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5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 284/2019
del 13 dicembre 2019
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/302]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I e al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32019 R 1139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).» |
Articolo 2
Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32019 R 1139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (2).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale