30.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 443/3 |
DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
del 17 dicembre 2020
che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, ("comitato misto") ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso. |
(2) |
A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") ne è parte integrante. |
(3) |
Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell'Unione, elencati nell'allegato 2, punto 9, del protocollo e resi applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dall'articolo 5, paragrafo 4, di tale protocollo, non riguardano l'immissione sul mercato di tali veicoli nell'Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi all'allegato 2 del protocollo. |
(4) |
È opportuno aggiungere all'allegato 2 del protocollo otto atti giuridici essenziali per l'applicazione all'Irlanda del Nord delle norme del mercato interno delle merci e che erano stati omessi al momento dell'adozione. |
(5) |
Al fine di chiarire l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 2 del protocollo, è opportuno aggiungere tre note a tale allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato 2 del protocollo è così modificato:
1. |
al punto "9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali" sono soppressi i trattini seguenti:
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2. |
al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" è aggiunto il trattino seguente:
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3. |
al punto "23. Sostanze chimiche e ambiti collegati" è aggiunto il trattino seguente:
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4. |
al punto "25. Rifiuti" è aggiunto il trattino seguente:
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5. |
al punto "29. Alimenti - aspetti generali" è aggiunto il trattino seguente:
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6. |
al punto "42. Materiale riproduttivo vegetale" sono aggiunti i trattini seguenti:
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7. |
al punto "47. Altro" è aggiunto il trattino seguente:
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8. |
al punto "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del "Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio" è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione:
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9. |
al punto "5. Strumenti di difesa commerciale", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037."; |
10. |
al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord."; |
11. |
al punto "25. Rifiuti", dopo il trattino della "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" è inserita la nota seguente: "Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al " 3 luglio 2021 " nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al " 1o gennaio 2022 ". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE
(1) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(4) GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.
(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.