30.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 55/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/72]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 25 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
«26. |
32017 R 2100: Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/2100 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.