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3.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 1/3 |
Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE
del 17 dicembre 2019
relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2020/2]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di partenariato ACP-UE») è entrato in vigore il 1o aprile 2003 e si applica fino al 29 febbraio 2020. |
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(2) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché alla data di scadenza dell’attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato, è necessario adottare misure transitorie al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE. |
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(3) |
L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri ACP-UE deve adottare le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo. |
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(4) |
Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (2). |
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(5) |
È pertanto opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, adotti la decisione di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione provvisoria tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore. |
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(6) |
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE saranno applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie non sono pertanto intese ad apportare modifiche all’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE è prorogata fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all’applicazione provvisoria tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2020.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019.
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
Marja RISLAKKI
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(2) Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2019/920] (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).