30.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 443/3


DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, ("comitato misto") ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(2)

A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") ne è parte integrante.

(3)

Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell'Unione, elencati nell'allegato 2, punto 9, del protocollo e resi applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dall'articolo 5, paragrafo 4, di tale protocollo, non riguardano l'immissione sul mercato di tali veicoli nell'Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi all'allegato 2 del protocollo.

(4)

È opportuno aggiungere all'allegato 2 del protocollo otto atti giuridici essenziali per l'applicazione all'Irlanda del Nord delle norme del mercato interno delle merci e che erano stati omessi al momento dell'adozione.

(5)

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 2 del protocollo, è opportuno aggiungere tre note a tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 2 del protocollo è così modificato:

1.

al punto "9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali" sono soppressi i trattini seguenti:

"–

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri";

2.

al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" è aggiunto il trattino seguente:

"–

Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi (1)";

3.

al punto "23. Sostanze chimiche e ambiti collegati" è aggiunto il trattino seguente:

"–

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2)";

4.

al punto "25. Rifiuti" è aggiunto il trattino seguente:

"–

Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (3)";

5.

al punto "29. Alimenti - aspetti generali" è aggiunto il trattino seguente:

"–

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (4)";

6.

al punto "42. Materiale riproduttivo vegetale" sono aggiunti i trattini seguenti:

"–

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5)

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (6)

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (7)";

7.

al punto "47. Altro" è aggiunto il trattino seguente:

"–

Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali";

8.

al punto "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del "Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio" è inserita la nota seguente:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione:

i riferimenti a "Stato membro" o "Stati membri" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;

i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e

i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti ai produttori o all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

9.

al punto "5. Strumenti di difesa commerciale", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.";

10.

al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:

"Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

11.

al punto "25. Rifiuti", dopo il trattino della "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" è inserita la nota seguente:

"Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al " 3 luglio 2021 " nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al " 1o gennaio 2022 ". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)   GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.

(2)   GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)   GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(4)   GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.

(5)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.

(6)   GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

(7)   GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.