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1.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 193/1 |
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)
A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1o giugno 2021 per tutte le parti contraenti
Aggiungere una nuova nota esplicativa all’articolo 49 che recita:
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0.49. |
In linea con la legislazione nazionale, le parti contraenti possono accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione. I requisiti prescritti dalle autorità competenti che accordano tali facilitazioni dovrebbero perlomeno comprendere sia la richiesta di applicare tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di assicurare il corretto svolgimento del regime TIR, sia l’esenzione a presentare le merci, il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore insieme al carnet TIR all’ufficio doganale di partenza o destinazione, e anche istruzioni destinate alle persone debitamente autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali, ad esempio, in particolare, la compilazione e il timbro del carnet TIR e l’apposizione e il controllo dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate cui sono state accordate facilitazioni più ampie dovrebbero predisporre un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di esercitare un controllo doganale efficace nonché di supervisionare la procedura e di effettuare controlli a campione. Le facilitazioni più ampie dovrebbero essere accordate lasciando impregiudicata la responsabilità dei titolari del carnet TIR di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione. |