5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 281/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11ba [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i seguenti punti:

«11bb.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

11bc.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».

2.

Dopo il punto 31qa [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:

«31qb.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

31qc.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».

Articolo 2

Dopo il punto 164a [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II sono inseriti i seguenti punti:

«164b.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

164c.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1602 e (UE) 2019/1666 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6.

(2)   GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.