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5.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 368/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 122/2018
del 31 maggio 2018
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2020/1624]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 15 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2147 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
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«16. |
32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.