3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 222/2017
del 15 dicembre 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1630]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2018. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
dopo il punto 128 (Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione) è inserito quanto segue:
|
2. |
Il testo del punto 121 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2018. |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12.
(2) GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.