3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1630]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 128 (Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione) è inserito quanto segue:

«129.

32017 R 0660: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell’allegato II è aggiunto quanto segue:

IS

12

NO

12 »

2.

Il testo del punto 121 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12.

(2)  GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.