|
3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 214/2017
del 15 dicembre 2017
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1623]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 51 (Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
|
2. |
Al punto 74 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) 2017/1017 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48.
(2) GU L 153 del 16.6.2017, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.