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12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 21/2018
del 9 febbraio 2018
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari), l’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2019/2057]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
La direttiva 2014/59/UE contiene le espressioni "ente impresa madre nell’Unione", "società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione" e "società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione" che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni pertinenti contenute nella direttiva, sono stabiliti in una Parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra Parte contraente del SEE. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IX, XII e XXII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
Ai punti 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 16c (Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
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2. |
Dopo il punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
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3. |
Ai punti 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
Al punto 4 (Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 L 0059: Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).» |
Articolo 3
L’allegato XXII dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
Ai punti 2 (Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 3 (Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5 (Direttiva 82/891/CEE del Consiglio) e 10e (Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Ai punti 10d (Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 10g (Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
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Articolo 4
Il testo della direttiva 2014/59/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE nell’accordo SEE.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]