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5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 277/2019
del 13 dicembre 2019
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/296]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 231 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
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32019 R 0230: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019 (GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 111).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 111.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.