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5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 299/2019
del 13 dicembre 2019
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/317]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4). |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’accordo SEE, allegato II, capitolo XXVII, al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32016 R 1067: Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1), |
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— |
32018 R 1098: Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7), |
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— |
32019 R 0335: Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3), |
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— |
32019 R 0674: Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/1067, (UE) 2018/1098, (UE) 2019/335 e (UE) 2019/674 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.
(2) GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.
(3) GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.
(4) GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.