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30.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 38/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/55]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (1), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202. |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Dopo il punto 230 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione) è inserito il seguente punto:
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Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330, rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.