12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2018

del 9 febbraio 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari), l’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2019/2057]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

La direttiva 2014/59/UE contiene le espressioni "ente impresa madre nell’Unione", "società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione" e "società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione" che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni pertinenti contenute nella direttiva, sono stabiliti in una Parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra Parte contraente del SEE.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IX, XII e XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 16c (Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

2.

Dopo il punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«19b.

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i”, “autorità di risoluzione” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA, le loro autorità di risoluzione e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai poteri dell’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

c)

all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, le parole “articolo 107, paragrafo 1, TFUE” sono sostituite da “articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE”;

d)

i riferimenti alla “disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 53, sono da intendersi come riferimenti alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dal capitolo 2 della parte IV dell’accordo SEE, compresi i relativi allegati e protocolli dell’accordo SEE e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le pertinenti disposizioni dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia;

e)

l’articolo 68, paragrafo 6, e l’articolo 93 non si applicano;

f)

all’articolo 84, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 128, primo comma, le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”, accordate di conseguenza, sono inserite dopo l’acronimo “ABE”;

g)

all’articolo 94, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “di cui all’articolo 93, paragrafo 1” non si applicano;

h)

all’articolo 97:

i)

al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “di cui all’articolo 93, paragrafo 1” e “previsto all’articolo 93, paragrafo 1”, non si applicano;

ii)

al paragrafo 4, primo comma, è aggiunto quanto segue:

“La conclusione di tali intese di cooperazione non è obbligatoria per le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati EFTA.”;

i)

all’articolo 102, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “31 dicembre 2024” leggasi “31 dicembre 2027”;

j)

all’articolo 130, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “a decorrere dal 1° gennaio 2016” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 21/2018 del 9 febbraio 2018”.»

3.

Ai punti 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

Articolo 2

Al punto 4 (Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

Articolo 3

L’allegato XXII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 2 (Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 3 (Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5 (Direttiva 82/891/CEE del Consiglio) e 10e (Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

2.

Ai punti 10d (Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 10g (Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

Articolo 4

Il testo della direttiva 2014/59/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE nell’accordo SEE.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]