3.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 1/3


Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE

del 17 dicembre 2019

relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2020/2]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di partenariato ACP-UE») è entrato in vigore il 1o aprile 2003 e si applica fino al 29 febbraio 2020.

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché alla data di scadenza dell’attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato, è necessario adottare misure transitorie al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri ACP-UE deve adottare le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (2).

(5)

È pertanto opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, adotti la decisione di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione provvisoria tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.

(6)

Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE saranno applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie non sono pertanto intese ad apportare modifiche all’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE è prorogata fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all’applicazione provvisoria tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019.

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Marja RISLAKKI


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2019/920] (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).