3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 214/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1623]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 51 (Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

—

32017 R 1017: Regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017 (GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48).»

2.

Al punto 74 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

—

32017 R 1006: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/1017 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48.

(2)   GU L 153 del 16.6.2017, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.