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12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 8/2018
del 9 febbraio 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/2044]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (2), rettificato dalla GU L 256 del 4.10.2017, pag. 11. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2017/1151 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
dopo il punto 45zzu [Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione] è inserito quanto segue:
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2. |
Ai punti 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) e 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Al punto 45zzu (Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
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4. |
Al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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5. |
Il testo del punto 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2017/1151 e (UE) 2017/1154, rettificato dalla GU L 256 del 4.10.2017, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1.
(2) GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.