6.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/5


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP SOMALIA)

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «Parti»,

TENUTO CONTO:

della lettera datata 11 gennaio 2013 inviata dal primo ministro del governo federale della Repubblica di Somalia all’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

della decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (1),

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alla missione per lo sviluppo delle capacità dell’Unione europea in Somalia (EUCAP Somalia) e al suo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«EUCAP Somalia» o «missione»: la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell’Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all’EUCAP Somalia;

b)

«capomissione»: il capomissione dell’EUCAP Somalia nominato dal Consiglio dell’Unione europea;

c)

«Unione europea» o «UE»: gli organi permanenti dell’UE, nonché il relativo personale;

d)

«Stato d’origine»: lo Stato membro dell’UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso la missione;

e)

«personale dell’EUCAP Somalia»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell’UE, dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dalle istituzioni dell’UE e dai paesi terzi invitati dall’UE a partecipare all’EUCAP Somalia, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUCAP Somalia, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione e il personale che viaggia su richiesta di uno Stato d’origine, un’istituzione dell’UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale assunto in loco;

f)

«quartier generale»: il quartier generale dell’EUCAP Somalia a Mogadiscio;

g)

«locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l’alloggio del personale dell’EUCAP Somalia;

h)

«personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

i)

«corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all’EUCAP Somalia e alle sue funzioni;

j)

«fornitore»: la persona che fornisce all’EUCAP Somalia beni o servizi in relazione alle attività della missione;

k)

«mezzi dell’EUCAP Somalia»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari all’EUCAP Somalia.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUCAP Somalia e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’EUCAP Somalia.

2.   L’EUCAP Somalia è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nell’ambito del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EUCAP Somalia.

3.   Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell’EUCAP Somalia presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell’EUCAP Somalia è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento della missione che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento della missione.

2.   I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell’EUCAP Somalia recano contrassegni d’identificazione o targhe o entrambi, distintivi dell’EUCAP Somalia, se le condizioni di sicurezza lo consentono. I facsimile di tali contrassegni e targhe sono forniti alle autorità competenti dello Stato ospitante.

3.   L’EUCAP Somalia è autorizzata a esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l’EUCAP Somalia possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, e sulle uniformi dell’EUCAP Somalia, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Il personale, i mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell’EUCAP Somalia attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2.   Lo Stato ospitante facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso del personale, dei mezzi, dei veicoli e di tutti gli altri mezzi di trasporto dell’EUCAP Somalia. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EUCAP Somalia, in possesso della tessera di riconoscimento della missione o della prova provvisoria della partecipazione all’EUCAP Somalia, non è soggetto alle disposizioni regolamentari in materia di controlli e procedure doganali, visti e immigrazione, né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Il personale dell’EUCAP Somalia è esonerato dall’applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

4.   I mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell’EUCAP Somalia in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

5.   I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto utilizzati a sostegno dell’EUCAP Somalia non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

6.   Il personale dell’EUCAP Somalia è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell’EUCAP Somalia.

7.   L’EUCAP Somalia e il relativo personale, nonché i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo.

Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

8.   Ai fini del viaggio in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale e il personale assunto in loco dall’EUCAP Somalia sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L’EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1.   I locali dell’EUCAP Somalia sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2.   I locali dell’EUCAP Somalia, il loro mobilio e gli altri mezzi che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’EUCAP Somalia, i suoi beni e mezzi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EUCAP Somalia sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EUCAP Somalia è inviolabile.

6.   L’EUCAP Somalia, nonché i suoi fornitori di merci o servizi, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall’EUCAP Somalia ai fini della missione stessa. L’EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7.   Per gli articoli richiesti ai fini dell’EUCAP Somalia lo Stato ospitante consente l’ingresso e concede per questi articoli l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell’EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale dell’EUCAP Somalia non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i mezzi del personale dell’EUCAP Somalia godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

3.   Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, fornisce al personale dell’EUCAP Somalia una carta d’identità diplomatica.

4.   Il personale dell’EUCAP Somalia gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’EUCAP Somalia. Tale rinuncia deve sempre essere una rinuncia espressa.

5.   I membri del personale dell’EUCAP Somalia godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capomissione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’EUCAP Somalia dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell’EUCAP Somalia nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applica l’articolo 16. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capomissione e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell’EUCAP Somalia che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

6.   Il personale dell’EUCAP Somalia non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

7.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’EUCAP Somalia, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’EUCAP Somalia, certificati dal capomissione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili, i membri del personale dell’EUCAP Somalia non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.

8.   L’immunità di un membro del personale dell’EUCAP Somalia dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

9.   Il personale dell’EUCAP Somalia è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’EUCAP Somalia, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

10.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUCAP Somalia o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell’EUCAP Somalia sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

11.   Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale di membri del personale dell’EUCAP Somalia e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante autorizza altresì l’esportazione di tali oggetti. L’acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell’EUCAP Somalia è esentato dal pagamento dell’IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.

12.   I membri del personale dell’EUCAP Somalia sono esenti dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati a uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell’EUCAP Somalia interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUCAP Somalia.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità a esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’EUCAP Somalia.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine sui membri del personale dell’EUCAP Somalia.

Articolo 9

Sicurezza

1.   Lo Stato ospitante, tramite mezzi propri, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’EUCAP Somalia.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUCAP Somalia e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione medica del personale dell’EUCAP Somalia.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

3.   Il personale dell’EUCAP Somalia è autorizzato, previa decisione del capomissione, a portare armi leggere e munizioni.

4.   L’EUCAP Somalia è autorizzata a tale proposito ad adottare, nel territorio dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie, compreso l’impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i mezzi dell’EUCAP Somalia da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei membri del personale dell’EUCAP Somalia o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che metterebbero in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici.

5.   L’elenco del personale dell’EUCAP Somalia designato e autorizzato dal capomissione a portare armi da fuoco e munizioni, compreso il trasporto di tali armi, è comunicato alle competenti autorità dello Stato ospitante. Le autorità competenti dello Stato ospitante provvedono a fornire licenze di trasporto e di porto d’armi a tale personale dell’EUCAP Somalia specificamente designato e autorizzato.

Articolo 10

Uniformi

1.   Il personale dell’EUCAP Somalia indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione della missione stessa.

2.   L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

Articolo 11

Cooperazione e accesso all’informazione

1.   Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all’EUCAP Somalia e al relativo personale.

2.   Se richiesto e se necessario per il compimento della missione, lo Stato ospitante fornisce al personale dell’EUCAP Somalia effettivo accesso a:

a)

locali, siti e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante, che sono rilevanti per l’espletamento del mandato dell’EUCAP Somalia;

b)

documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante, nella misura in cui sono necessari per l’espletamento del mandato dell’EUCAP Somalia.

Se necessario ai fini del presente comma, sono conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

3.   Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci a ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EUCAP Somalia.

Articolo 12

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l’EUCAP Somalia a trovare locali adeguati.

2.   Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito i locali di sua proprietà o di proprietà di enti privati, nella misura in cui i locali in questione siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’EUCAP Somalia.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell’EUCAP Somalia.

4.   Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all’EUCAP Somalia alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

5.   L’EUCAP Somalia ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione e, in particolare, per aprire conti bancari, acquisire o alienare mezzi e per essere parte di procedimenti giudiziari.

6.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUCAP Somalia nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni in detti contratti.

7.   I contratti conclusi dall’EUCAP Somalia possono stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’attuazione di detto contratto.

8.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dall’EUCAP Somalia con gli enti commerciali ai fini della missione.

Articolo 13

Modifiche dei locali

1.   L’EUCAP Somalia è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo i locali in funzione delle necessità operative.

2.   Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo dall’EUCAP Somalia in relazione a tali costruzioni, variazioni o modifiche dei locali.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell’EUCAP Somalia

1.   Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’EUCAP Somalia, nonché dei loro effetti personali.

2.   Sulla salma del personale dell’EUCAP Somalia non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d’origine interessato e la presenza di un rappresentante dell’EUCAP Somalia o un rappresentante dello Stato d’origine interessato o di entrambi.

3.   Lo Stato ospitante e l’EUCAP Somalia si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’EUCAP Somalia.

Articolo 15

Comunicazioni

1.   L’EUCAP Somalia può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2.   L’EUCAP Somalia ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno dei locali dell’EUCAP Somalia e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra, ai fini dell’EUCAP Somalia.

3.   All’interno dei suoi locali l’EUCAP Somalia può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata all’EUCAP Somalia o al suo personale, o da essi spedita.

Articolo 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUCAP Somalia e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUCAP Somalia.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell’EUCAP Somalia, sono trasmesse all’EUCAP Somalia tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, e alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUCAP Somalia.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUCAP Somalia e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo, è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo superiori al suddetto importo, la controversia è sottoposta a un collegio arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.

5.   Il collegio arbitrale di cui al paragrafo 4 è composto di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EUCAP Somalia e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUCAP Somalia. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EUCAP Somalia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6.   L’EUCAP Somalia e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 17

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUCAP Somalia e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 18

Disposizioni varie

1.   Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto da parte delle sue autorità locali competenti dei privilegi, delle immunità e dei diritti dell’EUCAP Somalia e del relativo personale, come contemplato dal presente accordo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUCAP Somalia.

Articolo 19

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 20

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo membro del personale dell’EUCAP Somalia, secondo quanto notificato dalla missione stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 8, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 e agli articoli 13 e 16 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale dell’EUCAP Somalia è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Mogadiscio, l’11 gennaio 2020, in duplice copia, in lingua inglese

Per l’Unione europea

Per la Repubblica federale di Somalia


(1)   GU UE L 187 del 17.7.2012, pag. 40.