5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/317]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’accordo SEE, allegato II, capitolo XXVII, al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1067: Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1),

32018 R 1098: Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7),

32019 R 0335: Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3),

32019 R 0674: Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1067, (UE) 2018/1098, (UE) 2019/335 e (UE) 2019/674 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.

(2)   GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.

(3)   GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.

(4)   GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.