relativi all'accordo di partenariato economico . A tal fine le parti discutono regolarmente le modalità per agevolare l'accesso al mercato europeo dei prodotti della pesca originari del Gabon.

PARTE II

DIRITTI E OBBLIGHI

Articolo 8

Accesso autorizzato alle navi dell'Unione

1.   Le navi dell'Unione possono accedere alla zona di pesca del Gabon entro i limiti seguenti:

a)

27 tonniere con reti da circuizione;

b)

6 tonniere con lenze e canne;

c)

4 pescherecci da traino per la pesca di crostacei di profondità, nell'ambito della pesca esplorativa secondo le condizioni stabilite nell'allegato.

Inoltre le navi di appoggio alle tonniere con reti da circuizione possono accedere alla zona di pesca del Gabon alle condizioni definite all'allegato, capo I, punto 3.

2.   Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 17 e 18. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e i relativi termini di pagamento sono definiti nell'allegato.

Articolo 9

Conformità alla legislazione gabonese

1.   Al fine di garantire un quadro normativo per una pesca sostenibile le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Gabon rispettano la legislazione gabonese, salvo disposizione contraria dell'accordo o del presente protocollo. Le autorità del Gabon notificano alle autorità dell'Unione le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente accordo.

2.   L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle navi dell'Unione, dell'accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari notificate conformemente al punto 1, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente protocollo.

3.   Le navi dell'Unione cooperano con le autorità del Gabon responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

4.   Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente protocollo.

5.   Qualsiasi modifica della legislazione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Gabon ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalle autorità del Gabon.

Articolo 10

Non discriminazione e trasparenza

1.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la flotta dell'Unione gode di condizioni tecniche di pesca altrettanto favorevoli di quelle applicate alle altre flotte con le stesse caratteristiche e che praticano la pesca delle stesse specie. Le autorità del Gabon si impegnano affinché l'accesso alla zona di pesca del Gabon sia in linea con l'attività della flotta dell'Unione e questa ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche.

2.   Le parti si impegnano a scambiarsi e rendere pubbliche le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca del Gabon e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

3.   L'Unione si impegna a mettere a disposizione del Gabon su base trimestrale i dati aggregati relativi ai quantitativi e ai luoghi di sbarco delle catture effettuate nella zona di pesca del Gabon e, nella misura del possibile, i dati pertinenti risultanti dai rapporti degli osservatori.

Articolo 11

Trattamento dei dati e riservatezza

1.   Le parti si impegnano a garantire che i dati personali o sensibili sul piano commerciale relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca nel quadro del presente protocollo o le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, compresi quelli stabiliti dal presente articolo.

2.   Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque del Gabon, segnatamente i dati relativi alle catture e allo sforzo, siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell'ICCAT in materia e delle altre ORGP.

3.   I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo. Le parti possono tuttavia utilizzare i dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) in situazioni di emergenza, a fini di ricerca e soccorso o ai fini della sicurezza marittima.

4.   I dati personali relativi alle navi dell'Unione non sono resi pubblici. I dati personali sono trattati in modo appropriato per garantirne la sicurezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.   I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati scambiati. Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall'Unione, la commissione mista può stabilire le garanzie e i mezzi di ricorso adeguati conformemente alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati personali.

Articolo 12

Esclusività

1.   A norma dell'articolo 6 dell'accordo le navi dell'Unione esercitano attività di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente protocollo.

2.   Le autorità del Gabon rilasciano licenze di pesca alle navi dell'Unione esclusivamente nell'ambito del presente protocollo. Al di fuori di tale ambito è vietato rilasciare licenze alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze dirette.

Articolo 13

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 13 000 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria dell'Unione comprende gli elementi seguenti:

a)

compensazione per l'accesso alle acque e alle risorse alieutiche della zona di pesca del Gabon calcolata sulla base di un quantitativo di riferimento annuo pari a 32 000 tonnellate, il cui importo annuo è fissato a 1 600 000 EUR; e

b)

sostegno all'attuazione della politica settoriale della pesca del Gabon, il cui importo annuo è pari a 1 000 000 EUR.

Si stima inoltre che il contributo complessivo versato dagli armatori sia almeno equivalente al contributo dell'Unione.

3.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 15, 17, 18, 22 e 23.

4.   Se le catture delle navi dell'Unione in un dato anno superano il quantitativo di riferimento annuo, la compensazione prevista al paragrafo 2, lettera a), è integrata in misura corrispondente al quantitativo di catture di tale anno che supera il quantitativo di riferimento, moltiplicato per un importo di 50 EUR per tonnellata.

Articolo 14

Pagamenti

1.   L'Unione versa la compensazione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), entro 60 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

2.   L'Unione si adopera per versare, entro un termine di tre mesi dalla convalida delle catture conformemente alle disposizioni del capo V dell'allegato, gli importi dovuti per le catture eccedenti il quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4. Se i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superano il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

3.   Tutti gli elementi della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 sono versati su un conto della Tesoreria di Stato del Gabon. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è assegnato alle autorità del Gabon responsabili dell'attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon. Le coordinate bancarie del conto o dei conti sono comunicate annualmente dalle autorità del Gabon alle autorità dell'Unione.

PARTE III

SOSTEGNO ALLA PESCA RESPONSABILE

Articolo 15

Sostegno settoriale

1.   La contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), contribuisce allo sviluppo di una pesca sostenibile in Gabon. Essa agevola l'attuazione delle strategie e delle politiche nazionali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura in linea con il piano strategico «Gabon emergente» 2025 e con la politica di sviluppo e di partenariato dell'Unione, in particolare con il programma indicativo pluriennale Unione europea-Gabon.

2.   Parte della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), pari a un importo annuo indicativo di 100 000 EUR, è destinata specificamente all'osservazione e alla gestione dell'ambiente marino, alle misure di protezione degli ecosistemi vulnerabili che contribuiscono al buono stato di salute degli stock e alla gestione delle zone marine protette.

3.   Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 9 dell'accordo adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione.

4.   Il programma settoriale pluriennale individua il contributo previsto di tali azioni alla buona governance degli oceani e alla promozione di una pesca responsabile e sostenibile in linea con i piani di sviluppo e di gestione della pesca del Gabon. Esso definisce gli obiettivi da conseguire e le azioni previste, in particolare nei settori seguenti:

a)

misure di sostegno e gestione della pesca, compresa la pesca artigianale;

b)

monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca;

c)

lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

d)

sviluppo e rafforzamento delle capacità scientifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

e)

attuazione delle azioni di cui al paragrafo 2.

5.   Il programma settoriale pluriennale specifica, in una tabella di programmazione pluriennale e in una tabella di programmazione annuale, la ripartizione prevista delle misure e degli importi stanziati a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), per tutta la durata del presente protocollo e per ogni anno.

6.   Le parti si impegnano a promuovere la visibilità dell'intervento dell'Unione e prevedono misure specifiche nel programma settoriale pluriennale volte a pubblicizzare il contributo dell'Unione alle azioni attuate.

7.   Le modalità di attuazione del programma settoriale pluriennale specificano:

a)

i criteri di ammissibilità delle spese connesse alle azioni previste;

b)

gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione annuali dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi perseguiti;

c)

le fonti di verifica delle informazioni fornite.

8.   Alla commissione mista è presentata, un mese prima della sua riunione annuale, una relazione annuale di attuazione per valutare il livello di conseguimento degli obiettivi e il tasso di realizzazione raggiunto. La commissione mista verifica la coerenza delle azioni svolte con la programmazione e gli obiettivi generali e può formulare raccomandazioni per la loro ulteriore attuazione del programma settoriale pluriennale.

9.   La contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è corrisposta in rate. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo il versamento avviene dopo l'adozione del programma da parte della commissione mista, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Per le rate successive i pagamenti sono effettuati come segue:

a)

a condizione che il tasso di esecuzione delle azioni del programma previste per la rata precedente sia superiore o uguale al 75 %; gli importi non impegnati di una rata sono assegnati alla rata successiva; il totale è preso in considerazione per il successivo monitoraggio dell'esecuzione di tale rata; e

b)

dopo la trasmissione della relazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e la sua convalida da parte della commissione mista.

10.   Alla fine del programma settoriale pluriennale il Gabon prepara una relazione finale sulle azioni svolte e sui risultati ottenuti. Tale relazione indica inoltre gli importi dei saldi non utilizzati del sostengo settoriale e individua i settori d'intervento nel campo della gestione della pesca per i quali il Gabon si impegna a utilizzare i fondi eventualmente disponibili, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

11.   Qualsiasi modifica del programma settoriale pluriennale o di uno dei programmi annuali che lo compongono deve essere approvata dalla commissione mista. Le modifiche possono essere approvate mediante scambio di lettere.

12.   L'Unione può rivedere o sospendere in tutto o in parte i pagamenti della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b):

a)

se la commissione mista constata che i risultati ottenuti non corrispondono agli obiettivi fissati dalla programmazione;

b)

se le risorse della contropartita finanziaria sono utilizzate in tutto o in parte per fini diversi da quelli stabiliti dalla programmazione.

13.   I pagamenti riprendono dopo consultazione tra le parti e convalida da parte della commissione mista. Tale contropartita non può tuttavia essere corrisposta oltre sei mesi dopo la data di scadenza del presente protocollo.

14.   Le parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), se del caso dopo la scadenza del presente protocollo.

Articolo 16

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti promuovono una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini e una pesca responsabile nelle acque del Gabon.

2.   Le parti si impegnano a cooperare per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle acque del Gabon, anche attraverso campagne di valutazione degli stock, e a contribuire alla gestione della pesca.

3.   Le parti promuovono la cooperazione scientifica nell'ambito dell'ICCAT e tengono conto dei pareri scientifici di altre organizzazioni regionali competenti. Le parti si consultano prima dello svolgimento delle riunioni annuali di tali organizzazioni.

4.   Se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, le parti organizzano una riunione scientifica per esaminare qualsiasi questione scientifica relativa all'attuazione del presente protocollo e per formulare un parere scientifico conformemente al mandato stabilito dalla commissione mista e alle esigenze individuate.

Articolo 17

Parere scientifico, revisione delle possibilità di accesso e delle condizioni di pesca

1.   Nel rispetto dei pareri scientifici pertinenti, in particolare di quelli formulati nel corso della riunione scientifica prevista all'articolo 16, paragrafo 4, la commissione mista può:

a)

adottare misure specifiche che incidono sulle attività delle navi dell'Unione;

b)

rivalutare e, con decisione debitamente motivata, rivedere le possibilità di accesso fissate all'articolo 8.

2.   Le misure specifiche e la revisione delle possibilità di cui al paragrafo 1, lettera b), devono contribuire alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e con le raccomandazioni e risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT o di altre organizzazioni regionali competenti.

Articolo 18

Pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca

1.   Le parti incoraggiano la pesca esplorativa nella zona di pesca del Gabon, in particolare per quanto riguarda le specie sottoutilizzate. Su richiesta di una delle parti la commissione mista stabilisce caso per caso, in una specifica, le specie interessate e le condizioni appropriate. La commissione mista si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, sul parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 16, paragrafo 4.

2.   Le autorizzazioni per la pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano la specifica stabilita dalla commissione mista sulla base dei pareri scientifici, la quale precisa anche le modalità di sbarco e di valorizzazione delle catture. Per tutta la durata della campagna esplorativa sono presenti a bordo un osservatore designato dalle autorità del Gabon e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 16.

3.   In esito alla riunione scientifica viene presentato un parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide, se del caso, in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.

PARTE IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 19

Funzionamento e prerogative della commissione mista

1.   La commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi dell'accordo.

2.   La prima riunione della commissione mista si tiene entro tre mesi dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

3.   Su richiesta di una delle parti è organizzata una riunione straordinaria della commissione mista entro un mese dalla richiesta.

4.   La commissione mista può valutare e decidere mediante scambio di lettere.

5.   La commissione mista adotta le modifiche del presente protocollo per quanto riguarda:

a)

le possibilità di pesca a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 18, paragrafo 3, , e di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);

b)

le modalità di applicazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 15;

c)

le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione.

6.   Le modifiche del presente protocollo sono registrate in un verbale firmato dalle parti che specifica la data in cui tali modifiche diventano applicabili.

Articolo 20

Scambio elettronico di informazioni

1.   Le parti si impegnano a realizzare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo.

2.   Le modalità di attuazione e di uso per lo scambio dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita tramite il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS), alle posizioni delle navi (tramite il VMS) e al rilascio delle licenze sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.

3.   La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente a quella cartacea. In caso di divergenza tra le versioni, le parti si consultano al fine di identificare la versione facente fede.

4.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento informatico. In tal caso le informazioni e i documenti relativi all'attuazione del presente protocollo sono scambiati secondo modalità alternative concordate tra le parti.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo e del presente protocollo è risolta in via amichevole dalle parti in sede di commissione mista.

Articolo 22

Sospensione

1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)

una delle parti accerta una violazione degli strumenti e dei principi di cui all'articolo 5 del presente protocollo;

b)

circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Gabon;

c)

mutamenti significativi negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sul presente protocollo;

d)

una delle parti non rispetta il presente protocollo;

e)

l'Unione non provvede al pagamento della compesazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo per ragioni diverse da una modifica effettuata a norma dell' articolo 15 o 17 dello stesso;

f)

una controversia grave e irrisolta tra le parti relativa all'interpretazione del presente protocollo.

2.   In tali casi le parti si consultano nella misura necessaria al fine di pervenire a una composizione amichevole. In assenza di tale composizione, la sospensione dell'applicazione del presente protocollo è notificata all'altra parte per iscritto e prende effetto dopo un periodo di un mese a decorrere dalla notifica.

3.   Dal momento in cui la sospensione diventa effettiva, le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Gabon entro un termine di 24 ore.

4.   L'importo della compesazione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è ridotto proporzionalmente al periodo di sospensione dell'applicazione del presente protocollo.

5.   Una volta che la sospensione è divenuta effettiva, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. In caso di composizione, l'applicazione del presente protocollo riprende e la commissione mista esamina le eventuali compensazioni.

Articolo 23

Denuncia

1.   Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni enunciati all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente protocollo. L'altra parte conferma senza indugio il ricevimento per iscritto.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti. Se le consultazioni non hanno esito positivo entro un termine di due mesi dalla dati dell'avviso di ricevimento, la denuncia prende effetto.

Articolo 24

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.

Articolo 25

Continuità del partenariato

Le parti si consultano almeno sei mesi prima della scadenza del presente protocollo ai fini del suo eventuale rinnovo.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese ciascun testo facente ugualmente fede, ma in caso di discrepanza tra le versioni linguistiche autentiche, prevale la lingua francese.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende juni to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Juni zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove giugno duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų birželio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negenentwintig juni tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, devetindvajsetega junija dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde juni år tjugohundratjugoett.

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ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

1.1.

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o al Gabon in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea nel Gabon;

per il Gabon: il ministero responsabile della Pesca, per il tramite della direzione generale della Pesca e dell'Acquacoltura (Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture, DGPA).

1.2.

I recapiti delle autorità competenti sono specificati nell'appendice 3. Le parti si notificano reciprocamente e immediatamente le eventuali modifiche di tali dati.

2.   ZONA DI PESCA DEL GABON — ZONE VIETATE ALLA NAVIGAZIONE E ALLA PESCA

2.1.

Le coordinate della zona di pesca del Gabon oggetto del presente protocollo figurano nell'appendice 1. Il Gabon comunica all'Unione, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base della zona di pesca del Gabon e di tutte le zone in cui sono vietate la navigazione e la pesca.

2.2.

Le navi dell'Unione non possono esercitare attività di pesca in una cintura di 12 miglia nautiche calcolate dalle linee di base.

2.3.

È vietata la pesca nelle zone marine protette e nelle zone di riproduzione dei pesci definite dalla legislazione gabonese, a condizione che ciò sia previsto dalla legislazione gabonese o dai piani di gestione di tali zone.

2.4.

Inoltre è vietata la navigazione nelle zone di sfruttamento petrolifero. Le attività di pesca sono altresì vietate nelle zone di sfruttamento petrolifero durante i periodi di prospezione.

2.5.

Il Gabon comunica all'Unione qualsiasi modifica delle zone in cui sono vietate la navigazione o la pesca almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.

3.   ATTIVITÀ DELLE NAVI DI APPOGGIO

3.1.

Le navi di appoggio possono svolgere attività di sostegno alle navi dell'Unione purché siano state autorizzate dal Gabon. Il numero totale di navi di appoggio rispetta gli impegni assunti dalle parti conformemente alle raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT e il limite complessivo che si applica all'intera flotta dell'Unione a norma della legislazione gabonese. La procedura di autorizzazione è stabilita al capo II, punto 8, dell'allegato.

3.2.

La domanda di autorizzazione di una nave di appoggio deve identificare le navi con reti da circuizione a sostegno delle quali interviene la nave di appoggio. Nella zona di pesca del Gabon una nave di appoggio può intervenire solo a sostegno delle navi dell'Unione che operano nel quadro del presente protocollo.

3.3.

È vietato l'utilizzo di mezzi di sostegno aerei a fini di localizzazione.

4.   DESIGNAZIONE DI UN AGENTE LOCALE

Tutte le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi in un porto del Gabon devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Gabon.

5.   DOMICILIAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI ARMATORI

5.1.

Il Gabon comunica all'Unione, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le coordinate dei conti bancari della Tesoreria di Stato su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'Unione. Esso notifica immediatamente qualsiasi modifica.

5.2.

I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

LICENZE DI PESCA

1.   CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'OTTENIMENTO DI UNA LICENZA DI PESCA — NAVI AMMISSIBILI

Le licenze di pesca sono rilasciate a condizione che:

1.1.

la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e nell'elenco dei pescherecci autorizzati dall'ICCAT;

1.2.

siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle loro attività di pesca nel Gabon nell'ambito dell'accordo.

2.   DOMANDA DI LICENZA

2.1.

Per ciascuna nave dell'Unione ammissibile che ne faccia richiesta l'Unione presenta per via elettronica all'autorità competente del Gabon, almeno 21 giorni lavorativi prima della data d'inizio della validità richiesta, una domanda di licenza composta dai seguenti elementi:

a)

il modulo che figura all'appendice 4, debitamente compilato;

b)

la prova di pagamento del canone di cui al punto 3.3 del presente capo per il periodo di validità della licenza richiesto e delle spese per gli osservatori di cui al capo XI, punto 3;

c)

una fotografia digitale a colori recente della nave dell'Unione vista di profilo, con una risoluzione grafica adeguata;

d)

un diagramma della nave dell'Unione comprendente il piano delle stive;

e)

una copia del certificato internazionale di stazza che stabilisce la stazza della nave dell'Unione espressa in stazza lorda (GT).

2.2.

Per il rinnovo di una licenza nell'ambito del protocollo in vigore per una nave dell'Unione le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate sono sufficienti il modulo di domanda dell'Unione e la prova di pagamento del canone e delle spese applicabili per gli osservatori.

3.   CANONI

3.1.

L'importo dei canoni comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali (in particolare doganali, sanitarie e di gestione portuale) e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

3.2.

L'importo del canone per tonnellata pescata nella zona di pesca del Gabon, applicabile alle tonniere con reti da circuizione e alle tonniere con lenze e canne, è fissato a:

75 EUR per il primo periodo di applicazione, dalla data della firma del presente protocollo al 31 dicembre 2021;

80 EUR per la restante durata del presente protocollo.

3.3.

Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità del Gabon, di un canone forfettario annuo, come segue:

a)

per il primo periodo di applicazione, dalla data della firma del presente protocollo al 31 dicembre 2021:

per le tonniere con reti da circuizione: 33 750 EUR all'anno per nave dell'Unione, pari al canone dovuto per 450 tonnellate;

per le tonniere con lenze e canne: 2 400 EUR all'anno per nave dell'Unione, pari al canone dovuto per 32 tonnellate;

b)

per la restante durata del presente protocollo:

per le tonniere con reti da circuizione: 36 000 EUR all'anno per nave dell'Unione, pari al canone dovuto per 450 tonnellate;

per le tonniere con lenze e canne: 2 560 EUR all'anno per nave dell'Unione, pari al canone dovuto per 32 tonnellate.

3.4.

La licenza è rilasciata per una nave dell'Unione specifica e non è trasferibile.

3.5.

Se il computo annuo dell'importo totale dovuto per una nave dell'Unione è superiore all'importo versato come anticipo forfettario annuo per tale nave, l'armatore versa il saldo alle condizioni di cui al capo V. Se il computo annuo dell'importo totale dovuto per una nave dell'Unione è inferiore all'importo versato come anticipo forfettario annuo per tale nave, la somma residua corrispondente non può essere recuperata.

4.   ELENCO DELLE NAVI AUTORIZZATE A PESCARE

4.1.

Una volta accettate le domande di licenza, il Gabon redige l'elenco delle navi dell'Unione ammissibili. Tale elenco viene immediatamente comunicato in formato elettronico all'autorità del Gabon responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

4.2.

L'Unione trasmette agli Stati membri di bandiera l'elenco redatto conformemente al punto 4.1. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione in Gabon, il Gabon può inviare l'elenco per via elettronica direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, con copia all'Unione.

4.3.

Le navi dell'Unione che figurano nell'elenco possono iniziare le attività di pesca non appena esso è stato trasmesso secondo le modalità indicate nei punti 4.1 e 4.2.

4.4.

L'elenco è aggiornato regolarmente e comprende anche le altre navi straniere a norma dell'articolo 10 del presente protocollo.

5.   RILASCIO DELLA LICENZA — MODALITÀ DI TRASMISSIONE

5.1.

Il Gabon rilascia la licenza entro un termine di 21 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento del fascicolo di domanda completo.

5.2.

Le licenze originali sono trasmesse all'Unione, che ne garantisce la consegna all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione in Gabon, il Gabon può rilasciare la licenza direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, informandone l'Unione.

5.3.

Nel contempo una copia digitale delle licenze originali è inviata per via elettronica all'Unione, che la trasmette all'armatore o al suo raccomandatario.

5.4.

Le parti possono concordare una digitalizzazione completa delle licenze di pesca secondo modalità stabilite in sede di commissione mista.

6.   DURATA DI VALIDITÀ DELLA LICENZA

Conformemente alla legislazione gabonese, le licenze di pesca sono rilasciate per un anno civile.

7.   DOCUMENTO DA TENERE A BORDO

7.1.

Fatto salvo il caso di digitalizzazione completa delle licenze, la licenza originale o, in mancanza di essa e solo per un periodo limitato di 45 giorni dopo il rilascio della licenza, una copia di tale licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare dal momento in cui sono iscritte nell'elenco delle navi autorizzate di cui al punto 4 del presente capo. Esse devono tenere sempre a bordo una copia dell'elenco o una copia della licenza, in attesa di avere a bordo l'originale della licenza.

7.2.

La planimetria della nave dell'Unione, compreso il piano delle stive, deve essere sempre tenuta a bordo della nave stessa.

7.3.

I documenti di cui ai punti 7.1 e 7.2 devono essere tenuti a disposizione degli ispettori giurati del Gabon in caso di ispezione.

8.   AUTORIZZAZIONI DELLE NAVI DI APPOGGIO

8.1.

I punti da 1 a 7 del presente capo si applicano alle domande di autorizzazione delle navi di appoggio e stabiliscono i relativi obblighi. Tuttavia le navi di appoggio non hanno l'obbligo di essere iscritte nel registro dei pescherecci dell'Unione.

8.2.

L'importo del canone forfettario da versare è pari a 7 500 EUR all'anno per nave di appoggio. Tale canone non copre nessun quantitativo di cattura.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 si applicano fatte salve le disposizioni relative alle navi di appoggio battenti bandiera di paesi terzi autorizzate dal Gabon in virtù della legislazione gabonese.

9.   ATTUAZIONE DI UN SISTEMA ELETTRONICO AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLE LICENZE

9.1.

La trasmissione elettronica delle domande di licenza e del loro rilascio è effettuata tramite il sistema LICENCE messo a disposizione dalla Commissione europea.

9.2.

In via transitoria, fino all'attuazione del sistema LICENCE ad opera delle parti, gli scambi elettronici sono effettuati per posta elettronica.

CAPO III

MISURE TECNICHE

1.

Le misure tecniche applicabili alle attività di pesca delle navi dell'Unione sono definite nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2.

2.

Le navi rispettano le raccomandazioni applicabili dell'ICCAT.

3.

MISURE RELATIVE AI DCP

3.1.

Le navi dell'Unione provvedono affinché nella zona di pesca del Gabon sia sempre applicato il limite di 125 DCP attivi, con boe operative, per tonniera con reti da circuizione. Ogni anno prima del 1o marzo gli armatori delle navi dell'Unione trasmettono alle autorità del Gabon un elenco dei DCP attivi nella zona di pesca del Gabon a norma del paragrafo 38 della raccomandazione 19-02 dell'ICCAT.

3.2.

Le navi dell'Unione autorizzate nella zona di pesca del Gabon rispettano le pertinenti raccomandazioni dell'ICCAT. In particolare, al fine di limitare il loro impatto sugli ecosistemi e di ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici, i DCP sono costruiti con materiali non impiglianti, naturali o biodegradabili non plastici, ad eccezione dei segnalatori.

3.3.

Tutti i DCP utilizzati da ciascuna nave dell'Unione sono contrassegnati conformemente all'ICCAT.

3.4.

Giornale delle attività sui DCP

a)

Conformemente alle norme dell'ICCAT, i comandanti delle tonniere con reti da circuizione o delle navi di appoggio tengono aggiornato un giornale delle attività sui DCP il cui modello figura nell'appendice 5;

b)

il comandante compila il giornale delle attività sui DCP per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Gabon;

c)

il comandante registra quotidianamente nel giornale delle attività sui DCP ogni attività svolta sui DCP, precisando il codice di identificazione del DCP e il tipo di DCP;

d)

il giornale delle attività sui DCP è compilato in modo leggibile, in stampatello, ed è firmato dal comandante. L'armatore è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale delle attività sui DCP;

e)

entro 30 giorni dall'uscita dalla zona di pesca del Gabon il comandante della nave trasmette il giornale delle attività sui DCP relativo ai giorni di presenza in tale zona, conformemente agli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT. Tali informazioni sono trasmesse al centro di controllo della pesca (CCP) del Gabon i cui recapiti figurano nell'appendice 3.

3.5.

Le zone e i periodi dei rilevamenti sismici effettuati nella zona di pesca del Gabon e i recapiti aggiornati delle società che vi operano sono comunicati dal Gabon all'Unione e agli armatori al più tardi un mese prima dell'inizio dei rilevamenti. Gli armatori danno istruzione ai propri operatori di telecomunicazioni di inviare alle società interessate la posizione in tempo reale dei DCP dotati di segnalatori all'interno delle zone per i periodi indicati. Il Gabon si accerta che le navi dell'Unione trasmettano tali informazioni e, in caso di mancata comunicazione, adotta le sanzioni appropriate secondo le norme in vigore.

3.6.

L'intervento delle navi di appoggio dell'Unione può essere autorizzato in via eccezionale e temporanea dal Gabon nelle zone di prospezione e sfruttamento petrolifero e nelle acque territoriali esclusivamente per il recupero dei DCP presenti in tali zone. A tal fine il comandante della nave di appoggio chiede via posta elettornica l'autorizzazione alle autorità del Gabon 48 ore prima indicando:

la zona d'intervento;

il numero di DCP da recuperare;

l'ora e il punto di entrata nella zona d'intervento;

l'ora e il punto di uscita previsti dalla zona d'intervento.

Le autorità del Gabon rispondono al più tardi 3 ore prima dell'ora di entrata prevista nella zona d'intervento. La mancanza di risposta equivale ad accettazione.

3.7.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel corso della durata del presente protocollo, le navi dell'Unione autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon compiono ogni sforzo per recuperare i propri DCP presenti nelle acque del Gabon.

4.

MISURE VOLTE A LIMITARE L'IMPATTO SULLE SPECIE SENSIBILI

Gli operatori si adoperano per ridurre l'impatto della pesca sulle specie protette di uccelli marini, tartarughe marine, squali e mammiferi marini applicando misure tecniche comprovate adattate al contesto di pesca del Gabon, aumentando la selettività degli attrezzi da pesca, limitando le catture accidentali e ottimizzando la sopravvivenza degli esemplari catturati.

CAPO IV

MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

SEZIONE 1

Registrazione e comunicazione delle catture fino all'utilizzo del sistema ERS

1.

Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Gabon a norma dell'accordo notificano giornalmente le rispettive catture alle autorità del Gabon conformemente ai punti da 2 a 5, fino a quando entrambe le parti non abbiano reso operativo l'ERS), in una data decisa in sede di commissione mista.

2.

Il comandante compila quotidianamente un modulo di dichiarazione delle catture conforme alle risoluzioni dell'ICCAT per ogni cala di ciascuna bordata di pesca effettuata nella zona di pesca del Gabon. Il modulo è compilato anche in assenza di catture, in modo leggibile, ed è firmato dal comandante della nave.

3.

Il formato da utilizzare per la dichiarazione delle catture è indicato nell'appendice 6. Qualsiasi suo aggiornamento è approvato dalla commissione mista.

4.

Le navi dell'Unione trasmettono alle autorità del Gabon il modulo debitamente compilato, preferibilmente accompagnato da un estratto del giornale di bordo elettronico, secondo le seguenti modalità:

quotidianamente prima della fine di ogni giorno di presenza nella zona di pesca del Gabon;

entro 24 ore dall'arrivo in porto nel caso in cui facciano scalo nel porto di Owendo o di Port-Gentil;

entro 24 ore dall'uscita dalle acque del Gabon nel caso in cui non facciano scalo nel porto di Owendo o di Port-Gentil.

5.

Dopo l'uscita dalla zona di pesca del Gabon, una copia del modulo di dichiarazione delle catture è trasmessa anche agli istituti scientifici interessati, vale a dire: il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (CENAREST) del Gabon e l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (Institut de Recherche pour le Développement — IRD) o l'Istituto oceanografico spagnolo (Instituto Español de Oceanografía — IEO).

SEZIONE 2

Giornale di pesca elettronico — registrazione e trasmissione tramite ERS

1.

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.

Il comandante di una nave dell'Unione che esercita attività di pesca nel quadro del presente protocollo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un ERS.

1.2.

Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Gabon per svolgervi attività di pesca una volta che il sistema è operativo.

1.3.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e raccomandazioni dell'ICCAT applicabili ed è trasmesso conformemente alla norma UN/FLUX di cui all'appendice 7.

1.4.

Lo Stato di bandiera e il Gabon si accertano di disporre dell'hardware e dei software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS.

1.5.

Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati ERS in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi a decorrere dall'inizio della bordata.

1.6.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca del Gabon, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP del Gabon tramite ERS.

2.

DATI DEI GIORNALI DI PESCA ELETTRONICI

2.1.

Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare è effettuata indipendentemente dal peso.

2.2.

Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno.

2.3.

I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al CCP dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a)

i numeri d'identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization — IMO) o del registro della flotta dell'Unione (common fleet register — CFR) e il nome della nave;

b)

un identificativo unico della bordata di pesca;

c)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

d)

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

e)

la data e l'ora delle catture;

f)

la data e l'ora di partenza e di arrivo nel porto;

g)

il tipo di attrezzo e le specifiche tecniche;

h)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

i)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

3.

GUASTO TECNICO O AVARIA CHE INCIDE SULLA REGISTRAZIONE A BORDO E SULLA TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI ELETTRONICHE DA PARTE DELLA NAVE DELL'UNIONE

3.1.

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Gabon si informano reciprocamente, senza ritardo, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi dell'Unione.

3.2.

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave dell'Unione, il CCP del Gabon ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest'ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Gabon dell'esito di tali ricerche.

3.3.

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave dell'Unione e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave dell'Unione o, in loro assenza, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno ed entro le ore 23.59 in tempo universale coordinato (UTC).

3.4.

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché l'ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave dell'Unione non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca del Gabon e deve uscirne o fare scalo in un porto del Gabon entro 24 ore. La nave dell'Unione è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca del Gabon solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che l'ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

3.5.

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Gabon è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o dal Gabon, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

3.6.

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Gabon ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti quotidianamente dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura si applica nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione. Il Gabon informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce l'introduzione dei dati mancanti nella banca dati informatizzata di cui al punto 1.5 del presente capo.

3.7.

Lo Stato di bandiera e il Gabon designano ciascuno un corrispondente ERS che funga da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione delle presenti disposizioni, si comunicano reciprocamente i recapiti dei rispettivi corrispondenti ERS e, se del caso, aggiornano senza indugio tali informazioni.

SEZIONE 3

Dati aggregati relativi alle catture

1.

Prima della fine di ogni trimestre l'Unione trasmette alle autorità del Gabon i dati aggregati di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del presente protocollo relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla sua banca dati, e dei luoghi di sbarco. Tali dati sono provvisori e in evoluzione e tengono conto, se del caso, dei dati di osservazione forniti su base annuale.

2.

Il Gabon analizza tali dati aggregati e segnala eventuali incongruenze rilevanti con i dati contenuti nei giornali di pesca ricevuti. Gli Stati di bandiera indagano sulle incongruenze segnalate e aggiornano i dati ove necessario. I casi di incongruenze persistenti tra le fonti di dati sono deferiti alla commissione mista ai fini della risoluzione.

CAPO V

CALCOLO E PAGAMENTO DEI CANONI E CONTRIBUTI LEGATI ALLE CATTURE

1.

Entro il 20 febbraio di ogni anno l'Unione trasmette i dati aggregati indicanti i quantitativi per nave dell'Unione, per mese e per specie delle catture effettuate nella zona di pesca del Gabon durante l'anno civile precedente, unitamente al calcolo dei canoni dovuti per ciascuna nave dell'Unione.

2.

Il Gabon ha tempo fino al 15 marzo per contestare, sulla base di elementi di prova, i dati ricevuti. In seguito alla contestazione le parti hanno un mese di tempo per trovare un accordo sui dati. In mancanza di accordo le parti si consultano quanto prima per posta o videoconferenza, se del caso in sede di commissione mista.

3.

I computi convalidati dalle due parti sono comunicati senza ritardo agli armatori dall'Unione affinché effettuino il pagamento dovuto per le catture restanti entro 30 giorni su un conto bancario destinato al pagamento dei canoni. Il Gabon monitora i pagamenti e comunica all'Unione eventuali ritardi e pagamenti incompleti. Nel contempo l'Unione garantisce che i pagamenti siano effettuati nei termini stabiliti.

4.

I computi convalidati fungono da base per il calcolo del pagamento, da parte dell'Unione, dei quantitativi di catture supplementari in caso di superamento del quantitativo di riferimento per un anno intero, conformemente agli articoli 13 e 14 del presente protocollo.

CAPO VI

TRASBORDI E SBARCHI IN GABON

1.   OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA — INCENTIVI

Nel quadro della politica di industrializzazione del settore della pesca attuata dal Gabon le parti incoraggiano la cooperazione economica nei settori della pesca e della trasformazione al fine di promuovere gli investimenti, la valorizzazione delle risorse, la creazione di posti di lavoro e un giusto equilibrio tra domanda e offerta. In tale contesto sono consentiti incentivi alle navi dell'Unione. Più in particolare il Gabon fissa come obiettivo ultimo il trasbordo o lo sbarco di tutti i prodotti catturati nelle sue acque.

2.   OBIETTIVO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MERCATO

2.1.

Per rispondere alle esigenze del mercato e contribuire alla sicurezza alimentare, prima dell'inizio della campagna di pesca le autorità del Gabon trasmettono all'Unione una stima dei quantitativi di prodotti della pesca di cui è auspicabile il trasbordo o lo sbarco, tenendo conto in via prioritaria del fabbisogno di approvvigionamento delle industrie di trasformazione locali. L'Unione inoltra tali informazioni agli operatori presenti nella zona di pesca del Gabon attraverso gli Stati membri. Gli operatori comunicano alle autorità del Gabon la propria disponibilità a soddisfare tali esigenze, con un minimo del 30 % delle catture da trasbordare in un porto del Gabon, purché siano soddisfatte le condizioni finanziarie e commerciali del mercato, nel pieno rispetto delle trattative commerciali tra operatori e alle condizioni da questi concordate.

2.2.

Ogni nave dell'Unione che effettua trasbordi in un porto del Gabon si impegna a sbarcare il 100 % delle catture accessorie detenute a bordo al momento del trasbordo, purché siano soddisfatte le condizioni finanziarie e commerciali del mercato, nel pieno rispetto delle trattative commerciali tra operatori e alle condizioni da questi concordate.

3.   PROCEDURA DI SBARCO E DI TRASBORDO

3.1.

Il comandante della nave o il suo rappresentante comunica il suo ingresso in porto alle autorità competenti con almeno 48 ore di anticipo, precisando:

a)

il nome della nave;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

il nome della nave da carico che riceve i prodotti trasbordati, se del caso;

d)

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate;

e)

la data e l'ora previste di ingresso in porto, trasbordo o sbarco;

f)

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo e, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie detenuta a bordo, da trasbordare o da sbarcare. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

3.2.

Le operazioni di sbarco o di trasbordo avvengono in uno dei porti autorizzati o nella rada di uno di questi. I porti autorizzati sono Owendo e Port-Gentil.

3.3.

È vietato il trasbordo in mare.

3.4.

Le catture trasbordate sono esenti da dazi doganali o da tasse equivalenti conformemente alla legislazione gabonese sul transito delle merci.

CAPO VII

CONTROLLO

1.   ENTRATA E USCITA DALLA ZONA

1.1.

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Gabon di una nave dell'Unione titolare di una licenza rilasciata a norma del presente protocollo deve essere notificata al Gabon al più tardi tre ore prima dell'entrata o dell'uscita, utilizzando il modello riportato all'appendice 8.

1.2.

La notifica è effettuata tramite ERS o, in sua assenza, per posta elettronica agli indirizzi elencati nell'appendice 3. Il Gabon notifica senza ritardo alle navi dell'Unione interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica attraverso cui si effettuano le notifiche di entrata e di uscita.

1.3.

Inoltre la prima e l'ultima posizione VMS di una nave sono trasmesse al CCP del Gabon al momento dell'attraversamento del limite della zona di pesca del Gabon, all'entrata e all'uscita da tale zona.

1.4.

Una nave dell'Unione sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

2.   ISPEZIONE IN MARE E IN PORTO

2.1.

L'ispezione delle navi dell'Unione titolari di una licenza rilasciata a norma del presente protocollo nelle acque del Gabon è effettuata da ispettori e da navi autorizzati dal Gabon e chiaramente identificabili come addetti all'ispezione delle attività di pesca.

2.2.

L'ispezione in porto delle navi dell'Unione è effettuata esclusivamente da squadre di sorveglianza governative debitamente autorizzate dal Gabon e chiaramente identificabili come addette al controllo della pesca.

2.3.

Prima di salire a bordo le squadre di sorveglianza governative comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. Ogni squadra di sorveglianza è composta da un massimo di quattro agenti di sorveglianza della DGPA e da sei agenti di sorveglianza della Marina nazionale. Se del caso, possono assistere all'ispezione al massimo due osservatori designati. Essi non partecipano direttamente alle attività di ispezione. Si astengono da qualsiasi azione che possa arrecare danno alla nave dell'Unione o all'equipaggio o interferire con le loro attività. Sono sotto la costante supervisione del capo della missione di ispezione e soggetti alla sua autorità.

2.4.

Gli agenti di sorveglianza restano a bordo della nave solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave dell'Unione, la sua attività di pesca e il carico.

2.5.

Le immagini (foto o video) ottenute durante le ispezioni sono destinate esclusivamente alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non possono essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione gabonese.

2.6.

Il Gabon può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare o al molo in qualità di osservatore.

2.7.

Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro della squadra di sorveglianza.

2.8.

Al termine di ciascuna ispezione la squadra di sorveglianza compila un modulo di ispezione. Esso è firmato dal comandante che ha la facoltà di inserirvi osservazioni.

2.9.

La firma del modulo da parte del comandante equivale a una semplice conferma di ricevimento del documento e non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore in caso di infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e il capo della squadra di sorveglianza appone la dicitura «rifiuto di firma». La squadra di sorveglianza consegna una copia del modulo di ispezione al comandante prima di lasciare la nave dell'Unione. Il Gabon invia inoltre copia di tale modulo all'Unione entro 48 ore dal completamento dell'ispezione.

2.10.

In caso di infrazione il Gabon trasmette copia del verbale all'Unione entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dall'ispezione. Qualsiasi infrazione della legislazione gabonese deve essere accertata da un agente di sorveglianza delle attività di pesca secondo le procedure vigenti in Gabon.

3.   SORVEGLIANZA PARTECIPATIVA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PESCA INN

3.1.

Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, le navi dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca del Gabon, di qualsiasi altra nave che non figuri nell'elenco delle navi autorizzate a pescare nel Gabon di cui al capo II, punto 4.

3.2.

Il comandante di una nave dell'Unione che osservi un peschereccio o una nave di appoggio impegnati in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN cerca di riunire tutte le informazioni possibili e redige immediatamente un rapporto. Tale rapporto di osservazione è trasmesso senza ritardo ai centri di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera e del Gabon. Le autorità competenti dello Stato di bandiera ne inviano immediatamente copia alla Commissione europea.

3.3.

Il Gabon inoltra all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci o navi di appoggio battenti bandiera non gabonese e impegnati in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca del Gabon.

CAPO VIII

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE NAVI VIA SATELLITE (VMS)

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.

Quando si trovano nelle acque del Gabon, le navi dell'Unione titolari di una licenza rilasciata a norma del presente protocollo devono essere dotate di un VMS che garantisca la comunicazione automatica dei messaggi di posizione al CCP del loro Stato di bandiera:

a)

per via elettronica nell'ambito di un protocollo di scambio informatico di sicurezza;

b)

con una frequenza inferiore o uguale a un'ora durante la presenza nella zona di pesca del Gabon;

c)

nel formato indicato all'appendice 9.

1.2.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico dei dati, registrandoli in formato elettronico e conservandoli in tutta sicurezza in una banca dati informatizzata per almeno 36 mesi.

1.3.

Il comandante di una nave dell'Unione provvede affinché il VMS installato a bordo sia sempre perfettamente operativo e garantisce l'effettiva trasmissione dei dati di cui al punto 2 al CCP del proprio Stato di bandiera.

1.4.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del VMS volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione.

1.5.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di VMS è considerato un'infrazione e soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione gabonese.

2.   DATI VMS

Ciascun messaggio di posizione contiene:

a)

l'identificazione della nave dell'Unione;

b)

l'ultima posizione geografica della nave dell'Unione, espressa in latitudine e longitudine, con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l'ora, espressa in tempo universale coordinato (UTC) in cui è stata rilevata tale posizione; e

d)

la velocità e la rotta istantanee della nave.

3.   COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI DI POSIZIONE AL GABON

3.1.

Il CCP dello Stato di bandiera inoltra automaticamente e immediatamente al CCP del Gabon i messaggi di posizione ricevuti. Tuttavia qualsiasi nave dell'Unione operante nella zona di pesca del Gabon deve essere visibile sul sistema VMS dal momento in cui entra e fino all'uscita effettiva da tale zona o fino al suo arrivo in un porto del Gabon.

3.2.

La trasmissione si avvale della rete elettronica messa a disposizione dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

3.3.

L'Unione è informata di qualsiasi malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

3.4.

I CCP dello Stato di bandiera e del Gabon e l'Unione si scambiano i recapiti di posta elettronica e si comunicano le eventuali modifiche di tali recapiti, che sono utilizzati in caso di malfunzionamento o anomalia nella trasmissione dei dati.

4.   MALFUNZIONAMENTO DEL VMS

4.1.

Il CCP del Gabon informa senza ritardo il CCP dello Stato di bandiera se constata un'interruzione nel ricevimento dei messaggi di posizione trasmessi da una nave dell'Unione che al momento del suo ultimo messaggio di posizione si trovava nelle acque del Gabon. Il CCP dello Stato di bandiera indaga immediatamente le cause di tale interruzione, se del caso mediante lo scambio di informazioni con l'Unione, e comunica l'esito di tali indagini al CCP del Gabon entro 24 ore.

4.2.

In caso di malfunzionamento del VMS presente a bordo della nave dell'Unione, il comandante della nave comunica la sua posizione allo Stato di bandiera e al CCP del Gabon con qualsiasi altro mezzo. Tali messaggi manuali sono immediatamente registrati dal CCP dello Stato di bandiera nella banca dati informatizzata di cui al punto 1.2 del presente capo e inoltrati al CCP del Gabon conformemente alle stesse disposizioni applicabili alle posizioni automatiche. Tale comunicazione ha inizio nel momento in cui il comandante della nave dell'Unione rileva o è informato del malfunzionamento del VMS. In questo caso si applicano le disposizioni relative alle procedure di entrata e uscita.

4.3.

Se il VMS non viene riparato entro 10 giorni dopo la constatazione del malfunzionamento del VMS, lo Stato di bandiera comunica alla nave dell'Unione l'obbligo di lasciare la zona di pesca del Gabon. La nave dell'Unione lascia quindi le acque del Gabon o può recarsi in un porto del Gabon per effettuare le riparazioni.

4.4.

Se l'interruzione della ricezione dei messaggi di posizione è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o dal Gabon, la parte in questione adotta immediatamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte. I dati non ricevuti dal CCP del Gabon sono inoltrati non appena risolto il problema. Nel caso in cui il malfunzionamento riguardi i sistemi elettronici controllati dall'Unione il CCP dello Stato di bandiera comunica al CCP del Gabon, ogni 24 ore e tramite posta elettronica, tutti i messaggi di posizione ricevuti.

4.5.

Le autorità del Gabon informano i servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS.

CAPO IX

INFRAZIONI

1.   CONSTATAZIONE E TRATTAMENTO DELLE INFRAZIONI

1.1.

Qualsiasi infrazione constatata da un agente di sorveglianza debitamente autorizzato è registrata in un verbale redatto da detto agente.

1.2.

Il verbale di infrazione può contenere elementi, diversi da quelli dell'ispezione in mare o in porto, che costituiscono un insieme di indizi, quali rapporti di posizione VMS, fotografie aeree o satellitari, elementi derivanti dalla sorveglianza partecipativa o elettronica o rapporti di osservazione.

1.3.

Una copia del verbale di infrazione è inviata all'Unione e allo Stato di bandiera entro 48 ore dalla notifica al trasgressore.

2.   FERMO DELLA NAVE — RIUNIONE DI INFORMAZIONE

2.1.

Conformemente alla legislazione gabonese qualsiasi nave dell'Unione in infrazione può essere costretta a interrompere l'attività di pesca e, se la nave è in mare, a rientrare in un porto del Gabon o a lasciare temporaneamente la zona di pesca del Gabon.

2.2.

Il Gabon notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, ogni interruzione dell'attività di una nave dell'Unione titolare di una licenza. Tale notifica indica i motivi del fermo della nave.

2.3.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure volte alla conservazione delle prove, il Gabon organizza su richiesta dell'Unione, entro il termine di tre giorni lavorativi successivi alla notifica dell'interruzione delle attività della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto a tale interruzione ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.   SANZIONE DELL'INFRAZIONE — PROCEDIMENTO TRANSATTIVO

3.1.

La sanzione dell'infrazione è fissata dal Gabon secondo la legislazione gabonese.

3.2.

Qualsiasi infrazione, anche penale, può dar luogo all'avvio di un procedimento transattivo conformemente alla legislazione gabonese. I rappresentanti dell'armatore partecipano a tale procedimento. Il procedimento transattivo si conclude entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del fermo della nave.

3.3.

Il Gabon informa l'Unione sull'esito del procedimento transattivo entro un termine di 48 giorni.

4.   PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO — CAUZIONE BANCARIA

4.1.

In caso di fallimento del procedimento transattivo, gli organi giurisdizionali gabonesi sono competenti ai fini dell'istruzione della controversia. L'armatore della nave dell'Unione in infrazione deposita presso una banca designata dal Gabon una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Gabon, copra i costi connessi al fermo della nave dell'Unione, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione, fatti salvi i costi connessi al fermo della nave dell'Unione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3.

Il Gabon informa l'Unione dell'esito del procedimento giudiziario entro un termine di 8 giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.   RILASCIO DELLA NAVE DELL'UNIONE E DELL'EQUIPAGGIO

La nave dell'Unione e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione irrogata nell'ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria in conformità della legislazione gabonese. Le autorità del Gabon emettono a tal fine un atto per il rilascio della nave dell'Unione e del suo equipaggio.

CAPO X

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Nell'esercizio della loro attività di pesca nella zona di pesca del Gabon, le navi con reti da circuizione dell'Unione imbarcano marittimi gabonesi nei limiti seguenti:

per il primo anno di applicazione del presente protocollo, un totale di sei marittimi per l'insieme della flotta;

per il secondo anno di applicazione del presente protocollo, un totale di otto marittimi;

per gli anni successivi, un totale di dieci marittimi all'anno.

2.

A tal fine, prima dell'applicazione del presente protocollo e successivamente nel gennaio di ogni anno, il Gabon trasmette all'Unione un elenco di marittimi idonei e qualificati aggiornato all'occorrenza e redatto secondo i criteri di qualifica e i requisiti di cui all'appendice 10. La disponibilità di tale elenco condiziona l'applicazione del punto 1 del presente capo.

3.

Gli armatori o i loro rappresentanti assumono i marittimi selezionandoli tra quelli presenti nell'elenco di cui al punto 2 del presente capo e propongono loro un contratto. Copia del contratto è consegnata ai firmatari. I contratti possono essere conclusi tra armatori e servizi privati di reclutamento e collocamento di pescatori approvati dal Gabon o da uno Stato che abbia ratificato la convenzione n. 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca.

4.

Il contratto di lavoro dei marittimi è firmato dall'armatore o dal suo rappresentante e dal marittimo. Il contratto garantisce al marittimo l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. Esso deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato II della convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

5.

La dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

6.

Il salario dei marittimi imbarcati è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima dell'imbarco di comune accordo tra gli armatori e i marittimi o i loro rispettivi rappresentanti. Il salario è pagato regolarmente. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle applicabili ai sensi della legislazione gabonese e, in ogni caso, non possono essere inferiori al salario minimo mensile per un marinaio qualificato stabilito dalla sottocommissione per i salari dei marittimi della commissione paritaria marittima dell'OIL.

7.

Le spese di mobilitazione, smobilitazione e rimpatrio dei marittimi gabonesi tra il porto di imbarco o sbarco e il luogo di residenza abituale sono a carico dell'armatore.

8.

L'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente del Gabon i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, confermandone l'iscrizione nel ruolo dell'equipaggio.

9.

L'armatore è esentato da tale obbligo se, per motivi eccezionali debitamente giustificati, non è in grado di trovare un marittimo con le qualifiche richieste.

10.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. In caso contrario l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarli.

11.

Se non sono in grado di imbarcare il numero di marittimi gabonesi previsto al punto 1 del presente capo, le navi dell'Unione devono pagare un importo forfettario di 25 EUR per marittimo non imbarcato e per giorno di presenza nella zona di pesca del Gabon. La commissione mista redige un resoconto annuale sull'imbarco dei marittimi gabonesi. Sulla base di tale resoconto i pagamenti dovuti sono effettuati entro un termine di tre mesi dall'ultima riunione della commissione mista.

CAPO XI

OSSERVATORI

1.   OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

1.1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT relative agli osservatori scientifici, compresa l'osservazione elettronica, e dalla legislazione gabonese in materia.

1.2.

Le tonniere con reti da circuizione e le navi di appoggio dell'Unione autorizzate a norma del presente protocollo imbarcano un osservatore nell'ambito di un programma di osservazione nazionale secondo le modalità definite nel presente capo. L'imbarco di osservatori supplementari è preso in considerazione previo accordo caso per caso.

1.3.

Gli osservatori sono designati dalle autorità gabonesi.

1.4.

Gli osservatori hanno il compito di raccogliere dati sulle attività di pesca svolte dalla nave, conformemente alle pertinenti raccomandazioni e risoluzioni dell'ICCAT e alla legislazione gabonese.

1.5.

Il Gabon e l'Unione cooperano con gli altri Stati costieri dell'Oceano Atlantico orientale al fine di sostenere l'attuazione regionale concertata di programmi di osservazione nel quadro dell'ICCAT.

1.6.

Se una nave operante nella zona di pesca del Gabon non ha alcun osservatore del paese, è tenuta a trasmettere al Gabon il rapporto dell'osservatore presente a bordo entro 45 giorni dall'uscita della nave dalla zona di pesca del Gabon.

2.   NAVI E OSSERVATORI DESIGNATI — IMBARCO E SBARCO DELL'OSSERVATORE

2.1.

Le navi che devono imbarcare osservatori gabonesi sono designate al momento del rilascio delle licenze. Per consentire al Gabon di ottimizzare la programmazione, entro il 5 dicembre di ogni anno gli armatori comunicano direttamente alle autorità del Gabon un calendario provvisorio degli scali per l'anno successivo. Per il primo periodo di applicazione del presente protocollo tale calendario è comunicato al momento della domanda di licenza.

2.2.

Una volta designate le navi, il Gabon trasmette all'Unione e agli armatori o ai loro raccomandatari l'elenco delle navi che devono imbarcare gli osservatori gabonesi. Gli operatori delle navi che figurano in tale elenco comunicano immediatamente al Gabon qualsiasi modifica del calendario provvisorio degli scali trasmesso al momento della presentazione della domanda di licenza.

2.3.

Un mese prima della data prevista per l'imbarco l'operatore della nave conferma la disponibilità della nave e il porto d'imbarco previsto. A sua volta il Gabon comunica il nome e i recapiti dell'osservatore designato. L'operatore della nave si organizza affinché tutte le disposizioni necessarie all'imbarco siano attuate in modo ottimale.

2.4.

Una nave designata è esonerata dall'obbligo di imbarcare l'osservatore gabonese nei casi seguenti:

a)

il nome e i recapiti dell'osservatore designato non sono comunicati almeno due settimane prima della data di imbarco prevista; o

b)

sulla stessa nave e per lo stesso periodo è previsto un osservatore riconosciuto da un organismo scientifico dello Stato di bandiera della nave o un osservatore designato nel quadro di un programma regionale. In tal caso l'armatore ne informa il Gabon e imbarca l'osservatore gabonese su un'altra nave.

2.5.

L'eventuale impossibilità di imbarcare l'osservatore designato dal Gabon deve essere segnalata entro sette giorni dalla comunicazione da parte del Gabon del nome e dei recapiti dell'osservatore designato.

2.6.

Le formalità di imbarco sono espletate tra il Gabon e l'armatore della nave designata.

2.7.

Un osservatore può effettuare solo due bordate consecutive sulla stessa nave.

2.8.

Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, il comandante è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. Il comandante è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

3.   CONTRIBUTO FINANZIARIO DEGLI ARMATORI

3.1.

Ogni armatore di una tonniera con reti da circuizione o di una nave di appoggio versa, all'atto del pagamento del canone forfettario nazionale, un importo forfettario di 2 500 EUR per nave a copertura del suo contributo alle spese restanti sostenute dal Gabon per gli osservatori imbarcati sulle sue navi.

3.2.

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore tra il porto di imbarco o sbarco e il luogo di residenza abituale sono a carico dell'armatore.

4.   CONDIZIONI DI IMBARCO

4.1.

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Gabon.

4.2.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

4.3.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

4.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti necessari affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

4.5.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione della nave, ai documenti inerenti alle attività di pesca, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

5.   OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni necessarie per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

6.   COMPITI DELL'OSSERVATORE

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

raccoglie tutte le informazioni concernenti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

gli attrezzi da pesca utilizzati;

la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

i quantitativi e il numero di esemplari catturati per ciascuna specie, comprese le catture accessorie e le catture accidentali;

la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti;

b)

effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici applicabili.

7.   RAPPORTO DI OSSERVAZIONE

7.1.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore redige un rapporto delle proprie osservazioni che presenta al comandante. Il comandante ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Tali osservazioni devono essere chiaramente distinguibili dal resto del rapporto. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, che ne riceve copia.

7.2.

L'osservatore consegna il proprio rapporto alle autorità del Gabon entro otto giorni lavorativi dallo sbarco.

7.3.

Le autorità del Gabon trasmettono all'Unione i dati delle osservazioni su base annuale. Su richiesta dell'Unione il Gabon fornisce una copia dei singoli rapporti di osservazione.

APPENDICI

Appendice 1

Coordinate della zona di pesca del Gabon — Zone vietate alla pesca

Appendice 2

Schede tecniche «Condizioni di accesso per le navi dell'Unione: canoni, specie bersaglio e misure tecniche»

Appendice 3

Recapiti delle autorità competenti

Appendice 4

Modulo di domanda di licenza di pesca o domanda di autorizzazione per nave di appoggio

Appendice 5

Giornale delle attività sui DCP (modello ICCAT)

Appendice 6

Formato della dichiarazione delle catture

Appendice 7

Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX

Appendice 8

Formato della dichiarazione di entrata e di uscita

Appendice 9

Formato delle trasmissioni VMS

Appendice 10

Qualifiche richieste per l'ingaggio di marittimi del Gabon su navi dell'Unione con reti da circuizione

Appendice 1

Coordinate della zona di pesca del Gabon — Zone vietate alla pesca

Latitudine

Longitudine

0,69

9,164

0,373

9,124

0,27

9,075

-0,137

8,813

-0,659

8,48

-1,163

8,451

-1,637

8,639

-1,976

8,859

-2,565

8,957

-3,237

9,633

-4,281

10,88

-4,734

10,535

-5,031

10,22

-5,68

9,541

-6,358

8,849

-6,004

8,499

-5,896

8,411

-5,225

7,74

-4,813

7,328

-4,781

7,306

-4,49

7,044

-4,089

7,142

-3,682

7,231

-3,273

7,29

-2,31

7,386

-2,073

7,372

-1,623

7,313

-1,485

7,284

-0,884

7,481

-0,432

7,636

-0,298

7,697

-0,006

7,848

0,564

8,195

0,616

8,202

0,69

9,164

È vietato svolgere attività di pesca nella riserva acquatica di Mandji-Etimboué. Le coordinate di questa zona sono le seguenti:

il punto A è situato a una latitudine di 0°38,87898' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto B seguendo la costa;

il punto B è situato a una latitudine di 0°54,11430' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto C in linea retta;

il punto C è situato a 0°55,27332' S; 8047,54736' E, ed è collegato a un punto D in linea retta;

il punto D è situato a 1°0,84144' S; 8049,04160' E, ed è collegato a un punto E in linea retta;

il punto E è situato a 1°5,49840' S; 8°52,58766' E, ed è collegato a un punto F in linea retta;

il punto F è situato a una latitudine di 1°4,42626' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto G seguendo la costa;

il punto G è situato a una latitudine di 1°10,51230' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto H in linea retta;

il punto H è situato a 1°11,43552' S; 8056,54856' E, ed è collegato a un punto I in linea retta;

il punto I è situato a 1°16,87074' S; 8057,65568' E, ed è collegato a un punto J in linea retta;

il punto J è situato a 1°22,94274' S; 900,24588' E, ed è collegato a un punto K in linea retta;

il punto K è situato a una latitudine di 1°21,95556' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto L seguendo la costa;

il punto L è situato a una latitudine di 1°35,90000' S sulla costa al livello di massima marea ed è collegato a un punto M in linea retta;

il punto M è situato a 1°35,90000' S; 8038,05000' E, ed è collegato a un punto N in linea retta;

il punto N è situato a 1°9,36670' S; 8028,60000' E, ed è collegato a un punto O in linea retta;

il punto O è situato a 0°46,66666' S; 8°38,43333' E, ed è collegato a un punto P in linea retta;

il punto P è situato a 0°38,73642' S; 8°41,17032' E, ed è collegato a un punto A in linea retta.

Appendice 2

Schede tecniche «Condizioni di accesso per le navi dell'Unione: canoni, specie bersaglio e misure tecniche»

Scheda tecnica n. 1

Pesca del tonno (tonniere con reti da circuizione, navi di appoggio, tonniere con lenze e canne)

Tipo di nave

Tonniere congelatrici con reti da circuizione

Numero di navi autorizzate

27

Attrezzo e dimensione delle maglie autorizzati

Attrezzo: rete da circuizione a chiusura

Canone (per tonnellata pescata)

75 EUR per il primo periodo del protocollo;

80 EUR fino al termine del protocollo.

L'importo del canone applicabile agli operatori è modificato il 1o gennaio 2022.

Anticipo forfettario e quantitativo coperto

Anticipo forfettario:

33 750 EUR per il primo periodo del protocollo;

36 000 EUR fino al termine del protocollo.

Quantitativo coperto: 450 t per nave.

La licenza è rilasciata per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre e l'importo annuo è dovuto indipendentemente dal periodo di pesca effettivo.

Osservatori

Canone: 2 500 EUR per nave per la durata della licenza, versati al momento della domanda di licenza annuale.

Specie bersaglio

Tonnidi e altre specie altamente migratorie: specie elencate all'allegato I della CNUDM, ad esclusione delle specie vietate dalla Commissione internazionale per l'ICCAT o dalla legislazione gabonese.

Tipo di nave

Navi di appoggio

Numero di navi autorizzate

Massimo 4 (cfr. capo I, punto 3, dell'allegato del protocollo)

Zona di attività

Zona di pesca del Gabon, salvo esigenze particolari (cfr. capo III, punto 3 dell'allegato del protocollo)

Canone

7 500 EUR per nave all'anno

Osservatori

Canone: 2 500 EUR per nave per la durata dell'autorizzazione, versati al momento della domanda annuale

Obblighi specifici

Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT

Trasmissione del giornale delle attività sui DCP

Tipo di nave

Tonniere con lenze e canne

Numero di navi autorizzate

6

Attrezzo e dimensione delle maglie autorizzati

Attrezzo: canna

Tipo di maglia: da definire per la cattura di esche (compresi i quantitativi prelevabili, le zone e le modalità di prelievo)

Canone

75 EUR per il primo periodo del protocollo;

80 EUR fino al termine del protocollo.

L'importo del canone applicabile agli operatori è modificato il 1o gennaio 2022.

Anticipo forfettario e quantitativo coperto

Anticipo forfettario:

2 400 EUR per il primo periodo del protocollo;

2 560 EUR fino al termine del protocollo.

Quantitativo coperto: 32 t per nave.

La licenza è rilasciata per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre e l'importo annuo è dovuto indipendentemente dal periodo di pesca effettivo.

Specie bersaglio

Tonnidi e altre specie altamente migratorie: specie elencate all'allegato I della CNUDM, ad esclusione delle specie vietate dall'ICCAT o dalla legislazione gabonese.

Obblighi specifici

Secondo le raccomandazioni dell'ICCAT.


Scheda tecnica n. 2

Pesca di crostacei di profondità

Tipo di nave

Peschereccio da traino congelatore

Zona di pesca del Gabon

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base e nella zona definita nell'appendice 1.

Numero di navi autorizzate

4

Attrezzo, dimensioni delle maglie e dispositivi autorizzati

Rete da traino classica a divergenti; possono essere autorizzati altri attrezzi selettivi.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 50 mm.

È autorizzato l'uso di buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie delle reti o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti.

Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri.

È vietato l'addoppio dei fili, semplici o intrecciati, che costituiscono il sacco della rete.

Specie bersaglio

Crostacei di profondità (specie da precisare in base ai risultati della pesca esplorativa).

Catture accessorie autorizzate

Non più del 15 % di cefalopodi e del 70 % dei pesci a bordo sul totale delle catture effettuate nella zona di pesca del Gabon al termine di una bordata.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla legislazione gabonese.

Specie vietate

I pescherecci da traino rispettano le disposizioni del decreto n. 12 dell'8 ottobre 2019 sulla classificazione delle specie animali acquatiche e del decreto n. 014 che disciplina la pesca sostenibile di squali e razze in Gabon.

Quantitativo autorizzato (totali ammissibili di catture — TAC)

0 t

Canone EUR/t per crostacei, cefalopodi e pesci demersali

Da decidere in sede di commissione mista.

Appendice 3

Recapiti delle autorità competenti

I.   Repubblica gabonese:

1.   DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA — DGPA

Indirizzo email: dgpechegabon@netcourrier.com

Telefono: +241 011-74-89-92

Numero di fax: +241 011-76-46-02

2.   CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA CCP-GABON

Indirizzo email: csp.gabonpeche@gmail.com

Tel./fax: +241 011-76-98-47

Coordinate della stazione radio:

Indicativo di chiamata:

Bande

Frequenza di emissione della nave:

Frequenza di ricezione della nave:

8

8285 kHz

8809 kHz

12

12245 kHz

13092 kHz

16

16393 kHz

17275 kHz

Indirizzi di posta elettronica dei punti di contatto per la trasmissione dei dati VMS/ERS:

Indirizzo di posta elettronica: csp.gabonpeche@gmail.com

Tel./fax: +241 011-76-98-47

3.   CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (CENAREST)

Indirizzo di posta elettronica: secretariat@iraf-gabon.org

Tel./fax: +241 011-73-25-65-+241 011-73-08-59

II.   Unione europea:

Commissione europea — Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE)

Indirizzo: rue Joseph II, 99, 1049 Bruxelles — Belgio

Posta elettronica: MARE-B3@ec.europa.eu

Domanda di licenza, schede di ispezione, notifica di verbali di infrazione:

Posta elettronica: MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Monitoraggio delle catture:

Posta elettronica: MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Collegamento ERS VMS via FLUX:

Posta elettronica: fish-fidesinfo@ec.europa.eu

Appendice 4

Modulo di domanda di licenza di pesca o autorizzazione per nave di appoggio

ACCORDO DI PESCA GABON — UNIONE EUROPEA — DOMANDA DI LICENZA DI PESCA O DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER NAVE DI APPOGGIO

Domanda: ☐ nuova domanda ☐ rinnovo

Categoria di pesca: ☐ pesca del tonno con reti da circuizione ☐ pesca sperimentale

Tipo di nave: ☐tonniera con reti da circuizione: ☐ nave di appoggio ☐ altro: …

Periodo di autorizzazione: (GGMMAAAA) - (GGMMAAAA)

I — RICHIEDENTE

1.

Nome dell'armatore: …

2.

Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: …

3.

Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: …

4.

Telefono: … 5. Indirizzo di posta elettronica: …

6

Nome del comandante: … 7. Cittadinanza: …

II-NAVE: IDENTIFICAZIONE E DATI DI COMUNICAZIONE

1.

Nome della nave: …

2.

Stato di bandiera: …

3.

Numero di immatricolazione esterno: …

4.

Porto di immatricolazione: … 5. Numero MMSI: …

6.

Numero IMO: …7. Data di acquisizione della bandiera attuale: …

8.

Bandiera precedente (se del caso): …

9.

Anno e luogo di costruzione: … 10. Indicativo di chiamata IRCS …

11.

Numero di telefono satellitare (se del caso): …

12.

Indirizzo di posta elettronica a bordo della nave (se del caso): …

13.

Trasponditore VMS: Codice di identificazione: …

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.

Lunghezza fuori tutto: … 2. Larghezza: …

3.

Stazza lorda (GT): … 4. Stazza netta: …

5.

Potenza del motore principale in kW: … 6. Marca: …

7.

Tipo: …

8.

Attrezzi da pesca: …

9.

Zone di pesca: …

10.

Specie bersaglio …

11.

Numero totale dei membri dell'equipaggio: …

12.

Sistema di conservazione a bordo: Fresco ☐ Refrigerazione ☐ Misto ☐ Congelamento ☐

13.

Capacità di congelamento (t/24 ore): …

14.

Capacità delle stive: … 15. Numero: …

16.

Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio ☐ Legno ☐ Poliestere ☐ Altro ☐

17.

Nave di appoggio associata / elenco delle navi di appoggio (per le navi di appoggio):

Fatto a …, il …

Firma del richiedente …

Timbro …

Le zone grigie non devono essere compilate per le navi di appoggio.

Appendice 5

Giornale delle attività sui DCP (modello ICCAT)

Contrassegno del DCP

N. della boa

Tipo di DCP

Tipo di visita

Data

Ora

Posizione

Catture stimate

Catture accessorie

Commenti

 

 

 

 

 

 

Latitudine

Longitudine

SKJ

YFT

BET

Gruppo tassonomico

Catture stimate

Unità di misura

Esemplare rilasciato in acqua vivo

 

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (7)

 (8)

 (8)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il contrassegno del DCP o il numero d'identificazione del segnalatore corrispondente non sono disponibili, indicare in questa sezione tutte le informazioni disponibili che potrebbero contribuire a descrivere il DCP e a identificarne il proprietario.

Appendice 6

Formato della dichiarazione delle catture

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE/HOJA/SHEET N°

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE

HEURE / HORA / HOUR

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE

HEURE / HORA / HOUR

NOM / NOMBRE / NAME

INDICATIF / INDICATIVO / CALLSIGN

PAVILLON / BANDERA / FLAG

 

 

 

 

DATE FECHA DATE

POSITION / POSICION / POSITION

CALÉE / LANCE / SET

CAPTURE ESTIMÉE / ESTIMACION DE LA CAPTURA / ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION / ASSOCIACION / ASSOCIATION

COMMENTAIRES / OBSERVACIONES / COMMENTS

T° Mer / Mar / Sea

COURANT / CORRIENTE / / CURRENT

Latitude [DD MM.MM]

Longitude [DD MM.MM]

No Calée / No Lance / No Set

Portant / Positivo / Successful

Nul / Nulo / Nil

Heure / Hora / Time UTC

N° Cuve / Cuba / Well

ALBACORE RABIL YELLOWFIN [YFT]

LISTAO LISTADO SKIPJACK [SKJ]

PATUDO PATUDO BIGEYE [BET]

GERMON ATÚN BLANCO ALBACORE [ALB]

AUTRE ESPÈCE

préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE

dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES

give name(s)

REJETS

préciser le/les nom(s)

DESCARTES

dar el/los nombre(s)

DISCARDS

give name(s)

Banc libre/Banco libre/Free school

Epave / Objeto / Log ☐

N (naturelle/natural), A (artificielle/artificial)

Bateau d'assistance Barco de apoyo / Supply vessel

Balise / Baliza / Beacon

Requin Baleine Tiburon Ballena / Shark Wale

Baleine / Ballena / Whale

Problèmes divers, type d'épave, prise accessoire, taille du banc, autres associations, ☐

Problemas varios, tipo de objeto, captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, ☐

Miscellaneous problems, log type), by catch, school size, other associations,

Direction / Dirección / Direction

Vitesse / Velocidad / Speed Nœuds / Nudos / Knots

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Nom Nombre Name [FAO]

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Nom Nombre Name [FAO]

Taille Talla Size

Capture Captura☐

Catch

TM

Number

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 7

Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX

1.   

La norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange, Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio UE/FLUX sono utilizzate per scambiare le posizioni delle navi, i giornali di pesca elettronici e i dati delle autorizzazioni di pesca.

2.   

Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.

3.   

Le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici sono definite, ove necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea.

4.   

Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca, autorizzazioni) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. Le autorità del Gabon stabiliscono il periodo necessario per tale transizione tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.

Appendice 8

Formato della dichiarazione di entrata e di uscita

Peschereccio

 

 

Compagnia:

 

 

 

 

Telefono:

 

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

Telex:

 

Mittente:

 

 

Destinatario:

 

 

Data:

 

 

Tipo di messaggio:

RAPPORTO DI ENTRATA

Nome della nave:

 

 

Indicativo di chiamata:

 

 

N. della licenza:

 

 

 

 

 

 

ENTRATA NELLA ZEE DEL GABON

 

Data:

 

 

Ora (UTC):

 

 

Posizione:

 

 

 

 

 

 

CATTURE TOTALI A BORDO ALL'ENTRATA DELLA ZEE DEL GABON

Albacora (YFT)

 

00 kg

Tonnetto striato (SKJ)

 

00 kg

Tonno obeso (BET)

 

00 kg

Tombarelli (FRI)

 

00 kg

Tonnetto (LTA)

 

00 kg

Altro (specificare).

 

 

 

 

TOTALE

00 kg

 

 

 

 

Indicare le catture accidentali a bordo al momento dell'entrata nella ZEE del Gabon

 

Squali

 

00 kg

Razze

 

00 kg

 

 

TOTALE

00 kg

Formula di saluto

COMANDANTE (nome e timbro della nave)

Peschereccio

 

 

 

Compagnia:

 

 

 

 

 

 

Telefono:

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

 

 

 

Telex:

 

 

Mittente:

 

 

 

 

Destinatario:

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

Tipo di messaggio:

RAPPORTO DI USCITA

 

 

 

 

 

 

Nome della nave

 

 

 

 

Indicativo di chiamata

 

 

 

N. della licenza:

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DALLA ZEE DEL GABON

 

 

 

Data:

 

 

 

 

Ora (UTC):

 

 

 

Posizione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATTURE TOTALI A BORDO ALL'USCITA DELLA ZEE DEL GABON

Albacora (YFT)

 

00 kg

 

Tonnetto striato (SKJ)

 

 

00 kg

 

Tonno obeso (BET)

 

00 kg

 

Tombarelli (FRI)

 

 

00 kg

 

Tonnetto (LTA)

 

00 kg

 

Altro (specificare).

 

00 kg

 

 

 

TOTALE

00 kg

 

 

 

 

 

 

CATTURE EFFETTUATE NELLA ZEE DEL GABON

 

Albacora (YFT)

 

00 kg

 

Tonnetto striato (SKJ)

 

 

00 kg

 

Tonno obeso (BET)

 

00 kg

 

Tombarelli (FRI)

 

 

00 kg

 

Tonnetto (LTA)

 

00 kg

 

Altro (specificare).

 

 

 

 

 

TOTALE

00 kg

 

 

 

 

 

 

Indicare le catture accidentali detenute a bordo al momento dell'uscita dalla ZEE del Gabon

Squali

 

00 kg

 

Razze

 

00 kg

 

 

 

TOTALE

00 kg

 

Formula di saluto

COMANDANTE (nome e timbro della nave)

Appendice 9

Formato di trasmissione VMS

Formato UN/FLUX: dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione

Dato

Osservazioni

Destinatario

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Nota: fa parte della dotazione di FLUX TL

Mittente

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Identificativo unico del messaggio

UUID conforme all'RFC 4122 definito dall'IETF

Data e ora della trasmissione

Data e ora di creazione del messaggio in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z  (13)

Stato di bandiera

Dato relativo al messaggio — Bandiera dello stato di bandiera, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Tipo di messaggio

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

 

ENTRY: prima posizione registrata dopo l'entrata nella zona di pesca

 

EXIT: primo messaggio registrato dopo l'uscita dalla zona di pesca

 

POS: posizioni trasmesse nella zona di pesca

 

MANUAL: posizioni trasmesse manualmente conformemente al sistema VMS, (vedi capo VIII, punto 4.2, dell'allegato del protocollo)

Indicativo di chiamata

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

Dato relativo alla nave — Identificativo unico della nave della parte contraente

Numero di immatricolazione esterno

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859,1)

Latitudine

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali GG.ggg (WGS-84)

Coordinate positive per le posizioni a nord dell'equatore; coordinate negative per le posizioni a sud dell'equatore.

Longitudine

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e decimali GG.ggg (WGS-84)

Coordinate positive a est del meridiano di Greenwich; coordinate negative a ovest del meridiano di Greenwich.

Rotta

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

Velocità della nave in nodi

Data e ora

Dato relativo alla posizione della nave — Data e ora di registrazione della posizione in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z  (13)

La trasmissione di dati nel formato UN/FLUX è strutturata come indicato nel documento di attuazione fornito dalla Commissione europea prima della messa in applicazione di tale formato.

Appendice 10

Qualifiche richieste per l'ingaggio di marittimi del Gabon su navi dell'Unione con reti da circuizione

Le autorità del Gabon provvedono affinché i marittimi ingaggiati per prestare servizio su navi dell'Unione soddisfino i seguenti requisiti:

a)

avere un'età minima di 18 anni;

b)

essere in possesso di un certificato medico valido attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni necessarie in mare. Tale certificato è rilasciato da un medico debitamente qualificato;

c)

essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie, tuttora valide, a scopo di profilassi nella regione;

d)

essere qualificati conformemente alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (International convention on Standards of Training Certification and Watch Keeping for seafarers — STCW) e disporre di una certificazione attestante una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:

le tecniche di sopravvivenza e la sicurezza personale;

la lotta e la prevenzione antincendio;

gli interventi elementari di primo soccorso;

la sicurezza personale e la responsabilità sociale; e

la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino;

e)

conoscere:

la terminologia marittima e le istruzioni normalmente impartite a bordo dei pescherecci;

i pericoli legati alle operazioni di pesca;

le condizioni di esercizio dei pescherecci e i pericoli che possono presentare;

gli attrezzi da utilizzare nell'attività di pesca con reti da circuizione e averne dimestichezza;

la stabilità e lo stato di navigabilità di una nave;

le operazioni di ormeggio, movimentazione delle corde di ormeggio e i rispettivi utilizzi.


(1)  Se il contrassegno del DCP e il numero di identificazione del segnalatore/della boa corrispondente sono assenti o illeggibili, indicarlo in questa sezione. Tuttavia se il contrassegno del DCP e il numero di identificazione del segnalatore/della boa corrispondente sono assenti o illeggibili, il DCP non dovrà essere utilizzato.

(2)  Se il contrassegno del DCP e il numero di identificazione del segnalatore/della boa corrispondente sono assenti o illeggibili, indicarlo in questa sezione. Tuttavia se il contrassegno del DCP e il numero di identificazione del segnalatore/della boa corrispondente sono assenti o illeggibili, il DCP non dovrà essere utilizzato.

(3)  DCP ancorato, DCP derivante naturale o DCP derivante artificiale.

(4)  Vale a dire posa, salpamento, rinforzo/consolidamento, ritiro/recupero, sostituzione del segnalatore, perdita; indicare inoltre se la visita è stata seguita da un'operazione.

(5)  gg/mm/aa

(6)  hh:mm

(7)  °N/S/mm/ss o °E/O/mm/ss

(8)  Catture stimate espresse in tonnellate metriche.

(9)  Utilizzare una riga per gruppo tassonomico.

(10)  Catture stimate espresse in peso o numero.

(11)  Unità utilizzata.

(12)  Espresso in numero di esemplari.

(13)  YYYY= anno; MM = mese, compreso lo 0 iniziale se il numero del mese è inferiore a 10; DD = giorno, compreso lo 0 iniziale se il numero del giorno è inferiore a 10; T = la lettera T per indicare la parte della fascia oraria; hh = ore del giorno espresse con 2 cifre utilizzando la notazione a 24 ore; mm = minuti espressi a 2 cifre; SS = minuti espressi a 2 cifre; [.000000] = possono essere incluse eventuali frazioni di secondo, senza parentesi; Z = fuso orario, che deve essere Z (cioè UTC).