3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 244/2017
del 15 dicembre 2017
che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE [2019/1650]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché il bollettino CE 9-1984 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese è stato inglobato nella guida dell’Autorità di vigilanza EFTA sulle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese (1), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(2) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/4328 del 5 aprile 1989 è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(3) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/12772 del 12 ottobre 1989 è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (3), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(4) |
Poiché la comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina degli aiuti all’industria tessile [SEC(71)363 def., luglio 1971] è stata sostituita dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (4), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(5) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(77)D/1190 del 4 febbraio 1977 e l’allegato [doc. SEC(77) 317 del 25.1.1977]: Esame della situazione attuale in tema di aiuti all’industria tessile e dell’abbigliamento sono stati sostituiti dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (5), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(6) |
Poiché la comunicazione della Commissione sugli aiuti alle industrie comunitarie del settore delle fibre sintetiche (6) e le successive proroghe sono state sostituite dalla disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche (7), a sua volta sostituita dalla comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (8), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(7) |
Poiché la disciplina comunitaria degli aiuti di stato all’industria automobilistica (9) è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (10), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(8) |
Poiché la disciplina comunitaria degli aiuti di stato all’industria automobilistica (11) è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (12), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(9) |
Poiché la risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (13) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (14), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(10) |
Poiché la comunicazione della Commissione sulla risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (15) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (16), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(11) |
Poiché la comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (17), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(12) |
Poiché la comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1978, sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (18) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (19), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(13) |
Poiché la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (20) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (21), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(14) |
Poiché la comunicazione della Commissione sulla revisione della comunicazione del 21 dicembre 1978 (22) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (23), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(15) |
Poiché la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (24) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (25), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(16) |
Poiché la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (26) è stata sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (27), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(17) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807 del 7 novembre 1974 è stata sostituita dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente (28), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(18) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(80)D/8287 del 7 luglio 1980 è stata sostituita dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente (29), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(19) |
Poiché la comunicazione della Commissione agli Stati membri (Allegato della lettera del 7 luglio 1980) è stata sostituita dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente (30), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(20) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/3795 del 29 marzo 1987 è stata sostituita dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente (31), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(21) |
Poiché la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (32) è stata riveduta dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (33), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(22) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/01620 del 5 febbraio 1990 è stata riveduta dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (34), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(23) |
Poiché la lettera della Commissione agli Stati membri SG(79)D/10478 del 14 settembre 1979 è stata riprodotta nei regimi generali di aiuti agli investimenti delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (la «guida sugli aiuti di Stato») (35) e successivamente soppressa dalla 63a modifica della guida sugli aiuti di Stato (36), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(24) |
Poiché il controllo degli aiuti alle imprese in difficoltà: aiuti di salvataggio e aiuti di accompagnamento (Ottava relazione sulla politica della concorrenza, punto 228) è stato sostituito dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (37), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(25) |
Poiché la sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253, è stata riprodotta nella guida sugli aiuti di Stato (38), successivamente sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (39), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(26) |
Poiché la ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280, è stata riprodotta nella guida sugli aiuti di Stato (40), successivamente sostituita dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (41), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(27) |
Poiché l’inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (42) è stato sostituito dalla comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (43), occorre eliminare il relativo riferimento dall’accordo SEE. |
(28) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XV dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XV dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
dopo il testo «Nell’applicare gli articoli 61, 62 e 63 dell’accordo e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l’Organo di vigilanza EFTA tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:», sotto il titolo «ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L’ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «In conformità del paragrafo II della sezione «In generale», gli atti corrispondenti agli atti adottati dalla Commissione delle Comunità europee dopo il 31 luglio 1991 per integrare o sostituire gli atti adottati prima del 31 luglio 1991 inizialmente elencati nella presente rubrica sono adottati dall’Organo di vigilanza EFTA per mantenere pari condizioni di concorrenza, ma non sono inclusi nel presente allegato.» |
2. |
Il testo dei punti 9 (Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese), 11 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/4328], 12 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/12772], 13 (Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina degli aiuti all’industria tessile), 14 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(77) D/1190 ed allegato DOC.SEC(77) 317 del 25.1.1977)], 15 (Comunicazione della Commissione sugli aiuti alle industrie comunitarie del settore delle fibre sintetiche), 16 (Disciplina comunitaria degli aiuti di stato all’industria automobilistica), 17 (Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore dell’industria automobilistica), 18 (Risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale), 19 (Comunicazione della Commissione sulla risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale), 20 (Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale), 21 (Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1978, sui regimi generali di aiuti a finalità regionale), 22 (Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali), 23 (Comunicazione della Commissione relativa ad alcune modifiche della comunicazione del 21 dicembre 1978), 24 (Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali), 25 (Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali), 26 (Lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807), 27 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(80) D/8287], 28 [Comunicazione della Commissione agli Stati membri (Allegato della lettera del 7 luglio 1980)], 29 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87) D/3795], 30 (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo), 31 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90) D/01620], 32 [Lettera della Commissione agli Stati membri SG(79) D/10478], 33 (Controllo degli aiuti alle imprese in difficoltà), 35 (Sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253), 36 (Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280) e 37 (Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA) sotto il titolo «ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L’ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è soppresso. |
3. |
Il testo contenuto nel paragrafo I della rubrica «IN GENERALE» sotto il titolo «ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L’ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è soppresso. |
4. |
L’ultima frase del paragrafo II della rubrica «IN GENERALE» sotto il titolo «ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L’ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è sostituita dalla seguente frase: «Nell’applicare gli articoli 61, 62 e 63 dell’accordo e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato, la Commissione delle Comunità europee e l’Organo di vigilanza EFTA tengono conto dei principi e delle regole contenuti negli atti in questione.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.
(2) GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.
(3) GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.
(4) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.
(5) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.
(6) GU C 173 dell’8.7.1989, pag. 5.
(7) GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11.
(8) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(9) GU C 123 del 18.5.1989, pag. 3.
(10) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(11) GU C 81 del 26.3.1991, pag. 4.
(12) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(13) GU C 111 del 4.11.1971, pag. 1.
(14) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(15) GU C 111 del 4.11.1971, pag. 7.
(16) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(17) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(18) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.
(19) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(20) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.
(21) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(22) GU C 10 del 16.1.1990, pag. 8.
(23) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(24) GU C 163 del 4.7.1990, pag. 5
(25) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(26) GU C 163 del 4.7.1990, pag. 6.
(27) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(28) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(29) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(30) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(31) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(32) GU C 83 dell’11.4.1986, pag. 2.
(33) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(34) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(35) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.
(36) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23.
(37) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
(38) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.
(39) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.
(40) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.
(41) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.
(42) GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3.
(43) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.